CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02116/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui in data 10.4.2025 la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rideterminato la pena inflitta all'imputato, previa rinuncia ai motivi di appello relativi alla riqualificazione del reato di tentato omicidio, alle circostanze aggravanti e all'aumento per la continuazione; Rilevato che il ricorso denuncia l'erroneità del calcolo della pena, che tuttavia nella sentenza impugnata è riprodotto in termini esattamente coincidenti con quello sul quale le parti avevano raggiunto l'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen.; Considerato che deve considerarsi ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo allorquando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a vizi attinenti alla determinazione della pena che - come nel caso di specie - non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 28170 - 01); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto presentato in violazione del disposto di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci