CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 05937/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 22835-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]_AC [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001; - intimata - avverso l'ordinanza n. 12450/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 11/05/2021; 5Dry udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 22835 sez. MT - ud. 13-01-2022 -2- Premesso che: 1. questa Corte, con ordinanza n.12450 del 1.‘› maggio 2021, rigettava il ricorso dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia 7 marzzo 2019, n. 149/22/2019 in causa tra la medesima Agenzia e la di [OSCURATO:SOCIETA] rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. L'Agenzia veniva condannata alla rifusione delle spe in favore della controricorrente. La Corte ometteva di pronunciare sull'istanza di distrazione delle spese avanzata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso; 2. l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso ex art.391 bis e 287 c.p.c. per la correzione dell'errore integrato dalla ridetta omissione; 3. l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha svolto difese; 4. il ricorso è fondato e va accolto. In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali e il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (tra le altre, Cass. 31033/2019; Cass. n. 3566/2016); L'avv. [OSCURATO:PERSONA], come risulta dal controricorso della [OSCURATO:SOCIETA] nel giudizio definito dalla sentenza ordinanza di questa Corte n. 12450 del 2021, aveva chiesto la distrazione delle spese ("... con condanna di controparte ... alle spese, cometenze ed onorari ... fin da ora l'avvocato difensore si dichiara antistatario e chiede la distrazione delle somme in caso di condanna dei controparte"); La richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle stesse spese (Cass. 31033/2018; Cass. n. 8085/2006 e Cass. n. 20547/2009); 5. in ragione di quanto precede l'orldnanza n. 12450 del 2021 va corretta, nel suo dispositivo, nel senso che le spese liquidate in favore della controricorrente devono essere distratte in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; 6. nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213/2013); PQM accoglie il ricorso e dispone che l'ordinanza di questa Corte n. 12450 del 1 maggio 2021, venga corretta, nel dispositivo, con l'aggiunta, dopo l'espressione " ... condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella somma complessiva di € 10.000,00 per compensi, oltre spese forfetarie ed altri accessori di legge", e prima del punto, di quanto segue: "con distrazione, a norma dell'art. 93 c.p.c., a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]". L w e .)ictt oy ,,Z 41'e rt, kr, . Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 13 gennaio 2022, svolta con modalità da remoto. I Presidente , I , l I Z. 4i/m i (1/.......,..----- OtP