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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 02771/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione del provvedimento, siccome stimato dalla Difesa abnorme, con cui il G.i.p. del Tribunale di Roma il 18 dicembre 2023 ha ordinato l'imputazione nei confronti dello stesso per l'ipotesi di omicidio colposo.

2. Fissata udienza camerale, è pervenuta rinunzia al ricorso in data 11 luglio 2024 da parte di [OSCURATO:PERSONA], rinunzia motivata dall'intervenuto accoglimento medio tempore della richiesta di nullità della richiesta di rinvio a giudizio da parte del Giudice dell'udienza preliminare, con conseguente venir meno della materia del contendere e, in definitiva, mancanza di interesse a "coltivare" il ricorso.

3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 10 settembre 2024 ha chiesto accogliersi il ricorso.

4. L'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per intervenuta rinunzia alla stessa.

5. Avendo nelle more il G.u.p. accolto la questione posta dalla Difesa, nulla è dovuto per le spese né deve applicarsi la condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende.

Deve, infatti, convenirsi con il principio secondo cui «Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione sopraggiunto alla sua proposizione non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale»: Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308 (sostanzialmente in termini, più recentemente, Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785; nello stesso senso v., in precedenza, Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859; tutte in conformità all'insegnamento delle Sezioni Unite: Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta ed altro, Rv. 208166, e Sez.

U, ord. n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168).

6. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi di diritto già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione del provvedimento, siccome stimato dalla Difesa abnorme, con cui il G.i.p. del Tribunale di Roma il 18 dicembre 2023 ha ordinato l'imputazione nei confronti dello stesso per l'ipotesi di omicidio colposo. 2. Fissata udienza camerale, è pervenuta rinunzia al ricorso in data 11 luglio 2024 da parte di [OSCURATO:PERSONA], rinunzia motivata dall'intervenuto accoglimento medio tempore della richiesta di nullità della richiesta di rinvio a giudizio da parte del Giudice dell'udienza preliminare, con conseguente venir meno della materia del contendere e, in definitiva, mancanza di interesse a "coltivare" il ricorso. 3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 10 settembre 2024 ha chiesto accogliersi il ricorso. 4. L'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per intervenuta rinunzia alla stessa. 5. Avendo nelle more il G.u.p. accolto la questione posta dalla Difesa, nulla è dovuto per le spese né deve applicarsi la condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende. Deve, infatti, convenirsi con il principio secondo cui «Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione sopraggiunto alla sua proposizione non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale»: Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308 (sostanzialmente in termini, più recentemente, Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785; nello stesso senso v., in precedenza, Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859; tutte in conformità all'insegnamento delle Sezioni Unite: Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta ed altro, Rv. 208166, e Sez. U, ord. n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168). 6. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi di diritto già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così
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