CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 46330/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 27/01/2021, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Bergamo in data 10/09/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riqualificato il reato di cui all'art. 474 cod. pen. nella fattispecie di cui agli artt.56, 515 cod. pen., rideterminava la pena inflitta al sunnominato, anche in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen., nella misura di anni tre, mesi due di reclusione ed euro 2.300 di multa. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -erronea applicazione della legge penale per l'impossibilità di contestare il reato dì ricettazione in concorso con il reato di frode in commercio (primo motivo); -mancanza o comunque illogicità della motivazione sul diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo). Il ricorso è inammissibile. Con riferimento al primo motivo, evidenzia il Collegio come il c.d. marchio CE sia un'attestazione che garantisce al consumatore la conformità di alcune categorie di prodotti agli standard di qualità e sicurezza europei, cioè a tutte le disposizioni dell'Unione Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla fabbricazione, all'immissione sul mercato, alla messa in servizio e fino allo smaltimento. Sotto tale profilo, quindi, l'uso indebito del marchio CE non integra l'ipotesi criminosa di cui all'art. 474 cod. pen., che fa riferimento al marchio, inteso come elemento (segno o logo) idoneo a distinguere il singolo prodotto industriale rispetto ad altri (art. 2569 cod. cív. e R.D. 21 giugno 1942, n. 929, art. 1 e successive modifiche), e non al marchio, rectius attestazione o marcatura, inteso come elemento che serve ad attestare la conformità del prodotto appartenente ad una determinata tipologia o a normative specifiche. Ciò in quanto la ragione di tutela del marchio consiste nella capacità di questo di distinguere un prodotto dall'altro che, come tale, giustifica il monopolio di un segno e l'esclusività dell'uso, mentre la funzione del marchio "CE" è quella di tutelare interessi pubblici, come la salute e la sicurezza degli utilizzatori dei prodotti, appartenenti ad una determinata tipologia, assicurando che essi siano conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il loro utilizzo, così che la marcatura CE non funge da marchio di qualità o d'origine, ma costituisce un puro marchio amministrativo, che segnala che il prodotto marcato può circolare liberamente nel mercato unico dell'UE (testualmente, Sez. 2, n. 36228 del 18/8/2009, Wang, n.m.). In tali ipotesi, pertanto, l'apposizione del marchio contraffatto CE sui beni venduti - proprio perché questo garantisce la sussistenza dei requisiti aprioristicamente standardizzati dalla normativa comunitaria, che possono essere scelti dall'acquirente in ragione della loro origine e provenienza controllata alla fonte - configura il reato di frode in commercio ovvero, nel caso in cui il bene non sia stato ancora consegnato al consumatore - come nella fattispecie - il reato di tentativo di frode in commercio (cfr., Sez. 3, n. 17686 del 14/12/2018, dep. 2019, Lia, Rv. 275932; Sez. 3, n. 33397 del 20/6/2018, Feng, non mass.). E la medesima giurisprudenza di legittimità riconosce il concorso del reato di cui agli artt. 56, 515 cod. pen. con quello di cui all'art. 648 cod. pen. (Sez. 2, n. 30026 del 25/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass. sul punto). Con riferimento al secondo motivo, il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato ampiamente giustificato con riferimento alla gravità e pericolosità della condotta, all'intensità del dolo e ai precedenti penali specifici del reo. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 05/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] ANDREA ,PELLEGRINO L [OSCURATO:PERSONA] O E ?O S ITAT