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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 04339/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 del TRIBUNALE di COSENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che chiedeva annullarsi con rinvio la sentenza; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva rigettarsi il ricorso e depositava nota spese; per [OSCURATO:PERSONA], che insisteva per l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Cosenza, quale giudice di appello, in data 1 marzo 2021 accoglieva l'impugnazione proposta dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di proscioglimento emessa dal Giudice di pace cosentino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], chiamato a rispondere del delitto di minaccia nei confronti del predetto Reda.

In sostanza il Tribunale rilevava come fosse fondato l'appello rendendo conto della attendibilità e sufficienza probatoria delle dichiarazioni della persona offesa, valutata invece non credibile dal Giudice di pace.

Pertanto, riteneva il Giudice d'appello la responsabilità dell'Imperatore agli effetti civili e lo condannava al risarcimento del danno, oltre che al pagamento delle spese di costituzione e rappresentanza in giudizio.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. ad . cod. proc. pen. 3.

Il motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. lamentando che il giudice dell'impugnazione abbia proceduto alla riforma della sentenza emessa dal Giudice di pace senza aver provveduto alla rinnovata audizione della persona offesa, in violazione della citata norma processuale come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità.

4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — datate 15 marzo 2022 in vista dell'udienza del 6 aprile 2022 — poi differita — e ha chiesto annullarsi la sentenza, ritenendo viziata da violazione di legge per l'omessa rinnovazione istruttoria la sentenza di appello, che giunge a conclusioni opposte rispetto a quella impugnata, sulla scorta di una diversa valutazione di attendibilità del dichiarante.

5. Con memoria datata 18 marzo 2022, depositata anche il 24 settembre 2022, il difensore del ricorrente reiterava le medesime argomentazioni.

6. Il 24 marzo 2022, e poi ancora il 5 ottobre 2022 il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] depositava memoria e conclusioni, con le quali rappresentava che la sentenza impugnata non era stata emessa in violazione di legge, in quanto l'obbligo di rinnovazione non sussisterebbe se il giudice dell'impugnazione deve rimediare a un errore per travisamento per omissione ovvero di diritto emesso dal primo giudice.

Per altro, il potere di rinnovazione dell'istruttoria non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, mentre i casi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. risulterebbero limitati all'ipotesi dell'appello del pubblico ministero e non della parte civile.

Concludeva per la conferma della sentenza impugnata e depositava nota spese.

Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021.\[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Va premesso che il provvedimento impugnato è stato adottato il 1 marzo 2021, cosicché trova applicazione la nuova disciplina che ai sensi della lett. e) dell'art. 606 c.p.p., e in particolare ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art. 39-bis del d.

Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d.

Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), rende inammissibili tutte le censure avanzate dal ricorrente contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace qualora il ricorso per cassazione sia proposto per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art. 606 c.p.p., rimanendo dunque inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557).

Nel caso in esame, da subito va evidenziato che la prospettazione da parte del ricorrente sia quella della violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dunque in sé ammissibile.

3. La sentenza di primo grado non ha attribuito credibilità alle dichiarazioni della persona offesa Reda, anche perché il dichiarante non indicava il movente che aveva animato l'imputato, negando che vi fossero dissapori, affermazione in vero smentita dal teste appartenente alla polizia giudiziaria, che invece narrava della criticità dei rapporti tra le famiglie dei contendenti.

Il Tribunale di Cosenza ha invece attribuito credibilità alle dichiarazioni, ribaltando la valutazione del primo giudice, affermando per un verso come la dichiarazione della persona offesa fosse sufficiente ad accertare la responsabilità penale dell'accusato, per altro verso escludendo che la valutazione sull'omesso riferimento al movente dovesse condurre alla complessiva inattendibilità.

E bene, rileva questa Corte, in linea con l'orientamento già espresso da questa Sezione, come debba ritenersi sussistere violazione di legge, di conseguenza deducibile ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen., nel caso in cui il ricorso sia rivolto avverso la sentenza di appello pronunciata per reati di competenza del giudice di pace che abbia riformato, agli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, non preceduta dalla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, anche disposta d'ufficio (Sez. 5, n. 3224 del 09/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], dep. [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 278140 - 01).Rinviando a tale ultima pronuncia, che questa Corte condivide pienamente, occorre richiamare le considerazioni che per un verso vedono l'elaborazione giurisprudenziale pregressa costituire «la traccia dell'intervento riformatore introdotto con I. n. 103 del 2017 che, con l'art. 1 comma 58, ha, con decorrenza da! 3 agosto 2017, introdotto all'art. 603 cod. proc. pen. il comma 3-bis, a norma del quale 'Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale'.

Dalla lettura dei lavori parlamentari e della Relazione governativa, si desume come il legislatore abbia inteso recepire, normandolo, il consolidato principio di diritto enunciato dalla Corte EDU con la sentenza Dan c.

Moldavia, alla quale hanno fatto seguito le citate Sezioni Unite Dasgupta e Patalano».

Per altro verso Sez. 5 [OSCURATO:PERSONA] rileva come la circostanza che l'intervento dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. sia stato limitato all'appello del pubblico ministero non può escludere che il principio fissato dalle sentenze delle Sezioni Unite Dagupta e in sede convenzionale non debba valere anche agli effetti civili, dunque anche in caso di appello della parte civile, e ciò a garanzia dell'imputato, che deve poter avere assicurato un pieno contraddittorio, in ossequio al principio costituzionalizzato del giusto processo, ispirato ai corollari di oralità e immediatezza, quale "metodo migliore per la formazione della prova", mediante l'esame diretto delle fonti dichiarative.

Sez. 5 [OSCURATO:PERSONA] non resta pronuncia isolata, ma viene seguita e anticipata da molteplici conformi pronunce, fino all'intervento delle Sezioni Unite, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 02 per le quali il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (massime precedenti conformi n. 32854 del 2019 Rv. 277000 - 01, n. 38082 del 2019 Rv. 276933 - 01, n. 15259 del 2020 Rv. 279255 - 01, n. 12811 del 2019 Rv. 278053 - 01, n. 12215 del 2019 Rv. 275167 - 01).

Pertanto deve rilevarsi come nel caso in esame, vertendosi in ribaltamento della valutazione della prova decisiva, a seguito di appello della parte civile, ne consegue la fondatezza del ricorso, dal che deriva l'annullamento con rinvio della pronuncia per l'assunzione della prova orale.

Pertanto va disposto il rinvio al giudice civile, in ossequio al principio per cui, in caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza dì assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello (S.U.

Cremonini).

Spetterà al giudice del rinvio provvedere, se del caso, alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 del TRIBUNALE di COSENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che chiedeva annullarsi con rinvio la sentenza; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva rigettarsi il ricorso e depositava nota spese; per [OSCURATO:PERSONA], che insisteva per l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Cosenza, quale giudice di appello, in data 1 marzo 2021 accoglieva l'impugnazione proposta dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di proscioglimento emessa dal Giudice di pace cosentino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], chiamato a rispondere del delitto di minaccia nei confronti del predetto Reda. In sostanza il Tribunale rilevava come fosse fondato l'appello rendendo conto della attendibilità e sufficienza probatoria delle dichiarazioni della persona offesa, valutata invece non credibile dal Giudice di pace. Pertanto, riteneva il Giudice d'appello la responsabilità dell'Imperatore agli effetti civili e lo condannava al risarcimento del danno, oltre che al pagamento delle spese di costituzione e rappresentanza in giudizio. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. ad . cod. proc. pen. 3. Il motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. lamentando che il giudice dell'impugnazione abbia proceduto alla riforma della sentenza emessa dal Giudice di pace senza aver provveduto alla rinnovata audizione della persona offesa, in violazione della citata norma processuale come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — datate 15 marzo 2022 in vista dell'udienza del 6 aprile 2022 — poi differita — e ha chiesto annullarsi la sentenza, ritenendo viziata da violazione di legge per l'omessa rinnovazione istruttoria la sentenza di appello, che giunge a conclusioni opposte rispetto a quella impugnata, sulla scorta di una diversa valutazione di attendibilità del dichiarante. 5. Con memoria datata 18 marzo 2022, depositata anche il 24 settembre 2022, il difensore del ricorrente reiterava le medesime argomentazioni. 6. Il 24 marzo 2022, e poi ancora il 5 ottobre 2022 il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] depositava memoria e conclusioni, con le quali rappresentava che la sentenza impugnata non era stata emessa in violazione di legge, in quanto l'obbligo di rinnovazione non sussisterebbe se il giudice dell'impugnazione deve rimediare a un errore per travisamento per omissione ovvero di diritto emesso dal primo giudice. Per altro, il potere di rinnovazione dell'istruttoria non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, mentre i casi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. risulterebbero limitati all'ipotesi dell'appello del pubblico ministero e non della parte civile. Concludeva per la conferma della sentenza impugnata e depositava nota spese. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021.\[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che il provvedimento impugnato è stato adottato il 1 marzo 2021, cosicché trova applicazione la nuova disciplina che ai sensi della lett. e) dell'art. 606 c.p.p., e in particolare ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art. 39-bis del d. Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d. Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), rende inammissibili tutte le censure avanzate dal ricorrente contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace qualora il ricorso per cassazione sia proposto per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art. 606 c.p.p., rimanendo dunque inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557). Nel caso in esame, da subito va evidenziato che la prospettazione da parte del ricorrente sia quella della violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dunque in sé ammissibile. 3. La sentenza di primo grado non ha attribuito credibilità alle dichiarazioni della persona offesa Reda, anche perché il dichiarante non indicava il movente che aveva animato l'imputato, negando che vi fossero dissapori, affermazione in vero smentita dal teste appartenente alla polizia giudiziaria, che invece narrava della criticità dei rapporti tra le famiglie dei contendenti. Il Tribunale di Cosenza ha invece attribuito credibilità alle dichiarazioni, ribaltando la valutazione del primo giudice, affermando per un verso come la dichiarazione della persona offesa fosse sufficiente ad accertare la responsabilità penale dell'accusato, per altro verso escludendo che la valutazione sull'omesso riferimento al movente dovesse condurre alla complessiva inattendibilità. E bene, rileva questa Corte, in linea con l'orientamento già espresso da questa Sezione, come debba ritenersi sussistere violazione di legge, di conseguenza deducibile ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen., nel caso in cui il ricorso sia rivolto avverso la sentenza di appello pronunciata per reati di competenza del giudice di pace che abbia riformato, agli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, non preceduta dalla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, anche disposta d'ufficio (Sez. 5, n. 3224 del 09/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], dep. [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 278140 - 01).Rinviando a tale ultima pronuncia, che questa Corte condivide pienamente, occorre richiamare le considerazioni che per un verso vedono l'elaborazione giurisprudenziale pregressa costituire «la traccia dell'intervento riformatore introdotto con I. n. 103 del 2017 che, con l'art. 1 comma 58, ha, con decorrenza da! 3 agosto 2017, introdotto all'art. 603 cod. proc. pen. il comma 3-bis, a norma del quale 'Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale'. Dalla lettura dei lavori parlamentari e della Relazione governativa, si desume come il legislatore abbia inteso recepire, normandolo, il consolidato principio di diritto enunciato dalla Corte EDU con la sentenza Dan c. Moldavia, alla quale hanno fatto seguito le citate Sezioni Unite Dasgupta e Patalano». Per altro verso Sez. 5 [OSCURATO:PERSONA] rileva come la circostanza che l'intervento dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. sia stato limitato all'appello del pubblico ministero non può escludere che il principio fissato dalle sentenze delle Sezioni Unite Dagupta e in sede convenzionale non debba valere anche agli effetti civili, dunque anche in caso di appello della parte civile, e ciò a garanzia dell'imputato, che deve poter avere assicurato un pieno contraddittorio, in ossequio al principio costituzionalizzato del giusto processo, ispirato ai corollari di oralità e immediatezza, quale "metodo migliore per la formazione della prova", mediante l'esame diretto delle fonti dichiarative. Sez. 5 [OSCURATO:PERSONA] non resta pronuncia isolata, ma viene seguita e anticipata da molteplici conformi pronunce, fino all'intervento delle Sezioni Unite, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 02 per le quali il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (massime precedenti conformi n. 32854 del 2019 Rv. 277000 - 01, n. 38082 del 2019 Rv. 276933 - 01, n. 15259 del 2020 Rv. 279255 - 01, n. 12811 del 2019 Rv. 278053 - 01, n. 12215 del 2019 Rv. 275167 - 01). Pertanto deve rilevarsi come nel caso in esame, vertendosi in ribaltamento della valutazione della prova decisiva, a seguito di appello della parte civile, ne consegue la fondatezza del ricorso, dal che deriva l'annullamento con rinvio della pronuncia per l'assunzione della prova orale. Pertanto va disposto il rinvio al giudice civile, in ossequio al principio per cui, in caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza dì assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello (S.U. Cremonini). Spetterà al giudice del rinvio provvedere, se del caso, alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valor
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