CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2023
Cassazione n. 50567/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Considerato che con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] la detenzione domiciliare e rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, in relazione alla pena in esecuzione di cui alla sentenza definitiva del 10 novembre 2020 del Tribunale in sede. Rilevato che avverso l'ordinanza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, avv. G. Orlando, deducendo con motivo unico, vizio (inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 47 ord. pen. e vizio di motivazione) inammissibile in quanto devolve censura manifestamente infondata, posto che si deduce asserito difetto di motivazione circa la mancanza dei presupposti di cui all'art. 47 Ord. pen., non emergente dal provvedimento impugnato (cfr. seconda pagina) il quale, anzi, spiega con ragionamento ineccepibile e immune da illogicità manifesta, la non ammissibilità della richiesta di affidamento in prova. Ritenuto che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]