CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 giugno 2025
Cassazione n. 31379/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17604/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eQUERCI FRANCESCO; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2469/2019 depositata il 16/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con due motivi avversati da [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 2469 del 2019. Con questa sentenza è stato affermato che il ricorrente , per l’attività professionale di geometra svolta tra il 2004 e il 2009 quale consulente della Sanesi in una causa di divisione immobiliare, aveva diritto non alla somma liquidata dal primo giudice di 25.637,20 euro, oltre accessori, detratto l’acconto di 5.000 euro, bensì alla minor somma di 10.000,00 euro, oltre accessori, al lordo dell’acconto e della somma ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado. La Corte di Appello è pervenuta a detta quantificazione sulla base del seguente iter motivazionale: il compenso doveva essere determinato in rapporto alla “quantità e qualità dell’opera” prestata dal Lencioni, “a norma dell’art. 2225 c.c.”; “il riferimento normativo più adatto” non era - come preteso dall’allora appellato- agli artt. 51 e 52 della tariffa dei geometri approvata con legge 144 del 1949 ma –“come sostenuto dalla appellante”- all’art. 60, lettere B e C, della tariffa e ciò perché i primi due articoli riguardano “prestazioni stragiudiziali” mentre l’art.60, lettere citate, riguarda prestazioni di consulenza, pareri e giudizi tecnico-legali, ispezioni, inchieste, memorie e relazioni peritali nonché di “assistenza tecnica nelle vertenze” e l’attività del consulente tecnico di parte in una causa civile -quale quella svolta dall’allora appellato- non si esaurisce nella valutazione di un immobile o del patrimonio da dividere ma impone la soluzione di una “vasta gamma di problematiche” e non è tesa ad una stima obiettiva sostanziandosi nel dare supporto alla tesi della parte cliente mediante argomentazioni tecniche; doveva aversi riguardo, per un verso, all’importo liquidato dal giudice della causa di divisione al consulente d’ufficio (5.750,00 euro) e all’importo riconosciuto “al CTP avversario” (3.744,00 euro), in quanto sebbene non “si tratti di riferimenti vincolanti, ambedue sono analogamente agganciati al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo come recita l’art.2225 c.c.”- e, per altro verso, al fatto che gli “sforzi professionali del Lencioni erano stati maggiori di quelli dei colleghi ma non di un fattore moltiplicatore quadruplo e quintuplo come si avrebbe nel caso in cui si confermasse la liquidazione di primo grado”. 2. Il ricorrente ha anche depositato memoriaillustrativa. Considerato che: 1. C on il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 99, 112, 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte di Appello deciso in riferimento ad una norma tariffaria -art.60- diversa da quelle - artt. 51 e 52 - a cui aveva fatto riferimento il ricorrente e in ordine alle quali la controricorrente non aveva contestato doversi fare riferimento se non tardivamente con la memoria conclusionale di replica in primo grado e poi con l’atto di appello. 2. C on il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 26, 51, 60 e 61 della legge 144 del 1949 e degli artt.2225, 2233 e 2697 c.c. Si deduce, non senza intrinseca contraddizione con quanto dedotto col primo motivo, che la tariffa di cui alla legge n. 144 del 1949 è del tutto inapplicabile trattandosi di tariffa relativa a “prestazioni professionali stragiudiziali” e che la Corte di Appello ha errato nel ritenere che il compenso spettante al ricorrente dovesse essere determinato a discrezione in riferimento all’art. 60 della tariffa laddove invece avrebbe dovuto essere determinato in percentuale sul valore del compendio oggetto della causa di divisione ai sensi degli artt. 51 o 52 della tariffa ed anzi, tenuto conto dell’art. 61 della tariffa (“Quando alle prestazioni da valutarsi discrezionalmente siano connesse operazioni contemplate dalla presente tariffa fra quelle da valutarsi a tempo, a misura o a percentuale, il compenso discrezionale è integrato dai compensi risultanti dall'applicazione della tariffa per le operazioni sussidiarie suddette”), sommando il compenso calcolato a discrezione con il compenso di cui all’art. 51 o 52. 2. Il ricorso è fondato sulla base delle seguenti argomentazioni solo in parte prospettate dal ricorrente con il secondo motivo di ricorso, restando il primo motivo assorbito. La Corte può accogliere l’impugnazione per ragioni non dedotte, laddove –come nel caso di specie – i fatti siano quelli esposti dalle parti e fermo restando che l'esercizio del potere di qualificazione non deve comportare la modifica officiosa della domanda o l'introduzione d'una eccezione in senso stretto (Cass., S ez . U n . , n. 19704/2015 in motivazione; Cass. n. 18775/2017; Cass. n. 26991/2021; Cass.,Sez. U n . , n. 28975/2022). Merita ricordare che la Corte di Appello era chiamata a quantificare il compenso spettante al ricorrente per l’attività di consulenza tecnica prestata in favore della controricorrente in una causa civile di divisione immobiliare. Il ricorrente deduce, più in particolare, che si era trattato di una “complessa attività tecnica sotto il profilo normativo, giuridico ed estimativo” in relazione alle operazioni demandate dal giudice della causa di divisione al consulente d’ufficio e alle conclusioni da quest’ultimo assunte quanto alla divisibilità, al valore dei beni e al relativo progetto divisionale. I parametri normativi a cui la Corte di Appello ha fatto riferimento per la quantificazione del compenso -l’art. 2225 c.c. e l’art. 60 della tariffa di cui alla l.n. 144 del 1949 - non sono quelli a cui avrebbe dovuto farsi applicazione: l’art. 2225 c.c. riguarda la liquidazione del compenso in favore del prestatore d'opera, che non sia iscritto negli albi professionali; il compenso del geometra -iscritto nel relativo albo professionale ai sensi dell’art. 2 del r.d. n. 274 del 1929- va liquidato non secondo i criteri fissati dall'art.2225 c.c. , ma secondo quelli di cui all'art.2233 c.c. e a questo articolo avrebbe dovuto farsi riferimento; la tariffa di cui alla l. n. 144 del 19 49 è relativa - come si legge nell’art. 1 della legge medesima- alle prestazioni professionali “stragiudiziali”. Nel caso si trattava invece di prestazioni svolte dal geometra in giudizio quale consulente tecnico di parte. Laddove l’art. 60 prevede il calcolo del compenso a discrezione, cioè in ragione dell'importanza dell'incarico (art. 26 tariffa), per l’“assistenza tecnica nelle vertenze” il riferimento è alle vertenze che si sviluppano fuori del giudizio civile. Né l’errore di individuazione della norma può ritenersi in concreto ininfluente per il fatto che l’art. 60 della tariffa stabilisce che il compenso deve essere determinato “a discrezione” e che l’art.2233 c.c. a sua volta prevede che il compenso, se non è convenuto dalle partie non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice. L’art. 2233 c.c. prevede infatti anche che il compenso è determinato dal giudice, “sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene” e che “in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione”. La Corte di Appello ha proceduto alla liquidazione senza sentire il parere del consiglio dell’ordine dei geometri e menzionando l’importanza dell’opera svolta dal ricorrente (gli “… sforzi professionali del Lencioni erano stati maggiori di quelli dei colleghi …”) solo come criterio correttivo della quantificazione operata altrimenti (cioè, con riguardo all’importo liquidato dal giudice della causa di divisione al consulente d’ufficio e all’importo riconosciuto “al CTP avversario”). 3. Il ricorso va, dunque, accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione, che provvederà alla rideterminazione del compenso alla luce dei principi sopra illustrati. 4.Il giudice del rinvio dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di legittimità , alla Corte