CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 07065/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della Corte di appello di Cagliari — Sezione Distaccata di Sassari t visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 10 novembre 2020, la Corte di appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari su impugnazione del Pubblico Ministero, in riforma della decisione del 11 maggio 2018 del Tribunale di Nuoro che aveva assolto l'imputato perché il fatto non sussiste, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la recidiva specifica, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. in ordine al delitto di evasione ex art. 385 cod. pen.. In particolare il Mele, sottoposto ad espiazione pena in regime di detenzione domiciliare, è accusato di non aver fatto rientro nella propria abitazione, quantomeno fino alle ore 22.00, dopo essersi recato previa autorizzazione a Nuoro per un colloquio con il Magistrato di Sorveglianza fissato per le ore 10,30. [OSCURATO:PERSONA] il 27 luglio 2012. 2. Ricorre avverso la sentenza della Corte di appello il Mele che, a mezzo del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], deduce due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale e, in particolare, degli artt. 385 cod. pen., 192 e 530 cod. proc. pen. La difesa fa presente come non sussistano gli elementi necessari ai fini della configurabilità del reato di evasione che la Corte di appello avrebbe fondato sulla sommatoria di indizi, non dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen. e, dunque, non sufficienti ai fini del riconoscimento della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. La Corte d'appello avrebbe dovuto effettuare un riscontro dell'alternativa tesi difensiva - secondo cui il ritardo era ricollegabile ad accadimento avvenuto durante il percorso tale da ritardare il rientro a casa di Mele - e, in mancanza, assumere la decisione dando conto dell'efficacia dimostrativa delle prove disponibili, ritenute dal ricorrente insufficienti. La circostanza che l'allontanamento dal domicilio fosse stato autorizzato ai fini dello svolgimento del colloquio, e che l'autorizzazione non contenesse un orario di rientro, rende lecita la condotta dell'imputato, potendo il ritardo configurare, al più, il reato di inosservanza delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria. 2.2. Con il secondo motivo, Mele deduce vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il ricorrente rileva l'inosservanza, da parte della Corte di appello, dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., che prevede l'obbligo per il giudice di appello di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel caso in cui sia stata impugnata da parte del Pubblico ministero la sentenza di primo grado che ha prosciolto l'imputato per motivi attinenti alla valutazione di una prova dichiarativa. Inoltre, il Mele ritiene carente la motivazione della Corte di appello anche sul piano argomentativo, non avendo dato conto delle ragioni di incoerenza o incompletezza della sentenza del Tribunale di Nuoro.[OSCURATO:PERSONA] 1. È principio ormai consolidato e, in verità, datato, quello secondo cui, mentre la motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo allorché le decisioni di primo e secondo grado siano tra loro concordanti, nel caso in cui, invece, per diversità di apprezzamenti, per l'apporto critico delle parti o a cagione delle nuove acquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse, costui non può limitarsi ad argomentare attraverso espressioni di mera critica o dissenso essendo necessario un attento riesame del materiale probatorio già sottoposto al vaglio del primo giudice in uno a quello, se del caso, sfuggito alla delibazione e quello ulteriormente acquisito, per modulare una compiuta motivazione idonea a supportare le diverse conclusioni cui si giunge (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musimeci, Rv. 191229). Si è avuto modo di meglio precisare, specie quando non si tratti di un sovvertimento avvenuto in conseguenza di un diverso apprezzamento della prova dichiarativa (circostanza che rende invece necessaria anche la rinnovazione della stessa, Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486) che, nel caso di riforma in senso peggiorativo il giudice di appello ha l'obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, n. 46742 del 08/10/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257332; Sez. 5, n. 35762 del 05/05/2008, Aleksi, Rv. 241169). 3. Ciò premesso si osserva che il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui censura comunque la motivazione resa dalla Corte di appello è fondato, evenienza che supera il primo motivo che, seppure fa non pertinente richiamo alla norma di cui all'art. 192 cod. proc. pen., finisce per censurare il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello per pervenire al sovvertimento della decisione assolutoria di primo grado. 4. Ed invero, il Tribunale di Nuoro aveva assolto il ricorrente per insussistenza del fatto, rilevando come non fosse stato svolto alcun accertamento ulteriore rispetto al dato secondo cui il Mele, in stato di detenzione domiciliare - che era stato autorizzato al rientro in casa con i mezzi pubblici - fosse a bordo dei tre pullman che erano passati tra le ore 18.00 e le ore 22.00, ritenendo non dimostrata la circostanza che effettivamente l'imputato non avesse preso l'autobus. Né, pur essendo possibile effettuare ogni pertinente controllo era stato accertato se realmente i mezzi che potevano essere utilizzati fossero realmente giunti a destinazione o se fosse accaduto qualsivoglia inconveniente pur agevolmente riscontrabile, tenuto conto che dette informazioni si sarebbero potute chiedere alla madre del ricorrente, con cui gli operatori avevano interloquito. La Corte di appello ha riformato la decisione di primo grado, rilevando come emergesse dalle dichiarazioni rese dagli operanti (non si comprende se Carabinieri o appartenenti alla Guardia di Finanza), uditi in qualità di testimoni nel giudizio di primo grado, che gli stessi si fossero recati presso l'abitazione di Mele per complessive cinque volte (alle 17,00, 18,05, 19,23, 20,05 e 20,45), senza mai trovare il Mele. Palese risulta la dissonanza tra gli orari in cui sarebbero stati effettuati i controlli delle forze di polizia, l'ultimo dei quali parrebbe essere stato svolto alle ore 20,45, a fronte di un orario indicato nelle ore 22,00 in imputazione (ma anche nella parte iniziale della decisione). Ma soprattutto, non è dato comprendere se il controllo effettuato dal personale di polizia in ordine agli autobus che il Mele avrebbe potuto prendere, in quanto autorizzato, per rientrare in casa, come anche messo in evidenza nella sentenza di primo grado, avessero avuto ad oggetto il reale svolgimento del servizio o, piuttosto, avessero avuto ad oggetto i soli predeterminati ed astratti orari delle corse di linea degli autobus impegnata nel sevizio. Né dalla lettura della sentenza si comprende in che termini il colloquio presso l'Ufficio del Magistrato di sorveglianza avesse potuto incidere in ordine all'orario di rientro nell'abitazione, non essendo noto, per esempio, nonostante fossero stati sentiti i testi di polizia giudiziaria, a che ora fosse finito il colloquio del Mele che il Magistrato di sorveglianza, contattato telefonicamente, dalle ore 17,20 alle ore 18,00, aveva dichiarato fosse già concluso. Non pregevole, inoltre, ai fini della conferma della responsabilità con particolare riferimento alle cause che avrebbero potuto astrattamente giustificare il ritardo, risulta il riferimento alla circostanza che il ricorrente avesse a carico un precedente specifico del 2012, evenienza neutra rispetto alla rilevata assenza di elementi addotti. Rispetto ad un orario di rientro non esattamente determinato se non con riferimento alla fine del colloquio presso il Magistrato di Sorveglianza ed alla luce dell'assenza di notizie circa l'effettivo orario del colloquio (a prescindere dall'orario di convocazione), non noto, la Corte di merito avrebbe dovuto fornire risposte sul punto ovvero accertare l'effettiva volontà del ricorrente di sottrarsi ai controlli, elementi determinanti per ritenere integrata la ritenuta evasione. 5. Le carenze sopra evidenziate fanno ritenere non pregevole il richiamo operato dalla Corte di merito al principio di diritto espresso da questa Corte secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale (Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rapino, Rv. 263977); principio di diritto che risulta estraneo al caso oggetto di verifica. In assenza di elementi certi che consentano di far comprendere a che ora il ricorrente avesse terminato l'incontro con il Magistrato di Sorveglianza e quando fosse rientrato a casa, palesi risultano le carenze della motivazione che non sono idonee a confutare adeguatamente, secondo il principio di diritto sopra espresso, il diverso esito della decisione di primo grado. 6. Da quanto sopra consegue l'annullamento della decisione impugnata che, in ragione dell'intervenuta prescrizione del reato a far data dal 16 dicembre 2021, deve essere disposto senza rinvio. Il tempo necessario alla prescrizione, essendo stata contestata la recidiva ex art. 99, secondo e terzo comma, cod. pen., è, infatti, di nove anni (sei anni più tre anni ex art. 161, secondo comma, prima parte, cod. pen.), periodo a cui devono essere aggiunti quattro mesi e 19 giorni in ragione del rinvio disposto all'udienza del 22 dicembre 2017 al 11 maggio 2018. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso