CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 settembre 2025
Cassazione n. 14592/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia nonché procuratore speciale, haproposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., avversola sentenza n. 34082/2025 emessa il 26 settembre 2025 da questa Corte dilegittimità, Terza Sezione penale.Con un’unica censura, premesso che con la sentenza menzionata questa Corteaveva rigettato il ricorso proposto avverso la decisione della Corte d’appello diSalerno, che a sua volta aveva rigettato l’istanza di rescissione del giudicatoproposta dal [OSCURATO:PERSONA], ritenendo dirimente ai fini della valutazione dell’incolpevoleassenza dell’imputato la mancata formulazione di eccezioni da parte del suodifensore di fiducia nelle prime due udienze dibattimentali, deduce laconfigurabilità dell’errore percettivo quale mancato scrutinio della censuradifensiva mossa in merito all’assenza del difensore di fiducia, sostituito inudienza preliminare ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod.proc.pen.In altri termini la decisione si fonda sul difetto di percezione di un fatto storicorisultante dagli atti, vale a dire l’assenza del difensore di fiducia all’udienzapreliminare, sede in cui era stata adottata la dichiarazione di assenzadell’imputato ed in cui l’eccezione doveva essere sollevata.2. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.3. La difesa della parte civile ha depositato memoria difensiva.4. La difesa dell’imputato ha depositato memoria di replica ex art. 611, comma1, cod.proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Va preliminarmente rilevato che il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod.proc. pen. può essere proposto anche per la correzione dell'errore di fattocontenuto nella sentenza con cui la Corte di cassazione dichiara inammissibile origetta il ricorso avverso la decisione reiettiva della richiesta di rescissione delgiudicato, trattandosi di pronunzia che, confermando il già avvenutoaccertamento della responsabilità penale del condannato, concorre allastabilizzazione del giudicato. (Sez. 6, n. 34510 del 17/09/2025, Rv. 288769).2. Ciò detto, avuto riguardo al contenuto del ricorso, lo stesso non supera ilvaglio di ammissibilità.Si deve premettere che, ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen., è ammessa afavore del condannato la richiesta di correzione dell’errore materiale o di fattocontenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di Cassazione.L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625 bis cod. proc. pen.come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Cortedi cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenzatra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica e ilsecondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio dilegittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo.L’errore di fatto, a differenza di quello materiale, non attiene alla manifestazionegrafica del provvedimento, ma inerisce direttamente al processo formativo dellavolontà del giudice, determinandola in una certa direzione anziché in un'altra e,quindi, influendo sul contenuto della decisione, che, senza quell'errore, sarebbestata diversa. L'errore di fatto, perciò, ha il carattere della decisività, essendodeterminante nella scelta della soluzione accolta nel provvedimento adottatodalla Corte: sul piano logico, si tratta di un errore di percezione, di una svista odi un mero equivoco, e non di un errore di valutazione o di giudizio sul fatto cheil giudice di legittimità è chiamato ad esaminare per definire i motivi di ricorso.Ne consegue che l'errore di fatto indicato dall'art. 625 bis cod. proc. pen. è ditipo meramente percettivo e non ricomprende i profili attinenti alla valutazionedegli atti del processo, nel senso che non può consistere in un errore di giudiziovertente sul fatto esaminato e non correttamente interpretato dal giudice dilegittimità (ex plurimis Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007, Rv. 237161). Legittima,dunque, il ricorso straordinario la decisione fondata sulla supposizione di un fattola cui verità è incontrastabilmente esclusa o sulla inesistenza di un fatto la cuiverità è positivamente stabilita, in piena rispondenza col motivo di revocazioneprefigurato dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (Sez. 1, n. 45731 del 13/11/2001,Rv. 220372; Sez. F, n. 42794 del 07/09/2001, Rv. 220181).Le Sezioni Unite di questa Corte, in coerenza con tale impostazione, hannoriconosciuto, appunto, che l'art. 625 bis cod. proc. pen. è stato modellatosull'analoga disciplina contenuta nell'art. 391 bis cod. proc civ. e hanno stabilitoche l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio delricorso straordinario, consiste in un errore percettivo, causato da una svista o daun equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti internial giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativodella volontà: l'inesatta percezione delle risultanze processuali conduce, in taleipotesi, ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza diessa. Qualora, invece, la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente inuna fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia, comunque,contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio:sono, perciò, estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori diinterpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la suppostaesistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata,anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati (Sez. U, n.16103 del 27/03/2002, Rv. 221280).3. Così inquadrato il perimetro del rimedio ex art. 625 bis cod. proc. pen., siosserva che, nel caso in esame, non ricorrono i presupposti dell’errore di fattodedotto.Ed invero, la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha fondato il rigetto delricorso avverso l’ordinanza con cui la Corte d’appello di Salerno aveva rigettatola richiesta di rescissione del giudicato sul fatto che, essendovi stata nella speciela nomina di un difensore di fiducia, sussiste colpa nella mancata conoscenza delprocesso preclusiva del ricorso al rimedio della rescissione quando l’imputato nonsi sia attivato autonomamente per mantenere con il difensore i contatti periodiciessenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento.In particolare, ha osservato la Corte, che “il [OSCURATO:PERSONA] aveva eletto domicilio per bendue volte presso il difensore di fiducia” aggiungendo poi la circostanza che dettodifensore “aveva partecipato alle prime due udienze dibattimentali nel corso dellequali non era stata formulata alcuna osservazione rispetto alla dichiarazione diassenza”. Da ciò desumendo che, come ritenuto dalla Corte territoriale, lamancata conoscenza del processo fosse da addebitare al [OSCURATO:PERSONA].A fronte di tale impianto motivatorio, l’odierno ricorso, sotto l’egida di un asseritoerrore materiale o di fatto contenuto nella sentenza, consistente nella mancataconsiderazione che l’assenza dell’imputato fu dichiarata all’udienza preliminarealla quale il difensore di fiducia non partecipò, venendo sostituito da altrodifensore, in realtà contesta non già un errore percettivo bensì la stessa ratiodecidendi di tale decisione, così collocandosi al di fuori del perimetro del rimedioazionato.4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila infavore della Cassa delle ammende. Nulla si dispone in ordine alle spese in favoredella parte civile in mancanza di apposita domanda. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 18.2.2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]