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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 agosto 2024

Cassazione n. 25858/2024

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sulricorso 1970 / 20 20 propost o da: [OSCURATO:PERSONA] Soc. cooperativa a r.l. ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Viareggio (LU), alla Via dei Pescatori n. 3, in persona del legale rappresentante p.t.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ; PEC : [OSCURATO:EMAIL]; fax : 0584/3 131 4 ), giusta procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] II n. 18; -ricorrente - contro I [OSCURATO:SOCIETA].; Comune di Viareggio; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -intimati - Fatture pagamento Tarsu/Tia – Rinuncia ricorso - avverso l a sente nza n. 865 /0 7 / 20 1 9 emessa dalla C TR Toscan a in data 22/05/2019e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. La Unione delle [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. impugnava sette fatture di pagamento della Tarsu/Tia notificatele dal Comune di Viareggio, tramite la società in house [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (incaricata della gestione del servizio di riscossione dei tributi per i rifiuti), contestando, tra l’altro, la legittimità dell’imposizione sugli specchi d’acqua.

2. La CTP di Lucca rigettava il ricorso.

3. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR Toscana rigettava il gravame, affermando che era legittima la sottoposizione a pagamento Tia di un’area demaniale scoperta, da parte del soggetto detentore, a prescindere dalla circostanza che l’area si trovasse sul mare o sulla terraferma, in quanto la doverosità della tassa era connessa al solo fatto della materiale detenzione ed occupazione dell’area, e che questo principio non era in contrasto con le disposizioni del d.lgs. n. 182 del 24 giugno 2003 (che aveva previsto, in tema di produzione di rifiuti, un obbligo in materia di rifiuti anche a carico delle navi che ormeggiano i porti), atteso che la previsione di obblighi tributari a carico di un soggetto (navi ormeggiate nei porti) non escludeva la legittimità di altro obbligo a carico di altri soggetti (detentori ed occupanti di uno specchio d’acqua).

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Unione delle [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. sulla base di due motivi.

La I [OSCURATO:SOCIETA]. (società medio tempore subentrata alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), il Comune di Viareggio edil Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non hanno svolto difese.

Considerato che

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per radicale carenza di motivazione o motivazione meramente apparente e conseguente nullità della sentenza per difetto di un requisito di forma indispensabile prescritto dagli artt. 132,secondo comma, n. 4), cod. proc.civ., e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR rigettato il secondo motivo di appello senza prendere in considerazione il d.lgs. n. 182/2003 e per non essersi pronunciata sui restantimotivi di impugnazione.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, 7 e 8 d.lgs. 24 giugno 2003, n. 182, e 3 e 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che, una volta assoggettate le navi ormeggiate presso un dato specchio d’acqua alla tariffa ex d.lgs. n. 182/2003, applicare la Tia alla medesima area significherebbe tassarla in quanto tale, prescindendo dalla relativa vocazione a generare rifiuti speciali, con la conseguenza che la tassazione assumerebbe i connotati di un tributo svincolato dal necessario indice di capacità contributiva.

3. Con nota del 20 agosto 2024, la ricorrente ha depositato nota con la quale ha dedotto: -di aver nel febbraio del 2020 stipulato con il Comune di Viareggio un atto di conciliazione, con il quale le parti hanno concordato un ricalcolo della tassa a partire dal 2014 e, al contempo, definito l’intero contenzioso pendente, ivi compreso il giudizio in oggetto, impegnandosi “ad abbandonare tutti i giudizi suindicati e concordan[do] per la totale compensazione delle spese”; - che l’attuazione dell’accordo prevedeva il pagamento, da parte sua, in un’unica soluzione, entro 20 giorni dalla stipula, di un importo complessivo pari a € 14.228,21, ricevuto il quale il Comune di Viareggio non avrebbe avuto “più nulla a pretendere dal Ricorrente in relazione a tutti gli atti tributari oggetto del contenzioso sopra riepilogato e per tutte le annualità suindicate”; -di aver provveduto al suddetto versamento con bonifico eseguito in favore dell’ente locale lo stesso giorno della stipula della conciliazione (cfr. la relativa attestazione bancaria prodotta sub doc. 8); -che risultava, pertanto, cessata la materia del contendere o, comunque, sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione del giudizio.

La contribuente ha, pertanto, rinunciato al ricorso, chiedendo pronunciarsi l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite, prendendo atto dell’intervenuta conciliazione e della pattuizione nella stessa contenuta sulla compensazione dellespese di tutti i giudizi pendenti.

La nota è stata firmata dal solo difensore della ricorrente.

4. La rinunzia al ricorso sottoscritta solo dal difensore del ricorrente e non anche da quest'ultimo, produce tutti gli effetti di cui all'art. 391 c.p.c., in quanto il difensore - ove la procura rilasciatagli preveda la facoltà di transigere e conciliare - ben può ritenersi munito del mandato speciale richiesto dal secondo comma dell'art. 390 c.p.c., configurandosi la rinunzia al ricorso come effetto ultimo e "naturale" dell'accordo transattivo o conciliativo (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15016 del 15/07/2005).

Nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo gli intimati svolto difese.

L'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lat o sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 34025 del 05/12/2023).

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso 1970 / 20 20 propost o da: [OSCURATO:PERSONA] Soc. cooperativa a r.l. ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Viareggio (LU), alla Via dei Pescatori n. 3, in persona del legale rappresentante p.t.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ; PEC : [OSCURATO:EMAIL]; fax : 0584/3 131 4 ), giusta procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] II n. 18; -ricorrente - contro I [OSCURATO:SOCIETA].; Comune di Viareggio; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -intimati - Fatture pagamento Tarsu/Tia – Rinuncia ricorso - avverso l a sente nza n. 865 /0 7 / 20 1 9 emessa dalla C TR Toscan a in data 22/05/2019e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. La Unione delle [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. impugnava sette fatture di pagamento della Tarsu/Tia notificatele dal Comune di Viareggio, tramite la società in house [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (incaricata della gestione del servizio di riscossione dei tributi per i rifiuti), contestando, tra l’altro, la legittimità dell’imposizione sugli specchi d’acqua. 2. La CTP di Lucca rigettava il ricorso. 3. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR Toscana rigettava il gravame, affermando che era legittima la sottoposizione a pagamento Tia di un’area demaniale scoperta, da parte del soggetto detentore, a prescindere dalla circostanza che l’area si trovasse sul mare o sulla terraferma, in quanto la doverosità della tassa era connessa al solo fatto della materiale detenzione ed occupazione dell’area, e che questo principio non era in contrasto con le disposizioni del d.lgs. n. 182 del 24 giugno 2003 (che aveva previsto, in tema di produzione di rifiuti, un obbligo in materia di rifiuti anche a carico delle navi che ormeggiano i porti), atteso che la previsione di obblighi tributari a carico di un soggetto (navi ormeggiate nei porti) non escludeva la legittimità di altro obbligo a carico di altri soggetti (detentori ed occupanti di uno specchio d’acqua). 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Unione delle [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. sulla base di due motivi. La I [OSCURATO:SOCIETA]. (società medio tempore subentrata alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), il Comune di Viareggio edil Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non hanno svolto difese. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per radicale carenza di motivazione o motivazione meramente apparente e conseguente nullità della sentenza per difetto di un requisito di forma indispensabile prescritto dagli artt. 132,secondo comma, n. 4), cod. proc.civ., e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR rigettato il secondo motivo di appello senza prendere in considerazione il d.lgs. n. 182/2003 e per non essersi pronunciata sui restantimotivi di impugnazione. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, 7 e 8 d.lgs. 24 giugno 2003, n. 182, e 3 e 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che, una volta assoggettate le navi ormeggiate presso un dato specchio d’acqua alla tariffa ex d.lgs. n. 182/2003, applicare la Tia alla medesima area significherebbe tassarla in quanto tale, prescindendo dalla relativa vocazione a generare rifiuti speciali, con la conseguenza che la tassazione assumerebbe i connotati di un tributo svincolato dal necessario indice di capacità contributiva. 3. Con nota del 20 agosto 2024, la ricorrente ha depositato nota con la quale ha dedotto: -di aver nel febbraio del 2020 stipulato con il Comune di Viareggio un atto di conciliazione, con il quale le parti hanno concordato un ricalcolo della tassa a partire dal 2014 e, al contempo, definito l’intero contenzioso pendente, ivi compreso il giudizio in oggetto, impegnandosi “ad abbandonare tutti i giudizi suindicati e concordan[do] per la totale compensazione delle spese”; - che l’attuazione dell’accordo prevedeva il pagamento, da parte sua, in un’unica soluzione, entro 20 giorni dalla stipula, di un importo complessivo pari a € 14.228,21, ricevuto il quale il Comune di Viareggio non avrebbe avuto “più nulla a pretendere dal Ricorrente in relazione a tutti gli atti tributari oggetto del contenzioso sopra riepilogato e per tutte le annualità suindicate”; -di aver provveduto al suddetto versamento con bonifico eseguito in favore dell’ente locale lo stesso giorno della stipula della conciliazione (cfr. la relativa attestazione bancaria prodotta sub doc. 8); -che risultava, pertanto, cessata la materia del contendere o, comunque, sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione del giudizio. La contribuente ha, pertanto, rinunciato al ricorso, chiedendo pronunciarsi l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite, prendendo atto dell’intervenuta conciliazione e della pattuizione nella stessa contenuta sulla compensazione dellespese di tutti i giudizi pendenti. La nota è stata firmata dal solo difensore della ricorrente. 4. La rinunzia al ricorso sottoscritta solo dal difensore del ricorrente e non anche da quest'ultimo, produce tutti gli effetti di cui all'art. 391 c.p.c., in quanto il difensore - ove la procura rilasciatagli preveda la facoltà di transigere e conciliare - ben può ritenersi munito del mandato speciale richiesto dal secondo comma dell'art. 390 c.p.c., configurandosi la rinunzia al ricorso come effetto ultimo e "naturale" dell'accordo transattivo o conciliativo (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15016 del 15/07/2005). Nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo gli intimati svolto difese. L'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lat o sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 34025 del 05/12/2023). P.Q.M.
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