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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04821/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; ita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,v(D_ (if P bbl co Mstero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] / che ha concluso chiedendo Jt o il dife re FATTO E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze confermava la sentenza con cui il tribunale di Firenze, in data 7.5.2015, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 624 e 625, co. 1, n. 7), c.p., per essersi illecitamente impadronito della borsa appartenente a [OSCURATO:PERSONA], prelevandola dall'aula del secondo piano della Facoltà di Farmacia dell'Università di Firenze, dove la studentessa l'aveva lasciata incustodita, allontanandosi per consumare un caffè.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, eccependo: 1) l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente al deposito della sentenza emessa dalla corte di appello di Firenze; 2) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'artt. 625, co. 1, n. 7), c.p., non configurabile, ad avviso dell'imputato, in considerazione della natura privata del bene sottratto, privo di finalità o funzione pubblicistica, solo occasionalmente presente nell'ufficio pubblico (l'aula universitaria).

3. Con requisitoria scritta del 18.9.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga rigettato.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

4. Manifestamente infondato appare il secondo motivo di ricorso, in quanto, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di furto, è configurabile la circostanza aggravante prevista dall'art. 625, co. 1, n. 7, c.p., se il fatto sia stato commesso su cosa esistente in ufficio o stabilimento pubblico, anche nel caso in cui la cosa sottratta non appartenga al detto ufficio o stabilimento o ad alcuna delle persone che vi siano addette, come pure quando non abbia attinenza con le funzioni o le attività che vi vengono svolte, in quanto la ragion d'essere dell'aggravante consiste nella necessità di una più efficace tutela del rispetto dovuto alla P.A. e della maggior fiducia che ispira la conservazione dei beni che si trovano nei suoi uffici (Fattispecie in cui è stata ritenuta sussistente l'aggravante con riferimento alla sottrazione di un portafogli dalla borsa di una dipendente comunale, riposta all'interno del suo ufficio: cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 4746 del 19/12/2019, Rv. 278154, nonché nello stesso senso, Cass., Sez. 5, n. 51195 del 21/11/2013, Rv. 258680).

Evidente l'equivoco in cui in cui è caduto il ricorrente nel citare a sostegno della sua tesi la menzionata sentenza n. 4746 del 19/12/2019, che, come si è detto, afferma un principio contrario a quanto sostenuto dall'imputato.

Ed invero, come si evince dalla lettura della motivazione della sentenza in questione, il principio da essa affermato si inserisce in un consolidato alveo giurisprudenziale, avendo, nel contempo, la Suprema Corte, affermato il concorrente e condivisibile assunto secondo cui deve escludersi la sussistenza della circostanza aggravante di cui si discute, solo nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi "di una cosa privata solo occasionalmente presente all'interno di uno stabilimento pubblico utilizzato per ragioni meramente private: segnatamente in un caso di furto di telefoni cellulari commesso all'interno dello spogliatoio della palestra di un istituto scolastico, mentre si svolgeva una partita di calcio fra ragazzi, in orario del tutto estraneo all'utilizzazione dell'edificio come sede scolastica o parascolastica (Sez. 6, n. 23735 del 07/06/2012, Locorotondo, Rv. 253044)".

Laddove, nel caso che ci occupa, la borsa oggetto dell'azione predatoria, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, senza che questa circostanza di fatto sia stata contestata dal ricorrente, era stata lasciata incustodita dalla persona offesa in un'aula universitaria dove venivano svolte attività didattiche.

L'inammissibilità manifesta del suddetto motivo di ricorso, rende impossibile rilevare l'estinzione della prescrizione verificatasi dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, proprio perché cristallizza l'affermazione di responsabilità del Dattilo nel momento in cui tale sentenza è stata pronunciata, vale a dire in data 23.10.2020.

In ogni caso non può rilevarsi come anche sotto tale profilo il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto, ove anche si volesse condividere la tesi difensiva che fissa al 21.11.2020 lo spirare del termine di prescrizione del reato per cui si procede, ad esso dovrebbe aggiungersi il complessivo periodo di sospensione del relativo decorso, disposto nel corso del giudizio, pari a 365 giorni, che rende il termine in questione a tutt'oggi non perento.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12.10.2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; ita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,v(D_ (if P bbl co Mstero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] / che ha concluso chiedendo Jt o il dife re FATTO E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze confermava la sentenza con cui il tribunale di Firenze, in data 7.5.2015, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 624 e 625, co. 1, n. 7), c.p., per essersi illecitamente impadronito della borsa appartenente a [OSCURATO:PERSONA], prelevandola dall'aula del secondo piano della Facoltà di Farmacia dell'Università di Firenze, dove la studentessa l'aveva lasciata incustodita, allontanandosi per consumare un caffè. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, eccependo: 1) l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente al deposito della sentenza emessa dalla corte di appello di Firenze; 2) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'artt. 625, co. 1, n. 7), c.p., non configurabile, ad avviso dell'imputato, in considerazione della natura privata del bene sottratto, privo di finalità o funzione pubblicistica, solo occasionalmente presente nell'ufficio pubblico (l'aula universitaria). 3. Con requisitoria scritta del 18.9.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga rigettato. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 4. Manifestamente infondato appare il secondo motivo di ricorso, in quanto, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di furto, è configurabile la circostanza aggravante prevista dall'art. 625, co. 1, n. 7, c.p., se il fatto sia stato commesso su cosa esistente in ufficio o stabilimento pubblico, anche nel caso in cui la cosa sottratta non appartenga al detto ufficio o stabilimento o ad alcuna delle persone che vi siano addette, come pure quando non abbia attinenza con le funzioni o le attività che vi vengono svolte, in quanto la ragion d'essere dell'aggravante consiste nella necessità di una più efficace tutela del rispetto dovuto alla P.A. e della maggior fiducia che ispira la conservazione dei beni che si trovano nei suoi uffici (Fattispecie in cui è stata ritenuta sussistente l'aggravante con riferimento alla sottrazione di un portafogli dalla borsa di una dipendente comunale, riposta all'interno del suo ufficio: cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 4746 del 19/12/2019, Rv. 278154, nonché nello stesso senso, Cass., Sez. 5, n. 51195 del 21/11/2013, Rv. 258680). Evidente l'equivoco in cui in cui è caduto il ricorrente nel citare a sostegno della sua tesi la menzionata sentenza n. 4746 del 19/12/2019, che, come si è detto, afferma un principio contrario a quanto sostenuto dall'imputato. Ed invero, come si evince dalla lettura della motivazione della sentenza in questione, il principio da essa affermato si inserisce in un consolidato alveo giurisprudenziale, avendo, nel contempo, la Suprema Corte, affermato il concorrente e condivisibile assunto secondo cui deve escludersi la sussistenza della circostanza aggravante di cui si discute, solo nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi "di una cosa privata solo occasionalmente presente all'interno di uno stabilimento pubblico utilizzato per ragioni meramente private: segnatamente in un caso di furto di telefoni cellulari commesso all'interno dello spogliatoio della palestra di un istituto scolastico, mentre si svolgeva una partita di calcio fra ragazzi, in orario del tutto estraneo all'utilizzazione dell'edificio come sede scolastica o parascolastica (Sez. 6, n. 23735 del 07/06/2012, Locorotondo, Rv. 253044)". Laddove, nel caso che ci occupa, la borsa oggetto dell'azione predatoria, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, senza che questa circostanza di fatto sia stata contestata dal ricorrente, era stata lasciata incustodita dalla persona offesa in un'aula universitaria dove venivano svolte attività didattiche. L'inammissibilità manifesta del suddetto motivo di ricorso, rende impossibile rilevare l'estinzione della prescrizione verificatasi dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, proprio perché cristallizza l'affermazione di responsabilità del Dattilo nel momento in cui tale sentenza è stata pronunciata, vale a dire in data 23.10.2020. In ogni caso non può rilevarsi come anche sotto tale profilo il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto, ove anche si volesse condividere la tesi difensiva che fissa al 21.11.2020 lo spirare del termine di prescrizione del reato per cui si procede, ad esso dovrebbe aggiungersi il complessivo periodo di sospensione del relativo decorso, disposto nel corso del giudizio, pari a 365 giorni, che rende il termine in questione a tutt'oggi non perento. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12.10.2021. [OSCURATO:PERSONA]
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