CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 14335/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 22/10/2018, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di ANCONA il 17/5/2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento alla dichiarazione di responsabilità; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento alla dichiarazione di responsabilità La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che afferisce esclusivamente alla logicità e alla completezza della motivazione, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo riferimento alle circostanze fattuali emerse (la ricostruzione dei fatti, l'individuazione fotografica operata dal teste Vita e il tenore della testimonianza da questo resa, pure riscontrata dalle immagini riprese dalle telecamere del sistema di video sorveglianza), ha fornito, pure evidenziando per quale ragione le contraddizioni evidenziate non erano rilevanti, corretta e adeguata risposta alle analoghe critiche sollevate della difesa nell'atto di appello. Ragione questa per la quale le censure attuali, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito, non sono consentite in questa sede (cfr. Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, infatti, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artC.132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, della personalità dell'imputato, gravato da precedenti penali tanto che le condotte recidivanti appaiono significative del c.d. "pendolarismo criminale". Le censure mosse. a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). In tale corretto contesto interpretativo è perciò sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/3/2022 [OSCURATO:PERSONA] 7I snaco [OSCURATO:PERSONA] iMria [OSCURATO:PERSONA] D