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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 ottobre 2022

Cassazione n. 47820/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FG), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FG), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FG), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari emessa in data 20/05/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore dei ricorrenti, inviata a mezzo pec in data 26/10/2022, con cui il difensore si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia in composizione monocratica in data 09/05/2016, con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per il reato di cui agli ari:t. 56, 110, 624, 625 n. 2, 5, 7 cod. pen., in Torremaggiore il 17/02/2014.

2. In data 02/09/2021 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in quanto gli elementi di prova - dichiarativi e documentali, indicati in ricorso - consentono di verificare che oggetto della condotta fossero delle radici di albero di ulivo, del tutto prive di valore e già in precedenza estirpate, che gli imputati, in perfetta buona fede, stavano portando via senza l'ausilio di alcuno strumento da taglio; non a caso, in loco, non è stato sequestrato alcun attrezzo utile a fondare la circostanza aggravante della violenza sulle cose; su tali elementi la Corte di merito ha omesso ogni motivazione, travisando le prove ed omettendo anche di argomentare in relazione alla sussistenza del danno di particolare tenuità, dell'attenuante del risarcimento del danno ed alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.

Il ricorso si fonda sulle deposizioni dibattimentalli dei testi, sulle dichiarazioni rese dagli imputati e sulla documentazione relativa al versamento di somme a titolo di risarcimento dei danni, che non risultano allegate al ricorso per cassazione, il quale, pertanto, risulta del tutto non autosufficiente.

In ogni caso, la sentenza impugnata afferma chiaramente come dal verbale di arresto fosse risulta accertata la tentata asportazione di legna di olivo, per circa settanta quintali, e non di radici; tale legname al momento dell'intervento degli operanti, stava per essere caricato su due trattori agricolo con rimorchio presenti in loco.

Gli operanti avevano accertato che il proprietario del terreno non aveva dato alcuna autorizzazione al prelievo o all'asportazione del legname dal suo terreno, circostanza confermata dal predetto proprietario.

La sentenza ha anche rilevato come la versione difensiva - secondo cui un soggetto non identificato avrebbe autorizzato il prelievo del legname - appariva del tutto implausibile e neanche riscontrabile.

Quanto alla sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose, i rami degli ulivi risultavano recisi, il che ha indotto la Corte di merito a ritenere configurabile la detta aggravante.

Il ricorso, quindi, si limita a reiterare le medesime argomentazioni difensive già valutate da entrambe le sentenze di merito, omettendo di confrontarsi con la motivazione delle stesse, riproducendo, in sede di giudizio di legittimità, una prospettazione più favorevole per gli imputati, basata su circostanze assolutamente versate in fatto.

Tanto a fronte di un incedere argomentativo della sentenza impugnata che risulta aver analizzato le fonti di prova in maniera né superficiale né illogica.

Dall'inammissibilità dei ricorsi discende condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 08/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FG), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FG), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FG), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari emessa in data 20/05/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore dei ricorrenti, inviata a mezzo pec in data 26/10/2022, con cui il difensore si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia in composizione monocratica in data 09/05/2016, con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per il reato di cui agli ari:t. 56, 110, 624, 625 n. 2, 5, 7 cod. pen., in Torremaggiore il 17/02/2014. 2. In data 02/09/2021 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in quanto gli elementi di prova - dichiarativi e documentali, indicati in ricorso - consentono di verificare che oggetto della condotta fossero delle radici di albero di ulivo, del tutto prive di valore e già in precedenza estirpate, che gli imputati, in perfetta buona fede, stavano portando via senza l'ausilio di alcuno strumento da taglio; non a caso, in loco, non è stato sequestrato alcun attrezzo utile a fondare la circostanza aggravante della violenza sulle cose; su tali elementi la Corte di merito ha omesso ogni motivazione, travisando le prove ed omettendo anche di argomentare in relazione alla sussistenza del danno di particolare tenuità, dell'attenuante del risarcimento del danno ed alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. Il ricorso si fonda sulle deposizioni dibattimentalli dei testi, sulle dichiarazioni rese dagli imputati e sulla documentazione relativa al versamento di somme a titolo di risarcimento dei danni, che non risultano allegate al ricorso per cassazione, il quale, pertanto, risulta del tutto non autosufficiente. In ogni caso, la sentenza impugnata afferma chiaramente come dal verbale di arresto fosse risulta accertata la tentata asportazione di legna di olivo, per circa settanta quintali, e non di radici; tale legname al momento dell'intervento degli operanti, stava per essere caricato su due trattori agricolo con rimorchio presenti in loco. Gli operanti avevano accertato che il proprietario del terreno non aveva dato alcuna autorizzazione al prelievo o all'asportazione del legname dal suo terreno, circostanza confermata dal predetto proprietario. La sentenza ha anche rilevato come la versione difensiva - secondo cui un soggetto non identificato avrebbe autorizzato il prelievo del legname - appariva del tutto implausibile e neanche riscontrabile. Quanto alla sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose, i rami degli ulivi risultavano recisi, il che ha indotto la Corte di merito a ritenere configurabile la detta aggravante. Il ricorso, quindi, si limita a reiterare le medesime argomentazioni difensive già valutate da entrambe le sentenze di merito, omettendo di confrontarsi con la motivazione delle stesse, riproducendo, in sede di giudizio di legittimità, una prospettazione più favorevole per gli imputati, basata su circostanze assolutamente versate in fatto. Tanto a fronte di un incedere argomentativo della sentenza impugnata che risulta aver analizzato le fonti di prova in maniera né superficiale né illogica. Dall'inammissibilità dei ricorsi discende condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 08/1
Sentenza Cassazione n. 47820/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris