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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 febbraio 2022

Cassazione n. 49604/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio relativamente al rigetto della domanda di liberazione anticipata per il semestre 29/9/2020 - 29/3/2021, ed il rigetto del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto il reclamo del detenuto [OSCURATO:PERSONA] avverso il diniego della libera- zione anticipata richiesta con riferimento ai semestri 29/3/2020 - 29/3/2021, a causa dell'aggravamento della misura degli arresti domiciliari subìto in data 30/7/2020, con applicazione della custodia in carcere, in considerazione delle trasgressioni alla misura sintomatiche di mancata partecipazione all'opera rieducativa.

Inoltre, l'istante è stato destinatario di ulteriore misura cautelare, notificata in data 19/1/2021, per il ferimento di una persona, che - a prescindere dalla data del commesso reato - era indicativa di pregnanti esigenze cautelari a carico del Ciotola, ancora una volta a smentita della partecipazione all'opera rieducativa fino a quel momento.

2. Avverso tale ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 54 L. n. 354 del 1975 (0.P.), nella parte in cui si è attribuito rilievo alle esigenze cautelari individuate in un'ordinanza custodiale per un ipotizzato reato commesso in data precedente alla carcerazione in atto, non ricompreso nei semestri in valutazione ed assolu- tamente risalente nel tempo.

Nessun reato o violazione della condotta carceraria sono ascrivibili al Ciotola negli indicati periodi, sicché non può ricorrere alcuna deroga al criterio della valutazione semestrale della condotta del detenuto.

3. Questa Corte ha acquisito la posizione giuridica del ricorrente, dalla quale risulta che [OSCURATO:PERSONA] è stato scarcerato in data 14/2/2022 per espiazione della pena, ed è attualmente in stato cautelare agli arresti domiciliari.

Pertanto, ricorre una causa di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del presente ricorso, che ne comporta l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

Si rileva in diritto che, secondo consolidati e condivisi principi, la nozione di interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere, oltre che al momento della proposi- zione del gravame, anche in quello della sua decisione (Sez.

U, n. 10272 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez.

U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, ChiapPetta, Rv. 208165).

A tale riguardo si è presa in specifica e concorrente considerazione la categoria della "carenza di interesse sopraggiunta", individuandosi il suo fonda- mento giustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse alla impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, cit.).

L'intervenuta scarcerazione del ricorrente esclude che possa ritenersi comunque sussistente un suo interesse a coltivare l'impugnazione, non oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti un eventuale pregiudizio derivante al medesimo (Sez. 1, n. 46887 del 22/10/2009, Matichecchia, Rv. 245677: «Deve essere dichiarato inammissibile, per mancanza di interesse, il reclamo proposto dal condannato che abbia finito di espiare la pena avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di liberazione anticipata»).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, non essendovi soccombenza delle parti neppure virtuale (tra le altre, Sez. 6, n. 44805 del 05/11/2003, Scarpelli, Rv. 227168; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso il giorno 2 novemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio relativamente al rigetto della domanda di liberazione anticipata per il semestre 29/9/2020 - 29/3/2021, ed il rigetto del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto il reclamo del detenuto [OSCURATO:PERSONA] avverso il diniego della libera- zione anticipata richiesta con riferimento ai semestri 29/3/2020 - 29/3/2021, a causa dell'aggravamento della misura degli arresti domiciliari subìto in data 30/7/2020, con applicazione della custodia in carcere, in considerazione delle trasgressioni alla misura sintomatiche di mancata partecipazione all'opera rieducativa. Inoltre, l'istante è stato destinatario di ulteriore misura cautelare, notificata in data 19/1/2021, per il ferimento di una persona, che - a prescindere dalla data del commesso reato - era indicativa di pregnanti esigenze cautelari a carico del Ciotola, ancora una volta a smentita della partecipazione all'opera rieducativa fino a quel momento. 2. Avverso tale ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 54 L. n. 354 del 1975 (0.P.), nella parte in cui si è attribuito rilievo alle esigenze cautelari individuate in un'ordinanza custodiale per un ipotizzato reato commesso in data precedente alla carcerazione in atto, non ricompreso nei semestri in valutazione ed assolu- tamente risalente nel tempo. Nessun reato o violazione della condotta carceraria sono ascrivibili al Ciotola negli indicati periodi, sicché non può ricorrere alcuna deroga al criterio della valutazione semestrale della condotta del detenuto. 3. Questa Corte ha acquisito la posizione giuridica del ricorrente, dalla quale risulta che [OSCURATO:PERSONA] è stato scarcerato in data 14/2/2022 per espiazione della pena, ed è attualmente in stato cautelare agli arresti domiciliari. Pertanto, ricorre una causa di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del presente ricorso, che ne comporta l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Si rileva in diritto che, secondo consolidati e condivisi principi, la nozione di interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere, oltre che al momento della proposi- zione del gravame, anche in quello della sua decisione (Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, ChiapPetta, Rv. 208165). A tale riguardo si è presa in specifica e concorrente considerazione la categoria della "carenza di interesse sopraggiunta", individuandosi il suo fonda- mento giustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse alla impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, cit.). L'intervenuta scarcerazione del ricorrente esclude che possa ritenersi comunque sussistente un suo interesse a coltivare l'impugnazione, non oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti un eventuale pregiudizio derivante al medesimo (Sez. 1, n. 46887 del 22/10/2009, Matichecchia, Rv. 245677: «Deve essere dichiarato inammissibile, per mancanza di interesse, il reclamo proposto dal condannato che abbia finito di espiare la pena avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di liberazione anticipata»). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, non essendovi soccombenza delle parti neppure virtuale (tra le altre, Sez. 6, n. 44805 del 05/11/2003, Scarpelli, Rv. 227168; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il giorno 2 novemb
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