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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17953/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE di APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza in data 25 ottobre 2021, confermava la sentenza emessa in data 14/12/2020 dal G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all' esito di giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina aggravata (capo Al e lesioni aggravate (capo B).

2. Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione tutti e tre gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] formula i seguenti motivi.

Con il primo motivo, articolato in più censure, deduce ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità.

Osserva che le dichiarazioni rese dalle pp.00. in fase di indagini preliminari dovevano essere ritenute inutilizzabili in quanto le stesse risultavano co-indagate in procedimento connesso ex art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. a seguito della querela sporta dagli imputati.

Rileva che la Corte di appello, nell' affermare che la querela nei confronti delle vittime era successiva alle loro deposizioni, non aveva considerato che dalle dichiarazioni delle stesse era emerso l'utilizzo di un bastone da parte di una delle persone offese, da ciò scaturendo indizi di reità anche a carico delle propalanti, con conseguente violazione dell'art. 63 commi 1 e 2 cod. proc. pen.

Assume, del resto, che l'affermazione dei giudici di appello secondo cui l'utilizzo del bastone integrava la scriminante della legittima difesa non aveva trovato riscontro in alcun elemento fattuale.

Deduce, infine, che secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità sono inutilizzabili le dichiarazioni rese dalle persone offese quando le stesse sono indagate in procedimento connesso e non risultano osservate le garanzie di legge previste per il testimone assistito e che la inutilizzabilità di dette dichiarazioni rendeva del tutto insussistente l'intero impianto motivazionale.

Con il secondo motivo, articolato in più censure, lamenta ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità del narrato delle persone offese ed alla omessa valutazione delle risultanze della consulenza di parte.

Assume che la Corte di merito aveva affermato la credibilità di quanto dichiarato dalle vittime, non tenendo conto delle evidenziate discrasie delle loro dichiarazioni.

Rileva, altresì, che i giudici di merito avrebbero dovuto valutare adeguatamente la questione della credibilità ed attendibilità del narrato delle stesse, specie in ragione del fatto che i dati dichiarativi, inizialmente scarni, si erano arricchiti nel tempo con particolati inediti rispetto al contenuto della querela del 20/12/2019 e che a distanza di un mese e quattordici giorni dalla querela le due donne avevano riferito, per la prima volta, una identica ricostruzione degli eventi, apparendo, totalmente, erronea l' affermazione della Corte di appello secondo cui il passare del tempo rafforza il ricorso, valendo il dato esperienziale contrario.

Osserva, infine, che la Corte territoriale aveva del tutto omesso di valutare la consulenza di parte quanto alla questione delle celle telefoniche, idonea a dimostrare che non rispondeva al vero l'affermazione per cui i telefoni cellulari erano stati sottratti alle vittime dall' imputato.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] formula i seguenti motivi pienamente sovrapponibili a quelli avanzati dal predetto ricorrente.

Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. violazione delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità.Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., vizio di motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità del narrato delle persone offese ed alla omessa valutazione delle risultanze della consulenza di parte.

2.3. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo articolato in più censure, lamenta violazione di legge nonché contraddittorietà, illogicità e carenza di motivazione in punto di affermazione della propria responsabilità.

Assume che la motivazione della sentenza impugnata era gravemente carente in ordine alla ritenuta attendibilità oggettiva e soggettiva delle dichiarazioni delle vittime, avendo i giudici di merito omesso di valutare una serie di elementi significativi dedotti dalla difesa, quali, in particolare, il fatto che nella querela sporta dalla persona offesa si parlava della presenza di quattro uomini mentre successivamente le vittime avevano parlato di due uomini e di un terzo soggetto che sostava nel pianerottolo e la circostanza che il riconoscimento degli autori della condotta era intervenuto solamente diciannove giorni dopo i fatti, dati questi che inficiavano fortemente l' attendibilità del narrato delle dichiaranti.

Rileva, ancora, che, quanto alla posizione dell'imputato, l'unico dato emerso riguardava una telefonata fra la propria utenza e quella della persona offesa mentre da nessun atto di indagine era emersa la prova della partecipazione del ricorrente all' aggressione nei confronti delle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono da ritenere inammissibili per le ragioni appresso specificate.

3.1. Osserva il Collegio che il comune motivo riguardante la eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle pp.00. in fase di indagini preliminari in quanto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultavano co-indagate in procedimento connesso ex art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. a seguito della querela sporta dagli imputati è manifestamente infondato.

Va premesso che, in effetti, in tema di prova testimoniale, il mancato avvertimento di cui all'art. 64, comma terzo, lett. c), cod. proc. pen., all'imputato di reato connesso o collegato a quello per cui si procede, che avrebbe dovuto essere esaminato in dibattimento ai sensi dell'art. 210, comma sesto, cod. proc. pen., determina la inutilizzabilità della deposizione testimoniale resa senza garanzie. (Sez.

U, Sentenza n. 33583 del 26/03/2015 Ud., [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 264479 -

01. Occorre, tuttavia, rilevare che secondo il consolidato orientamento di questa Corte in tema di prova dichiarativa sono utilizzabili le dichiarazioni rese in qualità di testimone dalla persona offesa del reato di concussione che sia stata a sua volta denunciata dall'imputato per calunnia, in quanto l'incompatibilità non sussiste nel caso in cui i reati reciprocamente commessi si collochino in contesti spaziali e temporali diversi. (Sez. 6, n. 6938 del 22/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275081 - 01; vedi in senso conforme: Sez. 2, n. 26819 del 10/04/2008, [OSCURATO:PERSONA] e altro Rv. 240947 - 01; Sez. 5, n. 1898 del 28/10/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249045 - 01;Sez. 3, n. 26409 del 08/05/2013, C., Rv. 255578 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 4128 del 09/01/2015, Cecoro, Rv. 262369 - 01).

Tali principi rendono, quindi, del tutto irrilevante ai fini della questione sollevata dalla difesa, la intervenuta denunzia per calunnia Va, pure, precisato che pur dovendosi fare ricorso ad un criterio di accertamento non formale, ossia basato sul solo dato della già avvenuta iscrizione del nominativo nel registro degli indagati, ma più analitico e volto a verificare il reale stato delle conoscenze raggiunte al momento della redazione del verbale sul fatto di reato e sulla sua riferibilità alla persona escussa, la condizione rilevante non è integrata dal fatto che qualcuno sia stato coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suo carico, né da semplici sospetti suggeriti dall'intuizione personale degli investigatori, occorrendo piuttosto l'acquisizione di indizi, anche non connotati da gravità, che ne avessero reso probabile la responsabilità (Sez.

U., n. 15208 del 25/02/2010, Mills, rv. 246584; nonché sez. 2, n. 8402 del 17/02/2016, Gjonaj, rv. 267729; sez. 2, n. 51732 del 19/11/2013, Carta e altri, rv. 258109; sez. 1, n. 4060 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2008, Sommer ed altri, rv. 239195).

Ciò premesso va rilevato che il rigetto dell'eccezione in esame è stato giustificato in base alla considerazione dello stadio raggiunto dalle indagini al momento della audizione della Moreta e dell' Aybar (solo successivamente denunziate per calunnia e lesioni), come ricostruito dagli atti del fascicolo del p.m., in perfetta aderenza all'insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale perché possa rinvenirsi il presupposto per il quale la norma dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., sanziona con l'inutilizzabilità assoluta le dichiarazioni rese da soggetti i quali fin dall'inizio avrebbero dovuto essere sentiti in qualità di imputati o di persone sottoposte a indagini, occorre che a carico di costoro siano già emersi precisi, anche se non gravi, indizi di reità.

Nel caso in esame i giudici di merito, in disparte la considerazione che la denunzia è intervenuta successivamente, hanno evidenziato che alla luce di quanto emerso dagli atti le persone offese si erano limitate a reagire, risultando integrata la scriminante della legittima difesa, ragionamento questo non inficiato dalle generiche contestazioni formulate da parte ricorrente.

Sotto altro profilo non può non considerarsi che non sussistevano emergenze tali da giustificare una perseguibilità ex officio dell'ipotetico reato di lesioni.

Posto che è stato sottolineato che è necessario che «siano già acquisiti, prima dell'escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall'autorità procedente, (vedi Cass. Sez.

U. n. 23868 del 23/4/2009, Fruci, rv. 243417 citata nonchè Cass. Sez. 2, n. 20936 del 7/4/2017, Minutolo, rv. 270363) ed evidenziato che spetta al giudice, in merito alla qualità del dichiarante, il potere di verificare «l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità» (vedi Cass. Sez.

U. n. 15208 del 25/2/2010, Mills, rv. 246584, già citate) la decisione sul punto risulta immune da censure.3.2.

Il secondo motivo di entrambi i ricorsi appare generico, aspecifico e, comunque manifestamente infondato in quanto la motivazione della sentenza impugnata, in punto di verifica della attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, si appalesa congrua e del tutto coerente con gli evidenziati elementi fattuali sicché le censure, da considerare una mera e tralaticia riproposizione delle medesime tesi difensive disattese in entrambi i giudizi di merito, devono essere ritenute non consentite in quanto surrettiziamente tese ad ottenere una nuova rivalutazione del merito.

In ordine alla lamentata violazione dei canoni di valutazione probatoria e carenza motivazionale della sentenza impugnata con riferimento al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese, il Collegio non può che riaffermarsi quanto espresso da un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell' attendibilità intrinseca del racconto (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012, [OSCURATO:PERSONA] e altri Rv. 253214).

In sintesi il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa.

Nel caso in esame, i giudici di merito hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle le ragioni per le quali le dichiarazioni rese dalle persone offese in ordine alle violenze subite ad opera dei ricorrenti erano da ritenere intrinsecamente e oggettivamente attendibili, valutati i riscontri emersi e pure la inverosimiglianza delle tesi degli imputati, ed, in particolare, la versione dell' [OSCURATO:PERSONA] in palese contrasto con quanto accertato dalla P.G.

E' stato chiarito, con argomentazioni che non appaiono né carenti né manifestamente illogiche nè contraddittorie, che non vi era alcuna incongruità nel narrato delle persone offese ben potendosi giustificare talune discrasie in ragione di una progressione dichiarativa, connotata nel tempo da maggiore chiarezza ed analiticità.

Orbene i ricorrenti tentano, in realtà, di estrapolare alcuni elementi di asserita incongruenza nel narrato delle vittime ovvero a sminuire la valenza degli indicati elementi di riscontro con richiami del tutto generici ad atti del processo (le conclusioni della consulenza di parte asseritamente tralasciate) senza considerare che, come ha ripetutamente ritenuto dalla Corte di Cassazione, la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, dovendo essi essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati.

A fronte di una motivazione, conforme a quella di primo grado, relativa alla ricostruzione delle condotta delittuosa in esame, che appare congrua ed adeguata nella parte in cui ha ritenuto configurabile la responsabilità concorrente degli imputati per i reati di rapina e lesioni sulla scorta dei dati probatori emersi e sopra indicati unitariamente valutati ed interpretati, tutte le contestazioni formulate non mirano, ad avviso di questa Corte a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata ma si risolvono nella contrapposizione, in contrasto con giudizio insindacabilmente espresso dai giudici di merito - i quali, come detto, hanno disatteso le questioni in questa sede riproposte - di una alternativa ricostruzione dei fatti evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. 4.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto contiene censure di puro fatto e, comunque, manifestamente infondate.

4.1. Richiamate le considerazioni di cui al §.

3.2. in ordine alla verifica della certa attendibilità del narrato delle persone offese va osservato che la corte di merito, con motivazione congrua in fatto e corretta in diritto, ha ricostruito la compartecipazione del predetto imputato ai reati in esame attestata in ragione del riconoscimento fotografico dell' imputato avvenuto poco tempo dopo la rapina nonchè in forza degli accertati contatti telefonici con le vittime la sera dell' occorso.

Ciò detto, si noti che nel caso di specie le censure in esame non evidenziano l'uso di inesistenti massime di esperienza nè violazioni di regole inferenziali, ma si limitano a segnalare soltanto possibili difformi valutazioni degli elementi raccolti, il che costituisce compito precipuo del giudice del merito, non di quello di legittimità, che non può prendere in considerazione quale ipotetica illogicità argomentativa la mera possibilità di un'ipotesi alternativa rispetto a quella ritenuta in sentenza.

5. Per le considerazioni esposte, dunque, tutti e tre i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. prdc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai rispettivi ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE di APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza in data 25 ottobre 2021, confermava la sentenza emessa in data 14/12/2020 dal G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all' esito di giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina aggravata (capo Al e lesioni aggravate (capo B). 2. Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione tutti e tre gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] formula i seguenti motivi. Con il primo motivo, articolato in più censure, deduce ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità. Osserva che le dichiarazioni rese dalle pp.00. in fase di indagini preliminari dovevano essere ritenute inutilizzabili in quanto le stesse risultavano co-indagate in procedimento connesso ex art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. a seguito della querela sporta dagli imputati. Rileva che la Corte di appello, nell' affermare che la querela nei confronti delle vittime era successiva alle loro deposizioni, non aveva considerato che dalle dichiarazioni delle stesse era emerso l'utilizzo di un bastone da parte di una delle persone offese, da ciò scaturendo indizi di reità anche a carico delle propalanti, con conseguente violazione dell'art. 63 commi 1 e 2 cod. proc. pen. Assume, del resto, che l'affermazione dei giudici di appello secondo cui l'utilizzo del bastone integrava la scriminante della legittima difesa non aveva trovato riscontro in alcun elemento fattuale. Deduce, infine, che secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità sono inutilizzabili le dichiarazioni rese dalle persone offese quando le stesse sono indagate in procedimento connesso e non risultano osservate le garanzie di legge previste per il testimone assistito e che la inutilizzabilità di dette dichiarazioni rendeva del tutto insussistente l'intero impianto motivazionale. Con il secondo motivo, articolato in più censure, lamenta ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità del narrato delle persone offese ed alla omessa valutazione delle risultanze della consulenza di parte. Assume che la Corte di merito aveva affermato la credibilità di quanto dichiarato dalle vittime, non tenendo conto delle evidenziate discrasie delle loro dichiarazioni. Rileva, altresì, che i giudici di merito avrebbero dovuto valutare adeguatamente la questione della credibilità ed attendibilità del narrato delle stesse, specie in ragione del fatto che i dati dichiarativi, inizialmente scarni, si erano arricchiti nel tempo con particolati inediti rispetto al contenuto della querela del 20/12/2019 e che a distanza di un mese e quattordici giorni dalla querela le due donne avevano riferito, per la prima volta, una identica ricostruzione degli eventi, apparendo, totalmente, erronea l' affermazione della Corte di appello secondo cui il passare del tempo rafforza il ricorso, valendo il dato esperienziale contrario. Osserva, infine, che la Corte territoriale aveva del tutto omesso di valutare la consulenza di parte quanto alla questione delle celle telefoniche, idonea a dimostrare che non rispondeva al vero l'affermazione per cui i telefoni cellulari erano stati sottratti alle vittime dall' imputato. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] formula i seguenti motivi pienamente sovrapponibili a quelli avanzati dal predetto ricorrente. Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. violazione delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità.Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., vizio di motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità del narrato delle persone offese ed alla omessa valutazione delle risultanze della consulenza di parte. 2.3. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo articolato in più censure, lamenta violazione di legge nonché contraddittorietà, illogicità e carenza di motivazione in punto di affermazione della propria responsabilità. Assume che la motivazione della sentenza impugnata era gravemente carente in ordine alla ritenuta attendibilità oggettiva e soggettiva delle dichiarazioni delle vittime, avendo i giudici di merito omesso di valutare una serie di elementi significativi dedotti dalla difesa, quali, in particolare, il fatto che nella querela sporta dalla persona offesa si parlava della presenza di quattro uomini mentre successivamente le vittime avevano parlato di due uomini e di un terzo soggetto che sostava nel pianerottolo e la circostanza che il riconoscimento degli autori della condotta era intervenuto solamente diciannove giorni dopo i fatti, dati questi che inficiavano fortemente l' attendibilità del narrato delle dichiaranti. Rileva, ancora, che, quanto alla posizione dell'imputato, l'unico dato emerso riguardava una telefonata fra la propria utenza e quella della persona offesa mentre da nessun atto di indagine era emersa la prova della partecipazione del ricorrente all' aggressione nei confronti delle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono da ritenere inammissibili per le ragioni appresso specificate. 3.1. Osserva il Collegio che il comune motivo riguardante la eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle pp.00. in fase di indagini preliminari in quanto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultavano co-indagate in procedimento connesso ex art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. a seguito della querela sporta dagli imputati è manifestamente infondato. Va premesso che, in effetti, in tema di prova testimoniale, il mancato avvertimento di cui all'art. 64, comma terzo, lett. c), cod. proc. pen., all'imputato di reato connesso o collegato a quello per cui si procede, che avrebbe dovuto essere esaminato in dibattimento ai sensi dell'art. 210, comma sesto, cod. proc. pen., determina la inutilizzabilità della deposizione testimoniale resa senza garanzie. (Sez. U, Sentenza n. 33583 del 26/03/2015 Ud., [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 264479 - 01. Occorre, tuttavia, rilevare che secondo il consolidato orientamento di questa Corte in tema di prova dichiarativa sono utilizzabili le dichiarazioni rese in qualità di testimone dalla persona offesa del reato di concussione che sia stata a sua volta denunciata dall'imputato per calunnia, in quanto l'incompatibilità non sussiste nel caso in cui i reati reciprocamente commessi si collochino in contesti spaziali e temporali diversi. (Sez. 6, n. 6938 del 22/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275081 - 01; vedi in senso conforme: Sez. 2, n. 26819 del 10/04/2008, [OSCURATO:PERSONA] e altro Rv. 240947 - 01; Sez. 5, n. 1898 del 28/10/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249045 - 01;Sez. 3, n. 26409 del 08/05/2013, C., Rv. 255578 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 4128 del 09/01/2015, Cecoro, Rv. 262369 - 01). Tali principi rendono, quindi, del tutto irrilevante ai fini della questione sollevata dalla difesa, la intervenuta denunzia per calunnia Va, pure, precisato che pur dovendosi fare ricorso ad un criterio di accertamento non formale, ossia basato sul solo dato della già avvenuta iscrizione del nominativo nel registro degli indagati, ma più analitico e volto a verificare il reale stato delle conoscenze raggiunte al momento della redazione del verbale sul fatto di reato e sulla sua riferibilità alla persona escussa, la condizione rilevante non è integrata dal fatto che qualcuno sia stato coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suo carico, né da semplici sospetti suggeriti dall'intuizione personale degli investigatori, occorrendo piuttosto l'acquisizione di indizi, anche non connotati da gravità, che ne avessero reso probabile la responsabilità (Sez. U., n. 15208 del 25/02/2010, Mills, rv. 246584; nonché sez. 2, n. 8402 del 17/02/2016, Gjonaj, rv. 267729; sez. 2, n. 51732 del 19/11/2013, Carta e altri, rv. 258109; sez. 1, n. 4060 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2008, Sommer ed altri, rv. 239195). Ciò premesso va rilevato che il rigetto dell'eccezione in esame è stato giustificato in base alla considerazione dello stadio raggiunto dalle indagini al momento della audizione della Moreta e dell' Aybar (solo successivamente denunziate per calunnia e lesioni), come ricostruito dagli atti del fascicolo del p.m., in perfetta aderenza all'insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale perché possa rinvenirsi il presupposto per il quale la norma dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., sanziona con l'inutilizzabilità assoluta le dichiarazioni rese da soggetti i quali fin dall'inizio avrebbero dovuto essere sentiti in qualità di imputati o di persone sottoposte a indagini, occorre che a carico di costoro siano già emersi precisi, anche se non gravi, indizi di reità. Nel caso in esame i giudici di merito, in disparte la considerazione che la denunzia è intervenuta successivamente, hanno evidenziato che alla luce di quanto emerso dagli atti le persone offese si erano limitate a reagire, risultando integrata la scriminante della legittima difesa, ragionamento questo non inficiato dalle generiche contestazioni formulate da parte ricorrente. Sotto altro profilo non può non considerarsi che non sussistevano emergenze tali da giustificare una perseguibilità ex officio dell'ipotetico reato di lesioni. Posto che è stato sottolineato che è necessario che «siano già acquisiti, prima dell'escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall'autorità procedente, (vedi Cass. Sez. U. n. 23868 del 23/4/2009, Fruci, rv. 243417 citata nonchè Cass. Sez. 2, n. 20936 del 7/4/2017, Minutolo, rv. 270363) ed evidenziato che spetta al giudice, in merito alla qualità del dichiarante, il potere di verificare «l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità» (vedi Cass. Sez. U. n. 15208 del 25/2/2010, Mills, rv. 246584, già citate) la decisione sul punto risulta immune da censure.3.2. Il secondo motivo di entrambi i ricorsi appare generico, aspecifico e, comunque manifestamente infondato in quanto la motivazione della sentenza impugnata, in punto di verifica della attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, si appalesa congrua e del tutto coerente con gli evidenziati elementi fattuali sicché le censure, da considerare una mera e tralaticia riproposizione delle medesime tesi difensive disattese in entrambi i giudizi di merito, devono essere ritenute non consentite in quanto surrettiziamente tese ad ottenere una nuova rivalutazione del merito. In ordine alla lamentata violazione dei canoni di valutazione probatoria e carenza motivazionale della sentenza impugnata con riferimento al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese, il Collegio non può che riaffermarsi quanto espresso da un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell' attendibilità intrinseca del racconto (cfr. Sez. U, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012, [OSCURATO:PERSONA] e altri Rv. 253214). In sintesi il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Nel caso in esame, i giudici di merito hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle le ragioni per le quali le dichiarazioni rese dalle persone offese in ordine alle violenze subite ad opera dei ricorrenti erano da ritenere intrinsecamente e oggettivamente attendibili, valutati i riscontri emersi e pure la inverosimiglianza delle tesi degli imputati, ed, in particolare, la versione dell' [OSCURATO:PERSONA] in palese contrasto con quanto accertato dalla P.G. E' stato chiarito, con argomentazioni che non appaiono né carenti né manifestamente illogiche nè contraddittorie, che non vi era alcuna incongruità nel narrato delle persone offese ben potendosi giustificare talune discrasie in ragione di una progressione dichiarativa, connotata nel tempo da maggiore chiarezza ed analiticità. Orbene i ricorrenti tentano, in realtà, di estrapolare alcuni elementi di asserita incongruenza nel narrato delle vittime ovvero a sminuire la valenza degli indicati elementi di riscontro con richiami del tutto generici ad atti del processo (le conclusioni della consulenza di parte asseritamente tralasciate) senza considerare che, come ha ripetutamente ritenuto dalla Corte di Cassazione, la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, dovendo essi essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati. A fronte di una motivazione, conforme a quella di primo grado, relativa alla ricostruzione delle condotta delittuosa in esame, che appare congrua ed adeguata nella parte in cui ha ritenuto configurabile la responsabilità concorrente degli imputati per i reati di rapina e lesioni sulla scorta dei dati probatori emersi e sopra indicati unitariamente valutati ed interpretati, tutte le contestazioni formulate non mirano, ad avviso di questa Corte a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata ma si risolvono nella contrapposizione, in contrasto con giudizio insindacabilmente espresso dai giudici di merito - i quali, come detto, hanno disatteso le questioni in questa sede riproposte - di una alternativa ricostruzione dei fatti evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto contiene censure di puro fatto e, comunque, manifestamente infondate. 4.1. Richiamate le considerazioni di cui al §. 3.2. in ordine alla verifica della certa attendibilità del narrato delle persone offese va osservato che la corte di merito, con motivazione congrua in fatto e corretta in diritto, ha ricostruito la compartecipazione del predetto imputato ai reati in esame attestata in ragione del riconoscimento fotografico dell' imputato avvenuto poco tempo dopo la rapina nonchè in forza degli accertati contatti telefonici con le vittime la sera dell' occorso. Ciò detto, si noti che nel caso di specie le censure in esame non evidenziano l'uso di inesistenti massime di esperienza nè violazioni di regole inferenziali, ma si limitano a segnalare soltanto possibili difformi valutazioni degli elementi raccolti, il che costituisce compito precipuo del giudice del merito, non di quello di legittimità, che non può prendere in considerazione quale ipotetica illogicità argomentativa la mera possibilità di un'ipotesi alternativa rispetto a quella ritenuta in sentenza. 5. Per le considerazioni esposte, dunque, tutti e tre i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. prdc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai rispettivi ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eur
Sentenza Cassazione n. 17953/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris