CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 19421/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della Spezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'assoluzione del proprio assistito perché il fatto non sussiste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della Spezia, all'esito di giudizio abbreviato, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui all'art. 316-ter cod. pen., così diversamente qualificati i fatti originariamente contestati nei due capi di imputazione ai sensi dell'art. 640- bis cod. pen., ritenendo i fatti non più previsti dalla legge come reato, ravvisandovi esclusivamente gli estremi di un illecito amministrativo. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato - con atto di appello sottoscritto dal suo difensore, convertito ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. - il quale con un unico articolato motivo, ha denunciato l'erroneità della formula di proscioglimento adottata, dato che mancavano del tutto gli estremi anche dell'illecito amministrativo: essendo stato accertato che il prevenuto, legale rappresentante di associazioni che avevano svolto un'attività economica non esclusiva e avevano aperto la partita iva dopo il 10 gennaio 2019, possedeva i requisiti per poter ottenere i contributi a fondo perduto previsti dall'art. 25, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in favore delle imprese e di altri soggetti danneggiati dai provvedimenti di sospensione delle attività durante l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19; considerato che quelle associazioni avevano avviato le iniziative propedeutiche all'avvio dell'attività, poi non iniziata a causa della menzionata emergenza sanitaria. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e succ. mod. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. Il motivo dedotto con l'atto di impugnazione è manifestamente infondato. L'art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce che «Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA» (comma 1) e che tale contributo «spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. (...) Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 (...)». Il giudice di merito aveva accertato, sulla base degli esiti delle verifiche compiute dalla guardia di finanza, che le associazioni di diritto .privato facenti capo al Grazzini alla data del 1° gennaio 2019 non erano titolari di partita iva (che avrebbero chiesto molti mesi dopo) e non avevano concretamente avviato alcuna di quelle attività: dunque, non avevano i requisiti per ottenere i contributi a fondo perduto in ragione delle perdite causate dalla sospensione delle iniziative imprenditoriali o professionali nel mese di marzo 2020 a causa della ben nota emergenza sanitaria dovuta alla pandemia. Non conduce a differenti conclusioni la circostanza che l'imputato abbia sostenuto che al marzo del 2020 fossero già iniziativi i preparativi per l'avvio di quelle attività economiche, in quanto la richiamata disposizione di legge è chiara nell'indicare che l'interessato avesse quanto meno iniziato le relative attività economiche alla data del 1° gennaio 2019, poiché altrimenti non si sarebbe giustificato il sostegno economico che il Governo assicurava ai titolari di partita iva già in attività al momento dello scoppio dell'emergenza sanitaria. In questo senso si è espressa anche l'agenzia delle entrate con la circolare applicativa richiamata dalla difesa dell'imputato che, al contrario di quanto sostenuto nell'impugnazione, conferma come, per poter beneficiare del contributo a fondo perduto in parola, fosse irrilevante che il rilascio della partita iva fosse avvenuta in epoca successiva al 10 gennaio 2019, essendo però indispensabile che a quella data l'attività economica fosse comunque iniziata: cosa che, nel caso delle associazioni private facenti capo al Grazzini, non era avvenuto. 3. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] tensore