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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27991/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi iscritti al n. 23783/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] de Montis ed elettivamente domiciliato in Cagliari presso il suo studio in via G.B.

Tuveri n. 84; -ricorrente- E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cagliari via Fara n.7 -ricorrente incidentale - CONTRO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - Intimati - isg avverso la sentenza della Corte d'appello si Cagliari n. 484/2014 del 6-1-ugli-o [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] agirono in giudizio ex art. 948 c.c. dichiarando di essere comproprietari di due terreni, pro indiviso ed unitamente agli altri coeredi, di due terreni siti in Arbus regione "[OSCURATO:PERSONA]" in catasto ai fogli rispettivamente D/7 e D/6, mapp. 14 e

18. Precisarono che detto terreno era stato detenuto in affitto da tale [OSCURATO:PERSONA] fino al 1992 e che, in epoca successiva, era stato poi utilizzato dagli stessi eredi per ricavare legna da ardere.

Precisarono, inoltre, di essere venuti a conoscenza che "il terreno" era stato venduto da tale [OSCURATO:PERSONA] a suo figlio [OSCURATO:PERSONA], e che in tale atto il venditore aveva dichiarato di aver acquisito la proprietà del terreno per usucapione ultraventennale. [OSCURATO:PERSONA], recatosi sul "fondo" per far legna era, quindi, stato minacciato ed ingiuriato da [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultimo ed il figlio [OSCURATO:PERSONA] si costituirono eccependo il difetto di legittimazione passiva in relazione al terreno di cui al mapp. 14 e l'usucapione ventennale in relazione a quello di cui al mapp.

18. La causa, istruita mediante produzioni documentali e prova per testimoni, si concluse, per quel che rileva in questa sede, con l'accoglimento della domanda principale e con il rigetto dell'eccezione di avvenuta usucapione proposta da [OSCURATO:PERSONA].

In particolare il giudice di primo grado ritenne provato il diritto di proprietà degli attori alla luce della dichiarazione di successione dei loro genitori e dell'atto di acquisto del terreno da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 2.La sentenza venne impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e l'appello parzialmente accolto in considerazione del fatto che gli attori non avessero fornito una adeguata prova del loro diritto di proprietà, in relazione al terreno di cui al mappa le 18 (oggetto di censura), atteso che la dichiarazione di successione dei rispettivi genitori non poteva considerarsi valido titolo di acquisito avendo valore meramente fiscale.

Peraltro l'atto di acquisto prodotto riportava dei numeri di mappalí diversi rispetto a quelli del terreno in contestazione, con conseguente impossibilità di attribuirne la proprietà agli appellati.

La Corte d'appello respinse invece l'ulteriore motivo, costituente "domanda autonoma rispetto a quella proposta in primo grado", con il quale Brodu si era doluto del mancato riconoscimento dell'avvenuto acquisto per usucapione del terreno non avendo l'istante provato l'invocato diritto (non essendo sufficiente a tal fine l'aver esercitato legnatico ed il pascolo) nonché la validità del contratto di vendita del terreno stesso.

La sentenza confermò nel resto la statuizione di primo grado.

Con separati ed identici ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza sulla base di 4 motivi mentre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve disporsi la trattazione congiunta dei ricorsi ex art. 335 c.p.c. essendo diretti contro la stessa sentenza. 1.Con il primo motivo, del ricorso principale e di quello incidentale, si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c. per violazione degli artt. 948 e 2697 c.c.

Con la doglianza, nella sostanza ed aldilà delle norme invocate, ci si duole del fatto che la Corte non si sia espressa, così come il giudice di primo grado, in relazione alla eccezione di difetto di legittimazione passiva in relazione al terreno distinto al f. 407 mapp. 14. 2.Con il secondo motivo, del ricorso principale e di quello incidentale, si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5 in riferimento agli artt. 948e 2697 c.c. in relazione all'art. 115 c.p.c.

Nella specie i ricorrenti si dolgono del fatto che il giudice d'appello, nel confermare la statuizione in tema di difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] (in relazione al terreno sito al f. 407 mapp. 14), abbia omesso dì considerare che i fatti allegati dagli attori fossero stati contestati ed indimostrati. 3.1 motivi di cui innanzi, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili.La Corte d'appello con la sentenza impugnata ha accolto, per quanto di ragione, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto ha confermato, ha rigettato la domanda di revindica formulata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] formulata in relazione ad entrambi i terreni oggetto di contestazione.

Infatti, come si evince dalla motivazione (pagina 8, quattordicesimo rigo e dal dispositivo) il rigetto della domanda degli attori è stato integrale.

Poiché, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., applicabile anche al giudizio di impugnazione, per proporre una domanda in giudizio o per resistere ad essa occorre avervi interesse, la sussistenza dell'interesse ad impugnare una sentenza, o nella specie un capo di essa, presuppone una soccombenza della parte, sul punto, nel precedente giudizio; ne consegue che, nella specie, l'accoglimento dell'appello di Giovanni ed [OSCURATO:PERSONA], sulla revindica, escluda l'interesse ad impugnare; sicché le relative doglianze formulate con ricorso per cassazione vanno dichiarate inammissibili (sul punto Cass. n. 5133 del 2007). 3.Con il terzo motivo, di entrambi i ricorsi, si denuncia nullità della sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in riferimento all'art. 112 c.p.c. in rapporto all'art. 948 e 2697 c.c. per aver la Corte d'appello statuito autonomamente su domande delle quale era precluso l'esame poiché assorbite dalla decisione di rigetto della domanda attorea. 4.Con il quarto motivo, di entrambi i ricorsi, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in riferimento all'art. 2697 c.c. per aver la Corte d'appello posto l'onere della prova dell'appartenenza del terreno di cui al mapp. 18 a carico del convenuto che ai fini del rigetto della pretesa avversaria aveva eccepito di essere proprietario per intervenuta usucapione.

Il motivo muove dal presupposto secondo cui non sarebbe stata formulata una domanda riconvenzionale ma una mera eccezione volta a paralizzare l'accoglimento della domanda di controparte con la conseguenza che non avrebbe dovuto essere chiesto di provare l'avvenuta usucapione. 5.1 motivi formulati sono inammissibili( in eress L'inammissibilità del terzo motivo si fonda sul rilievo che - come attesta la sentenza impugnata a pag. 7 - col secondo motivo di appello ci si era doluti proprio del rigetto dell'eccezione di usucapione, quindi occorreva esaminare la censura.

Quanto al quarto motivo, come risulta sempre dalla sentenza impugnata (v. pag. 6), il primo giudice aveva rigettato l'eccezione di usucapione per difetto di prova e la Corte d'Appello (pagg. 7 e 8) ha ritenuto che neppure nel giudizio di gravame la prova era stata fornita: tale conclusione è giuridicamente corretta perché anche le eccezioni sono soggette all'onere probatorio.

Sarebbe stato dunque onere di chi eccepiva l'usucapione, di provare i relativi presupposti, ma il giudice di merito, con apprezzamento in fatto, ha rilevato la mancanza di prova.

In conclusione, i ricorsi sono inammissibili, senza alcuna pronuncia sulle spese, essendo le altre parti intimate.

Sussistono i presupposti processuali per il pagamento del doppio contributo.

PQM la Corte dichiara i ricorsi inammissibili.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi iscritti al n. 23783/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] de Montis ed elettivamente domiciliato in Cagliari presso il suo studio in via G.B. Tuveri n. 84; -ricorrente- E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cagliari via Fara n.7 -ricorrente incidentale - CONTRO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - Intimati - isg avverso la sentenza della Corte d'appello si Cagliari n. 484/2014 del 6-1-ugli-o [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] agirono in giudizio ex art. 948 c.c. dichiarando di essere comproprietari di due terreni, pro indiviso ed unitamente agli altri coeredi, di due terreni siti in Arbus regione "[OSCURATO:PERSONA]" in catasto ai fogli rispettivamente D/7 e D/6, mapp. 14 e 18. Precisarono che detto terreno era stato detenuto in affitto da tale [OSCURATO:PERSONA] fino al 1992 e che, in epoca successiva, era stato poi utilizzato dagli stessi eredi per ricavare legna da ardere. Precisarono, inoltre, di essere venuti a conoscenza che "il terreno" era stato venduto da tale [OSCURATO:PERSONA] a suo figlio [OSCURATO:PERSONA], e che in tale atto il venditore aveva dichiarato di aver acquisito la proprietà del terreno per usucapione ultraventennale. [OSCURATO:PERSONA], recatosi sul "fondo" per far legna era, quindi, stato minacciato ed ingiuriato da [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo ed il figlio [OSCURATO:PERSONA] si costituirono eccependo il difetto di legittimazione passiva in relazione al terreno di cui al mapp. 14 e l'usucapione ventennale in relazione a quello di cui al mapp. 18. La causa, istruita mediante produzioni documentali e prova per testimoni, si concluse, per quel che rileva in questa sede, con l'accoglimento della domanda principale e con il rigetto dell'eccezione di avvenuta usucapione proposta da [OSCURATO:PERSONA]. In particolare il giudice di primo grado ritenne provato il diritto di proprietà degli attori alla luce della dichiarazione di successione dei loro genitori e dell'atto di acquisto del terreno da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 2.La sentenza venne impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e l'appello parzialmente accolto in considerazione del fatto che gli attori non avessero fornito una adeguata prova del loro diritto di proprietà, in relazione al terreno di cui al mappa le 18 (oggetto di censura), atteso che la dichiarazione di successione dei rispettivi genitori non poteva considerarsi valido titolo di acquisito avendo valore meramente fiscale. Peraltro l'atto di acquisto prodotto riportava dei numeri di mappalí diversi rispetto a quelli del terreno in contestazione, con conseguente impossibilità di attribuirne la proprietà agli appellati. La Corte d'appello respinse invece l'ulteriore motivo, costituente "domanda autonoma rispetto a quella proposta in primo grado", con il quale Brodu si era doluto del mancato riconoscimento dell'avvenuto acquisto per usucapione del terreno non avendo l'istante provato l'invocato diritto (non essendo sufficiente a tal fine l'aver esercitato legnatico ed il pascolo) nonché la validità del contratto di vendita del terreno stesso. La sentenza confermò nel resto la statuizione di primo grado. Con separati ed identici ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza sulla base di 4 motivi mentre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve disporsi la trattazione congiunta dei ricorsi ex art. 335 c.p.c. essendo diretti contro la stessa sentenza. 1.Con il primo motivo, del ricorso principale e di quello incidentale, si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c. per violazione degli artt. 948 e 2697 c.c. Con la doglianza, nella sostanza ed aldilà delle norme invocate, ci si duole del fatto che la Corte non si sia espressa, così come il giudice di primo grado, in relazione alla eccezione di difetto di legittimazione passiva in relazione al terreno distinto al f. 407 mapp. 14. 2.Con il secondo motivo, del ricorso principale e di quello incidentale, si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5 in riferimento agli artt. 948e 2697 c.c. in relazione all'art. 115 c.p.c. Nella specie i ricorrenti si dolgono del fatto che il giudice d'appello, nel confermare la statuizione in tema di difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] (in relazione al terreno sito al f. 407 mapp. 14), abbia omesso dì considerare che i fatti allegati dagli attori fossero stati contestati ed indimostrati. 3.1 motivi di cui innanzi, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili.La Corte d'appello con la sentenza impugnata ha accolto, per quanto di ragione, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto ha confermato, ha rigettato la domanda di revindica formulata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] formulata in relazione ad entrambi i terreni oggetto di contestazione. Infatti, come si evince dalla motivazione (pagina 8, quattordicesimo rigo e dal dispositivo) il rigetto della domanda degli attori è stato integrale. Poiché, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., applicabile anche al giudizio di impugnazione, per proporre una domanda in giudizio o per resistere ad essa occorre avervi interesse, la sussistenza dell'interesse ad impugnare una sentenza, o nella specie un capo di essa, presuppone una soccombenza della parte, sul punto, nel precedente giudizio; ne consegue che, nella specie, l'accoglimento dell'appello di Giovanni ed [OSCURATO:PERSONA], sulla revindica, escluda l'interesse ad impugnare; sicché le relative doglianze formulate con ricorso per cassazione vanno dichiarate inammissibili (sul punto Cass. n. 5133 del 2007). 3.Con il terzo motivo, di entrambi i ricorsi, si denuncia nullità della sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in riferimento all'art. 112 c.p.c. in rapporto all'art. 948 e 2697 c.c. per aver la Corte d'appello statuito autonomamente su domande delle quale era precluso l'esame poiché assorbite dalla decisione di rigetto della domanda attorea. 4.Con il quarto motivo, di entrambi i ricorsi, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in riferimento all'art. 2697 c.c. per aver la Corte d'appello posto l'onere della prova dell'appartenenza del terreno di cui al mapp. 18 a carico del convenuto che ai fini del rigetto della pretesa avversaria aveva eccepito di essere proprietario per intervenuta usucapione. Il motivo muove dal presupposto secondo cui non sarebbe stata formulata una domanda riconvenzionale ma una mera eccezione volta a paralizzare l'accoglimento della domanda di controparte con la conseguenza che non avrebbe dovuto essere chiesto di provare l'avvenuta usucapione. 5.1 motivi formulati sono inammissibili( in eress L'inammissibilità del terzo motivo si fonda sul rilievo che - come attesta la sentenza impugnata a pag. 7 - col secondo motivo di appello ci si era doluti proprio del rigetto dell'eccezione di usucapione, quindi occorreva esaminare la censura. Quanto al quarto motivo, come risulta sempre dalla sentenza impugnata (v. pag. 6), il primo giudice aveva rigettato l'eccezione di usucapione per difetto di prova e la Corte d'Appello (pagg. 7 e 8) ha ritenuto che neppure nel giudizio di gravame la prova era stata fornita: tale conclusione è giuridicamente corretta perché anche le eccezioni sono soggette all'onere probatorio. Sarebbe stato dunque onere di chi eccepiva l'usucapione, di provare i relativi presupposti, ma il giudice di merito, con apprezzamento in fatto, ha rilevato la mancanza di prova. In conclusione, i ricorsi sono inammissibili, senza alcuna pronuncia sulle spese, essendo le altre parti intimate. Sussistono i presupposti processuali per il pagamento del doppio contributo. PQM la Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato. Roma
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