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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 dicembre 2023

Cassazione n. 05092/2024

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 emessa dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Marsala; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti al trattamento sanzionatorio - nello specifico in ordine alla congruità della pena pecuniaria - dunque all'evidenza estranei alla ipotesi di illegalità della pena che legittima l'impugnazione della sentenza di patteggiamento in sede di legittimità Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2023 Il Consigliere estensore r Itslente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 emessa dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Marsala; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti al trattamento sanzionatorio - nello specifico in ordine alla congruità della pena pecuniaria - dunque all'evidenza estranei alla ipotesi di illegalità della pena che legittima l'impugnazione della sentenza di patteggiamento in sede di legittimità Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2023 Il Consigliere estensore r Itslente
Sentenza Cassazione n. 05092/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris