CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 36365/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27056-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v ia Cicerone 44, presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difendecome da procura a margine del ricorso. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N 2 MILANO; -intimato - avverso la sentenza n. 1618/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 13/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2022 dal consigliere dr.[OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Ric. 2017 n. 27056 sez. S2 -ud. 03-05-2022 -2- la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione della sentenza n. 1618/2017, depositata il 13/04/2017, con cui la CORTE D'APPELLO di MILANO , in accoglimento dell’appello incidentale del CondominioVIA [OSCURATO:PERSONA] N 2 MILANO , assorbiti i motivi del suo appello principale, ha dichiarato inammissibile per tardività la sua impugnazione della delibera del 15/10/2010 e confermato il rigetto della sua domanda di restituzione degli importi corrisposti in forza di detta delibera; il Condominio non ha svolto difese; conatto del 12/4/2022 la stessa società ha rinunciato al ricorso per accordo transattivo stragiudiziale intervenuto nelle more del presente giudizio e chiesto l’estinzione del giudizio con compensazione di spese; l’intimato, in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] ha comunque sottoscritto per adesione l’atto di rinuncia; la rinuncia è rituale, poiché formulata in atto univoco in talsenso e sottoscritto dalla ricorrente e dal suo difensore munito dei relativi poteri, sicché de v’essere applicato l'art. 391 cod. proc. civ.; non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese per non avere il Condominio svolto alcuna difesa; in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trova applicazione l'obbligodel ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipi ci - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misuraeccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, Ric. 2017 n. 27056 sez. S2 -ud. 03-05-2022 -3- pertanto, di interpretazioneestensiva o analog ica (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018); p.q.m. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civ