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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22404/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il travisamento della prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza e che le questioni di fatto, peraltro già adeguatamente valutate e disattese dai giudici di merito, non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata complessivamente valutata; considerato che le censure relative alla mancata esclusione della recidiva contestata e al diniego delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondate poiché la motivazione con cui la Corte territoriale ha confermato la recidiva alla luce del perdurante impulso criminogeno dimostrato dal prevenuto è esente da vizi logici e giuridici e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, la pag. 3); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si c:ontesta l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato poiché il reato non risulta essersi prescritto, tenuto conto dell'aumento del tempo necessario a prescrivere derivante dall'applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il travisamento della prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza e che le questioni di fatto, peraltro già adeguatamente valutate e disattese dai giudici di merito, non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata complessivamente valutata; considerato che le censure relative alla mancata esclusione della recidiva contestata e al diniego delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondate poiché la motivazione con cui la Corte territoriale ha confermato la recidiva alla luce del perdurante impulso criminogeno dimostrato dal prevenuto è esente da vizi logici e giuridici e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, la pag. 3); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si c:ontesta l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato poiché il reato non risulta essersi prescritto, tenuto conto dell'aumento del tempo necessario a prescrivere derivante dall'applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in
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