Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29916/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma condanna per evasione); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto: mancata applicazione dell'art. 344-bis cod. proc. pen. (motivo 1); vizio di motivazione, non avendo la Corte d'appello preso in considerazione le conclusioni scritte e tempestivamente inviate a mezzo PEC (motivo 2); rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato, posto che, in virtù dell'art. 2, comma 3, legge 27 settembre 2021, n. 134, l'art. 344-bis cod. proc. pen. si applica ai soli procedimenti di impugnazione aventi ad oggetto reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020, mentre quello in oggetto risulta commesso antecedentemente (in data 19 febbraio 2019); rilevato che l'omesso richiamo alle conclusioni scritte non vizia la motivazione, dal momento che con esse l'imputato aveva chiesto che fosse dichiarata la prescrizione - motivatamente esclusa dalla Corte d'appello, in virtù della sospensione disposta dalla c.d.

"legge Orlando" - ovvero, in via subordinata, la dichiarazione di improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen., disposizione tuttavia radicalmente inconferente nel caso di specie, per la ragione poc'anzi riferita; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

D P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma condanna per evasione); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto: mancata applicazione dell'art. 344-bis cod. proc. pen. (motivo 1); vizio di motivazione, non avendo la Corte d'appello preso in considerazione le conclusioni scritte e tempestivamente inviate a mezzo PEC (motivo 2); rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato, posto che, in virtù dell'art. 2, comma 3, legge 27 settembre 2021, n. 134, l'art. 344-bis cod. proc. pen. si applica ai soli procedimenti di impugnazione aventi ad oggetto reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020, mentre quello in oggetto risulta commesso antecedentemente (in data 19 febbraio 2019); rilevato che l'omesso richiamo alle conclusioni scritte non vizia la motivazione, dal momento che con esse l'imputato aveva chiesto che fosse dichiarata la prescrizione - motivatamente esclusa dalla Corte d'appello, in virtù della sospensione disposta dalla c.d. "legge Orlando" - ovvero, in via subordinata, la dichiarazione di improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen., disposizione tuttavia radicalmente inconferente nel caso di specie, per la ragione poc'anzi riferita; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila. P.Q.M. D P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 29916/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris