CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27012/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; considerato che le censure relative all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr., in particolare, pagine tre e quattro della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha illustrato gli elementi integrativi del reato di cui all'art. 337 cod. pen.); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il P.Q.M