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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 18527/2022

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nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3851/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],

2. – ricorrente – contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. – intimati – avverso la sentenza n. 808/2015 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 3851/2017 Numero sezionale 2581/2021 Numero di raccolta generale 18527/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Salerno ha rigettato il loro appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno che - pronunciandosi sull’azione da loro proposta per il regolamento dei confini tra il loro fondo, sito in Positano, località Laurito, e i fondi col medesimo confinanti - ha dichiarato che essi avevano operato uno sconfinamento in danno del demanio marittimo per una consistenza di mq 61 e uno sconfinamento in danno del demanio fluviale per una consistenza di mq

14. Lo sconfinamento - accertato nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dei Trasporti e della Capitaneria del Porto di Salerno – coinvolge il lato est del fabbricato degli appellanti e, precisamente, una scala in muratura, che dà accesso ad un terrazzo, realizzata in prossimità della parte terminale del torrente Laurito, nella zona in cui il medesimo sfocia nel mare.

La Corte di appello, confermando la sentenza di primo grado, ha, per un verso, disatteso la domanda degli appellanti di dichiarare cessata la materia del contendere in ordine al demanio fluviale; per altro verso, confermato gli accertamenti del primo giudice in ordine agli sconfinamenti addebitati agli attori. [OSCURATO:PERSONA] intimate non hanno svolto difese in questa sede.

F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 3851/2017 Numero sezionale 2581/2021 Numero di raccolta generale 18527/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 3 dicembre 2021, per la quale i ricorrenti hanno depositato una memoria.

Con il primo motivo di ricorso, riferito ai vizi di cui all’art.360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c., i ricorrenti si dolgono del rigetto della loro richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere in ordine al loro preteso sconfinamento in danno del demanio fluviale.

In particolare, i ricorrenti argomentano che in sede di appello essi avevano dedotto: - per un verso, che, nelle more tra la sentenza di primo grado e il giudizio di appello, essi, con atto notar Cammarano dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], avevano acquistato dall’Agenzia del demanio di Salerno l’area di demanio fluviale oggetto del presunto sconfinamento, ai sensi dell’articolo 5 bis l.n. 212/2003; - per altro verso, che dalla nota del Genio civile di Salerno del 2.04.2014 e dal Decreto della Regione Campania del 29.05.2014 sarebbe risultato che essi «in forza ed in ottemperanza dei suddetti provvedimenti», erano titolari della concessione al mantenimento del loro fabbricato a confine con il torrente Laurito e che i muri spondali di canalizzazione del torrente erano di proprietà dei ricorrenti, con conseguente esclusione di qualunque sconfinamento.

Tanto premesso, nel motivo di ricorso si sostiene che la Corte territoriale, rigettando la domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere sullo sconfinamento in danno del demanio fluviale, non avrebbe adeguatamente F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 3851/2017 Numero sezionale 2581/2021 Numero di raccolta generale 18527/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 apprezzato le risultanze del rogito notar Cammarano e dei suddetti provvedimenti amministrativi del Genio civile e della Regione Campania e avrebbe trascurato la mancata contestazione di tali atti da parte delle Amministrazioni appellate, così incorrendo nella violazione degli artt. 100, 112 e 116 c.p.c.

Il motivo è inammissibile, perché sollecita questa Suprema Corte ad una rivalutazione delle risultanze documentali che esula dal perimetro del giudizio di legittimità, nel quale, come è noto, lo spazio per la revisione degli apprezzamenti di fatto del giudice di merito è limitato al vizio di omesso esame di fatto decisivo che abbia formato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 n. 5 c.p.c..

Il riferimento al principio di non contestazione, operato nel motivo in esame con specifico riguardo alle risultanze dell'atto di compravendita notar Cammarano, si palesa poi tutt’ affatto inconcludente.

La Corte territoriale, infatti, non ha messo in discussione l'esistenza, la validità e l’efficacia di tale contratto, ma ha ritenuto - con affermazione supportata da specifica motivazione (pagg. 5/7 della sentenza) - che la produzione del medesimo non consentisse «di ritenere compiutamente dimostrata la cessazione della materia del contendere sullo sconfinamento in danno del demanio fluviale» (pag. 5, penultimo capoverso, della sentenza), non potendo essere adeguatamente apprezzata «la coincidenza tra l'area acquistata agli odierni appellanti con l'atto pubblico per notar Cammarano dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e le due aree descritte dal CTU come superfici del demanio fluviale occupate dal Casola e dalla Migliaccio» (pag. 6, penultimo capoverso, della sentenza); coincidenza che - essendo funzionale a dimostrare l'idoneità dell'atto notar Cammarano a F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 3851/2017 Numero sezionale 2581/2021 Numero di raccolta generale 18527/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 determinare la cessazione della materia del contendere - doveva essere provata dagli appellanti, qui ricorrenti, che tale cessazione chiedevano dichiararsi.

Con il secondo motivo di ricorso, riferito al vizio di cui all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., i ricorrenti si dolgono della statuizione con cui la Corte Salernitana ha dichiarato inammissibile il motivo di appello con cui essi avevano dedotto l’erroneità dell’accertamento operato dal primo giudice in ordine al presunto sconfinamento da loro compiuto in danno del demanio marittimo.

Nella sentenza qui impugnata si afferma, in particolare, che l'appello degli odierni ricorrenti «ripercorre le deduzioni e le difese della comparsa conclusionale di primo grado, senza tener conto delle ragioni poste dal Tribunale a fondamento della decisione e, soprattutto, senza confutarle» (pag. 8, primo capoverso, della sentenza); la Corte Salernitana, dopo aver sunteggiato gli argomenti espressi nella sentenza di primo grado, ha osservato che, a fronte di tali argomenti, «la parte appellante si è limitata ripetere pedissequamente le proprie obiezioni, senza confutare le suddette argomentazioni, sicché i punti a), c), d), e) del motivo in esame sono inammissibili» Tale statuizione della Corte territoriale viene censurata dai ricorrenti, nel motivo in esame, sull'assunto che «la riproposizione in appello di quanto dedotto in chiave di critica nella comparsa conclusionale ben può assurgere a motivo di appello in quanto esso costituisce, pur se implicitamente, una confutazione a quanto argomentato nella sentenza di primo grado appellata» (pag. 12, penultimo capoverso, del ricorso).

Il motivo è infondato.

Dal diretto esame della sentenza di primo grado e dell'atto di appello, operato da questa Corte in F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 3851/2017 Numero sezionale 2581/2021 Numero di raccolta generale 18527/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 ragione della natura processuale della questione posta con il motivo di ricorso in esame (che, in sostanza, deduce un error in procedendo cfr. Cass. 20716/18) emerge che effettivamente le censure proposte dagli appellanti non si misuravano specificamente con le argomentazioni sulla cui scorta il Tribunale, facendo proprie le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, aveva disatteso le prospettazioni da costoro sviluppate in primo grado.

La statuizione della Corte salernitana di parziale inammissibilità dell'appello si sottrae, quindi, alle censure mosse nel secondo motivo di ricorso per cassazione.

Con il terzo motivo di ricorso, riferito ai vizi di cui all’art.360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c., i ricorrenti lamentano l'errore in cui la Corte d'appello sarebbe incorsa facendo propri i risultati di una consulenza tecnica di ufficio fondata esclusivamente sulle risultanze catastali - peraltro, si argomenta nel motivo di ricorso, di apprezzamento incerto e difficoltoso - in violazione della regola di diritto, fissata dall'articolo 950 c.c., che attribuisce a dette risultanze un valore meramente residuale.

Anche questo motivo, va giudicato inammissibile perché pretende di sottoporre a questa Corte di legittimità questioni di merito, motivatamente risolte nella impugnata sentenza con il duplice giudizio di fatto che, per un verso, ai fini della determinazione dei confini, non era «possibile trarre spunti dai titoli di proprietà degli attori, nei quali si fa un laconico riferimento a confini con la spiaggia ed il [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 9, righi 2 e segg., della sentenza) e che, per altro verso, nonostante talune difficoltà nella rappresentazione dei rilievi e nella relativa sovrapposizione sulle mappe catastali, il consulente d'ufficio non aveva «evidenziato alcuna incertezza sul risultato delle operazioni, F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 3851/2017 Numero sezionale 2581/2021 Numero di raccolta generale 18527/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 né l'impossibilità di superare le rappresentate difficoltà con le competenze e gli strumenti tecnici propri della professione».

Con il quarto motivo di ricorso, riferito al vizio di cui all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 950 c.c. in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa trascurando di valutare, ai fini dell'accertamento del confine, i titoli privati e gli atti amministrativi e concessori prodotti in giudizio.

La valutazione di tali documenti, secondo i ricorrenti, «avrebbe senz'altro condotto la Corte territoriale ad escludere che, nel caso di specie, possa esservi stata occupazione di bene demaniale da parte dell'istante».

Anche questo motivo è palesemente inammissibile perché sollecita la Corte di cassazione ad una rivalutazione degli atti di causa che non appartiene ai compiti istituzionali del Giudice di legittimità.

Il ricorso è rigettato.

Non vi è luogo a regolazione di spese, in assenza di attività difensiva degli intimati.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 3851/2017 Numero sezionale 2581/2021 Numero di raccolta generale 18527/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 Così deciso in Roma il 3 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3851/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 2. – ricorrente – contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. – intimati – avverso la sentenza n. 808/2015 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 3851/2017 Numero sezionale 2581/2021 Numero di raccolta generale 18527/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Salerno ha rigettato il loro appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno che - pronunciandosi sull’azione da loro proposta per il regolamento dei confini tra il loro fondo, sito in Positano, località Laurito, e i fondi col medesimo confinanti - ha dichiarato che essi avevano operato uno sconfinamento in danno del demanio marittimo per una consistenza di mq 61 e uno sconfinamento in danno del demanio fluviale per una consistenza di mq 14. Lo sconfinamento - accertato nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dei Trasporti e della Capitaneria del Porto di Salerno – coinvolge il lato est del fabbricato degli appellanti e, precisamente, una scala in muratura, che dà accesso ad un terrazzo, realizzata in prossimità della parte terminale del torrente Laurito, nella zona in cui il medesimo sfocia nel mare. La Corte di appello, confermando la sentenza di primo grado, ha, per un verso, disatteso la domanda degli appellanti di dichiarare cessata la materia del contendere in ordine al demanio fluviale; per altro verso, confermato gli accertamenti del primo giudice in ordine agli sconfinamenti addebitati agli attori. [OSCURATO:PERSONA] intimate non hanno svolto difese in questa sede. F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 3851/2017 Numero sezionale 2581/2021 Numero di raccolta generale 18527/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 3 dicembre 2021, per la quale i ricorrenti hanno depositato una memoria. Con il primo motivo di ricorso, riferito ai vizi di cui all’art.360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c., i ricorrenti si dolgono del rigetto della loro richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere in ordine al loro preteso sconfinamento in danno del demanio fluviale. In particolare, i ricorrenti argomentano che in sede di appello essi avevano dedotto: - per un verso, che, nelle more tra la sentenza di primo grado e il giudizio di appello, essi, con atto notar Cammarano dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], avevano acquistato dall’Agenzia del demanio di Salerno l’area di demanio fluviale oggetto del presunto sconfinamento, ai sensi dell’articolo 5 bis l.n. 212/2003; - per altro verso, che dalla nota del Genio civile di Salerno del 2.04.2014 e dal Decreto della Regione Campania del 29.05.2014 sarebbe risultato che essi «in forza ed in ottemperanza dei suddetti provvedimenti», erano titolari della concessione al mantenimento del loro fabbricato a confine con il torrente Laurito e che i muri spondali di canalizzazione del torrente erano di proprietà dei ricorrenti, con conseguente esclusione di qualunque sconfinamento. Tanto premesso, nel motivo di ricorso si sostiene che la Corte territoriale, rigettando la domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere sullo sconfinamento in danno del demanio fluviale, non avrebbe adeguatamente F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 3851/2017 Numero sezionale 2581/2021 Numero di raccolta generale 18527/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 apprezzato le risultanze del rogito notar Cammarano e dei suddetti provvedimenti amministrativi del Genio civile e della Regione Campania e avrebbe trascurato la mancata contestazione di tali atti da parte delle Amministrazioni appellate, così incorrendo nella violazione degli artt. 100, 112 e 116 c.p.c. Il motivo è inammissibile, perché sollecita questa Suprema Corte ad una rivalutazione delle risultanze documentali che esula dal perimetro del giudizio di legittimità, nel quale, come è noto, lo spazio per la revisione degli apprezzamenti di fatto del giudice di merito è limitato al vizio di omesso esame di fatto decisivo che abbia formato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 n. 5 c.p.c.. Il riferimento al principio di non contestazione, operato nel motivo in esame con specifico riguardo alle risultanze dell'atto di compravendita notar Cammarano, si palesa poi tutt’ affatto inconcludente. La Corte territoriale, infatti, non ha messo in discussione l'esistenza, la validità e l’efficacia di tale contratto, ma ha ritenuto - con affermazione supportata da specifica motivazione (pagg. 5/7 della sentenza) - che la produzione del medesimo non consentisse «di ritenere compiutamente dimostrata la cessazione della materia del contendere sullo sconfinamento in danno del demanio fluviale» (pag. 5, penultimo capoverso, della sentenza), non potendo essere adeguatamente apprezzata «la coincidenza tra l'area acquistata agli odierni appellanti con l'atto pubblico per notar Cammarano dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e le due aree descritte dal CTU come superfici del demanio fluviale occupate dal Casola e dalla Migliaccio» (pag. 6, penultimo capoverso, della sentenza); coincidenza che - essendo funzionale a dimostrare l'idoneità dell'atto notar Cammarano a F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 3851/2017 Numero sezionale 2581/2021 Numero di raccolta generale 18527/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 determinare la cessazione della materia del contendere - doveva essere provata dagli appellanti, qui ricorrenti, che tale cessazione chiedevano dichiararsi. Con il secondo motivo di ricorso, riferito al vizio di cui all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., i ricorrenti si dolgono della statuizione con cui la Corte Salernitana ha dichiarato inammissibile il motivo di appello con cui essi avevano dedotto l’erroneità dell’accertamento operato dal primo giudice in ordine al presunto sconfinamento da loro compiuto in danno del demanio marittimo. Nella sentenza qui impugnata si afferma, in particolare, che l'appello degli odierni ricorrenti «ripercorre le deduzioni e le difese della comparsa conclusionale di primo grado, senza tener conto delle ragioni poste dal Tribunale a fondamento della decisione e, soprattutto, senza confutarle» (pag. 8, primo capoverso, della sentenza); la Corte Salernitana, dopo aver sunteggiato gli argomenti espressi nella sentenza di primo grado, ha osservato che, a fronte di tali argomenti, «la parte appellante si è limitata ripetere pedissequamente le proprie obiezioni, senza confutare le suddette argomentazioni, sicché i punti a), c), d), e) del motivo in esame sono inammissibili» Tale statuizione della Corte territoriale viene censurata dai ricorrenti, nel motivo in esame, sull'assunto che «la riproposizione in appello di quanto dedotto in chiave di critica nella comparsa conclusionale ben può assurgere a motivo di appello in quanto esso costituisce, pur se implicitamente, una confutazione a quanto argomentato nella sentenza di primo grado appellata» (pag. 12, penultimo capoverso, del ricorso). Il motivo è infondato. Dal diretto esame della sentenza di primo grado e dell'atto di appello, operato da questa Corte in F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 3851/2017 Numero sezionale 2581/2021 Numero di raccolta generale 18527/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 ragione della natura processuale della questione posta con il motivo di ricorso in esame (che, in sostanza, deduce un error in procedendo cfr. Cass. 20716/18) emerge che effettivamente le censure proposte dagli appellanti non si misuravano specificamente con le argomentazioni sulla cui scorta il Tribunale, facendo proprie le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, aveva disatteso le prospettazioni da costoro sviluppate in primo grado. La statuizione della Corte salernitana di parziale inammissibilità dell'appello si sottrae, quindi, alle censure mosse nel secondo motivo di ricorso per cassazione. Con il terzo motivo di ricorso, riferito ai vizi di cui all’art.360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c., i ricorrenti lamentano l'errore in cui la Corte d'appello sarebbe incorsa facendo propri i risultati di una consulenza tecnica di ufficio fondata esclusivamente sulle risultanze catastali - peraltro, si argomenta nel motivo di ricorso, di apprezzamento incerto e difficoltoso - in violazione della regola di diritto, fissata dall'articolo 950 c.c., che attribuisce a dette risultanze un valore meramente residuale. Anche questo motivo, va giudicato inammissibile perché pretende di sottoporre a questa Corte di legittimità questioni di merito, motivatamente risolte nella impugnata sentenza con il duplice giudizio di fatto che, per un verso, ai fini della determinazione dei confini, non era «possibile trarre spunti dai titoli di proprietà degli attori, nei quali si fa un laconico riferimento a confini con la spiaggia ed il [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 9, righi 2 e segg., della sentenza) e che, per altro verso, nonostante talune difficoltà nella rappresentazione dei rilievi e nella relativa sovrapposizione sulle mappe catastali, il consulente d'ufficio non aveva «evidenziato alcuna incertezza sul risultato delle operazioni, F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 3851/2017 Numero sezionale 2581/2021 Numero di raccolta generale 18527/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 né l'impossibilità di superare le rappresentate difficoltà con le competenze e gli strumenti tecnici propri della professione». Con il quarto motivo di ricorso, riferito al vizio di cui all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 950 c.c. in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa trascurando di valutare, ai fini dell'accertamento del confine, i titoli privati e gli atti amministrativi e concessori prodotti in giudizio. La valutazione di tali documenti, secondo i ricorrenti, «avrebbe senz'altro condotto la Corte territoriale ad escludere che, nel caso di specie, possa esservi stata occupazione di bene demaniale da parte dell'istante». Anche questo motivo è palesemente inammissibile perché sollecita la Corte di cassazione ad una rivalutazione degli atti di causa che non appartiene ai compiti istituzionali del Giudice di legittimità. Il ricorso è rigettato. Non vi è luogo a regolazione di spese, in assenza di attività difensiva degli intimati. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto. F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 3851/2017 Numero sezionale 2581/2021 Numero di raccolta generale 18527/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 Così deciso in Roma il 3 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a
Sentenza Cassazione n. 18527/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris