CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01846/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15319/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - domicilio digitale alla PEC: [OSCURATO:EMAIL].it- -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa “[OSCURATO:PERSONA]”, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - domicilio digitale alla PEC: [OSCURATO:EMAIL].it- -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2497/2023 , pubblicatail 28/12/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., esercente attività di bar-paninoteca-birreria- caffetteria all’interno del centro commerciale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (TV), aveva agito avanti al Tribunale di Treviso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dante causa di [OSCURATO:SOCIETA]. (fusa per incorporazione nell’attrice in corso di causa), proprietaria dei locali ove era esercitata l’attività dell’attrice, nonché nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., esercente (in base a contratto di affitto di ramo di azienda da Solution) presso lo stesso centro commerciale l’attività di pasticceria-gelateria, e di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA] e svolgente presso [OSCURATO:PERSONA] l’attività di pizzeria: la società attrice aveva evidenziato che le controparti avevano posto in essere attività di somministrazione di bevande, alcoolici e snack in concorrenza con la propria, violando il disposto dell’art. 5.3 del contratto di compravendita, quanto a Solution, e l’art. 6 del contratto di affitto del ramo di azienda, oltre che il regolamento condominiale, quanto alle altre due parti convenute; aveva chiesto, quindi, la cessazione delle attività concorrenziali illecite e la condanna delle controparti al risarcimento dei danni. Costituitesi ritualmente, tutte le società convenute avevano contestato le pretese attoree. Il Tribunale di Treviso –con sentenza n. 154/2022 - aveva respinto le domande proposte per difetto di allegazione e prova del danno, facendo ricorso al criterio della ragione più liquida. Proposto appello ad opera di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. contro la sentenza di primo grado, la Corte d’Appello di Venezia aveva respinto l’impugnazione con la seguente motivazione: - ai sensi dell’art.5.3 del contratto di compravendita intervenuto con [OSCURATO:SOCIETA]., la parte venditrice Solution aveva assunto l’impegno di non stipulare con terzi accordi implicanti il diritto di esercitare attività commerciali che potessero porsi in concorrenza diretta con l’attività svolta in via principale dalla parte acquirente e di rispettare il regolamento condominiale, disciplinante le attività all’interno del centro commerciale; secondo l’attrice appellante invece [OSCURATO:SOCIETA]., violando il divieto, somministrava oltre a pasticceria e gelati, anche succhi, tisane, infusi, frutta fresca e bevande analcoliche, e continuava a farlo nonostante le diffide ricevute, aggiungendo da metà maggio 2017 la vendita di snack, stuzzichini e salati vari; sempre secondo [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., dal novembre 2017 anche “[OSCURATO:PERSONA]”, fino a quel momento esercente la sola attività di pizzeria da asporto, aveva aperto nel Centro un altro locale con attività di somministrazione in concorrenza con quella dell’attrice appellante, che lamentava un danno da decremento del fatturato, decremento dell’avviamento e perdita di valore della proprietà; - come correttamente ritenuto dal Tribunale, la perizia di parte prodotta solo con la memoria ex art. 183 co. 6 n.2 c.p.c. non poteva essere tenuta in considerazione, perché allegava, dopo il maturare delle preclusioni assertive, nuovi fatti, nemmeno riscontrabili da adeguati supporti documentali perché nulla aveva prodotto l’interessata dei propri libri contabili o di estratti autentici di essi e/o dei dati di bilancio, fin dall’origine nella sua certa disponibilità, per cui non era possibile ricavare come i valori differenziali in essi indicati interferissero con la rappresentazione del preteso danno concorrenziale ; [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. avrebbe voluto fosse disposta una CTU per veder confermati i dati forniti dalla perizia di parte e le argomentazioni e deduzioni in essa contenute ma una consulenza del genere sarebbe stata meramente esplorativa, come giustamente rilevato dal Tribunale; -il difetto di tempestiva allegazione, e quindi di prova, del danno, dato che l’attrice appellante solo in sede di comparsa conclusionale aveva ricollegato la domanda risarcitoria al decremento del fatturato della società, non era superabile, nemmeno attraverso la perizia di parte anch’essa intempestivamente prodotta, e quindi correttamente non era stata disposta CTU che non poteva essere usata per colmare le lacune probatorie della parte; - [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. lamentava anche l’omesso esame della domanda di accertamento dell’illiceità dei comportamenti commerciali posti in essere dalle controparti, con loro inibitoria, ma la censura era infondata e, prima ancora, non si confrontava con le statuizioni della sentenza impugnata, nella quale si accertava il difetto di allegazione e quindi di prova del preteso danno da concorrenza sleale lamentato; -la domanda era comunque infondata: il regolamento condominiale non offriva utili elementi di riscontro a favore della tesi di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.; le società convenute avevano fin dall’inizio affermato di svolgere in via principale le attività commerciali effettivamente riportate negli atti di vendita e negli accordi commerciali in essere con Solution; le altre attività indicate dalla controparte non rientravano nel loro core businnes (non potevano di conseguenza essere affermate in concorrenza diretta); - l’illegittima attività concorrenziale da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] non aveva trovato riscontro probatorio, perché le copie di listini dei menù della prima e la pagina facebook del secondo “consistono in fotogrammi e in immagini prive di data, nelle quali non figura alcuna indicazione della loro provenienza”; in mancanza di conferma in sede istruttoria delle circostanze dedotte dall’appellante non si possono ritenere idoneamente provati gli assunti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. affidandolo a cinque motivi. Hanno resistito con unico controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo l’inammissibilità e, comunque,l’infondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., opposta dalla società ricorrente, con richiesta di decisione: è stata, quindi, fissata adunanza in camera di consiglio, prima della quale entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si premette che il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. non viola le indicazioni emergenti dall’art. 366 c.p.c. ed è, quindi , ammissibile. In particolare, i criteri redazionali e il contenuto dell’atto sono congruenti con i requisiti di forma-contenuto emergenti dal modello legale apprestato dall'art. 366 c.p.c. perché, nel rispetto del rapporto di complementarità esistente tra il requisito della esposizione sommaria dei fatti della causa , di cui al n. 3, e quello della esposizione dei motivi per i quali si chiede lacassazione , di cui al n. 4 della norma richiamata, essi permettono alla Corte di comprendere i plurimi motivi diricorso formulati, così consentendole di procedere al loro scrutinio munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti: cfr., al riguardo, ord. Cass. SU n.37552/2021. I motivi di ricorso possono altresì legittimamente riproporre interpretazioni e argomentazioni difensive già inutilmente sottoposte al Giudice di appello, ove queste riguardino questioni tecnico-giuridiche che si assumono mal valutate nell’ambito delle indicazioni desumibili dall’art. 360 co 1 n.1-5 c.p.c. e con una formulazione adeguata rispetto a queste: ne consegue che la ragione di inammissibilità evidenziata dai controricorrenti per la reiterazione delle critiche già proposte con l’appello non può riguardare il ricorso ma potrà avere rilevanza in relazione ai singoli motivi per come in concreto articolati. 1. Con il primo motivo di riscorso [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. lamenta Omessa pronuncia su una delle due domande attoree e sull’istanza di consulenza tecnica d’ufficio ex art.360 co 1 n.5 c.p.c. . Secondo la ricorrente il Tribunale di Treviso avrebbe omesso di esaminare la domanda di declaratoria di illegittimità delle condotte concorrenziali poste in essere a danno di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., con correlata richiesta di inibitoria supportata dalla previsione di una penale, e non avrebbe tenuto in alcun conto le istanze istruttorie pure formulate, con le quali si chiede fin da ora la concessione di prove testimoniali e CTU contabile, con riserva di formulare i capitoli di prova ed indicare i testi, nonché di esprimere il quesito da porre al CTU : cfr. il ricorso a pag.6. La Corte d’Appello, pur lasciando intendere di essersi avveduta di tale grave lacuna , avrebbe pronunciato una sentenza incoerente di fatto perseverando nell’omissione. La sentenza di appello, infatti, sarebbe dovuta essere quantomeno di accoglimento parziale. Al contrario, la Corte d’Appello di Venezia ha inteso salvaguardare il Tribunale di Treviso e la sua sentenza, giustificandone la grave omissione con la conseguenza che la Corte di Cassazione dovrà disporre un rinvio in primo grado : cfr., ancora, il ricorso a pag.6. Il motivo, che è più propriamente inquadrabile nell’ambito di operatività dell’art. 360 co 1 n. 4 c.p.c. quanto alla prospettata omissione di pronuncia, è infondato. La Corte di merito, nell’esaminare il motivo di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. per la pretesa violazione da parte del Tribunale di Treviso dell’art. 112 c.p.c. in relazione al comportamento commerciale delle convenute, ha precisato che la censura non si confronta con le statuizioni della sentenza impugnata, in base alle quali il Giudice di prime cure ha accertato il difetto di allegazione e quindi di prova del preteso danno da concorrenza sleale lamentato dall’odierna appellante : ciò in relazione ai danni sia subiti che subendi. La Corte precisa ancora che il Tribunale ha infatti specificato che la natura di tali danni e la loro quantificazione non è stata specificamente dedotta né nell’atto di citazione, né nella prima memoria ex art.183 co 6 n.1 c.p.c. , poiché la pretesa risarcitoria era stata correlata al decremento del fatturato della società ricorrente solo con la comparsa conclusionale. Come si vede, quindi, non solo la Corte di merito ha esaminato la domanda di declaratoria di illegittimità delle condotte concorrenziali poste in essere a danno di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ma ha escluso che vi fosse stata sul punto omissione di pronuncia da parte del Giudice di primo grado che, invece, l’aveva esaminata e ha ritenuto di confermare la decisione di rigetto del Tribunale di Treviso, sulla base degli stessi assunti. Quanto al rilievo della mancata considerazione delle istanze istruttorie orali il motivo è inammissibile, dato che dalla stessa prospettazione della ricorrente - … con riserva di formulare i capitoli di prova ed indicare i testi, … - emerge che non erano stati articolati mezzi di prova orale ed è quindi evidente che le relative richieste non erano state tempestivamente formulate in primo grado né, conseguentemente, ritualmente richiamate nel successivo grado di giudizio. Quanto alla richiesta di consulenza tecnica d’ufficio, la Corte di appello, come il primo Giudice, ne ha sottolineato il carattere esplorativo perché la perizia di parte che, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto giustificare l’espletamento dell’incombente, era stata prodotta con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., non aveva documentazione di supporto - che era certamente nella disponibilità della parte interessata - e si fondava su circostanze di fatto non introdotte ritualmente nel rispetto delle preclusioni assertive e perché non vi era stata allegazione tempestiva dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, esplicitati dalla parte solo in sede di comparsa conclusionale. Tenuto conto della conforme valutazione dei Giudici di primo e di secondo grado sulle questioni oggetto del motivo in esame, altresì espressa dalla Corte di merito attraverso un percorso motivazionale comprensibile, logico e privo di contraddizioni, e in particolare sulle ragioni, chiaramente esplicitate, che rendevano ingiustificata la disposizione di una consulenza tecnica d’ufficio, la valorizzazione della doglianza in esame nell’ambito del disposto dell’art. 360 co. 1 n.5 c.p.c. ne comporta l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 360 co. 4 c.p.c. -prima del vaglio in termini di infondatezza -. 2. Con il secondo motivo di critica la ricorrente si duole di un asserito omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione ex art. 360 co 1 n.5 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado non si sarebbe pronunciato sulla domanda relativa all’illegittimità della concorrenza perpetrata dai convenuti appellati anche pro futuro: non solo la Corte di merito avrebbe omesso ogni valutazione sul punto ma avrebbe confermato la sentenza senza correggerla. Il motivo è infondato. A prescindere dal fatto che non è evidenziato il fatto decisivo, discusso, che sarebbe stato omesso - tale non potendo essere la pretesa omissione di pronuncia su una domanda proposta -, la domanda è stata esaminata dalla Corte di merito, come osservato in sede di esame del motivo precedente, ed è stata respinta nel merito per assenza di prova di fatti concorrenziali illeciti: questo impediva la pronuncia di inibitoria per il futuro. 3. Il terzo motivo di ricorso prospetta una Motivazione apparente, manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, perplessa e incomprensibile, in violazione dell’art. 360 co 1 n. 5 c.p.c., 132 co 2 n. 4 c.p.c., 115 c.p.c. e 111 co 6 Cost. . Con esso si sostiene che la Corte d’Appello avrebbe fondato la decisione di rigetto sulle mere affermazioni delle controparti che sarebbero state assunte come corrette senza alcuna verifica, nemmeno alla luce dei documenti prodotti, e senza alcuna considerazione delle sue contestazioni, in spregio al principio di vicinanza della prova. La Corte d’Appello si sarebbe trincerata dietro una presunta assenza di prova, quando sarebbe stato il Tribunale di Treviso ad evitare di dare luogo alla consulenza tecnica d’ufficio, che avrebbe permesso di dimostrare la verità dei fatti. Inoltre, si allega che le appellate non hanno contestato la propria attività confliggente con quella della parte attrice, limitandosi a negare che contratti e regolamenti la vietino . Il motivo, esposto in modo piuttosto confuso e contenente anche critiche rientranti più propriamente nell’ambito di operatività dell’art. 360 n. 3 e n.4 c.p.c., è comunque infondato. Non ricorre alcuna violazione del disposto dell’art. 115 c.p.c. che, secondo l’orientamento interpretativo di questa Corte, espresso nella sentenza delle Sezioni Unite n.20867/2020 - alla quale si sono attenute le pronunce successive - è configurabile solo quando il Giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli: una situazione del genere non risulta essere stata nemmeno allegata dalla ricorrente. Non è in concreto ipotizzabile la violazione della citata norma sotto il profilo dell’omessa considerazione della supposta non contestazione dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata. La Corte di appello ha espressamente esaminato il rilievo della ricorrente secondo cui le appellate non avrebbero negato di svolgere attività di somministrazione di aperitivi, bevande e cocktail snacks e panini , ritenendolo infondato perché (tenuto conto del riferimento all’art. 5.3 del contratto di compravendita operato dalla stessa ricorrente, contenente l’impegno della venditrice a non stipulare accordi con terzi implicanti l’esercizio di attività commerciali in concorrenza diretta con [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.): la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha sostenuto di svolgere in via principale attività di pasticceria e di gelateria e non di vendita di bevande, rientrante tra le attività non concorrenti in quanto non facenti parte del “core business” della società ; riguardo a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] era stato precisato che l’attività principale svolta dalla società era quella di fast food, e che la somministrazione di aperitivi e di caffetteria non costituiva attività vietata in quanto veniva svolta non in forma di core business . La Corte ha, quindi, esaminato il contesto complessivo degli elementi istruttori acquisiti, rilevando che l’accertamento delle illegittime attività concorrenziali svolte dalle appellate in concorrenza sleale non ha trovato conferma in sede istruttoria (e sottolineando pure che l’appellante, basandosi sull’errato presupposto della loro mancata contestazione da parte delle appellate, non ha neppure formulato capitoli di prova orale in merito ). Appare poi poco comprensibile, perché totalmente generico e non ancorato all’articolazione motivazionale della decisione, il riferimento al principio della vicinanza della prova, che non sarebbe stato rispettato, senza possibilità di comprenderlo, considerato che, invece, la Corte di merito ha per contro sottolineato la mancanza di supporto documentale, che sarebbe stato nella sicura disponibilità della ricorrente, in ordine ad esistenza ed entità di teorici danni. In assenza di profili riconducibili nell’ambito della violazione di legge di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c. o della nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c., e a fronte di una motivazione del decisum effettivamente esplicitata, comprensibile, logica e priva di contraddizioni, le critiche della società ricorrente intendono confutare l’interpretazione e la valutazione degli elementi istruttori operate dalla Corte d’Appello. Ma la rivalutazione richiesta, che è attività tipicamente rientrante nei poteri del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità in presenza di una motivazione che, come nel caso di specie, è pienamente adeguata rispetto al minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost. - cfr. Cass. a SU n.8053/2014, ai cui principi di diritto si sono uniformate, anche per il profilo in esame, tutte le pronunce successive -, e in una situazione in cui la conformità delle decisioni di primo e di secondo grado nella valutazione dell’istruttoria esclude, ex art. 360 co 4 c.p.c., la possibilità di formulare il ricorso per cassazione per motivi riconducibili all’ambito dell’art.360 n. 5 c.p.c. 5. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione di legge ex art. 360 co 1 n.3 per violazione e/o falsa applicazione degli articoli da 1362 a 1371c.c. . Rileva la ricorrente che quanto alla seconda domanda, invece, si chiedeva al Tribunale semplicemente un’interpretazione delle norme che vietano tra le parti lo svolgimento di determinate attività, nell’interesse non solo della ricorrente, da dell’intero centro commerciale , perché il regolamento condominiale stesso, oltre all’atto di compravendita per cui è causa indubbiamente impongono una differenziazione fra le attività del centro commerciale . Il motivo è inammissibile. La Corte d’Appello non ha respinto le domande proposte per l’esistenza di dubbi interpretativi sulle clausole negoziali del contratto di compravendita o sul contenuto del [OSCURATO:PERSONA] ma per l’assenza di riscontro dell’effettiva commissione di fatti potenzialmente inquadrabili come illeciti concorrenziali da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. e di “[OSCURATO:PERSONA]”: quindi la decisione non è stata raggiunta attraverso l’applicazione delle disposizioni degli art. 1362 e ss. c.c. ma, prima ancora, per una carenza probatoria sui fatti che attraverso le clausole negoziali e il [OSCURATO:PERSONA] avrebbero dovuto essere verificati. La società ricorrente sembra affermare, comunque, l’esistenza di un interesse a chiarire il senso delle clausole regolamentari e negoziali richiamate ma ciò non è; l’interesse sotteso all’ottenimento di una decisione in sede giudiziale deve essere concreto e attuale e presuppone un contrasto in atto (cfr., tra le altre, la recente Cass. n. 22266/2025, che si occupa del profilo dell’interesse ad agire nell’azione di nullità svolgendo considerazioni utili anche per la valutazione del caso di specie); non è pertanto ammissibile la domanda di una pronuncia che si limiti ad un’attività di interpretazione di atti negoziali in termini astratti, per dirimere possibili eventuali contrasti futuri, come sarebbe quella richiesta da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. in assenza di comportamenti delle controparti da valutare sotto il profilo della loro qualificabilità effettiva in termini di illeciti concorrenziali a danno della ricorrente. 6. Con il quinto motivo [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. lamenta la Violazione di legge ex art. 360 co 1 n.3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 183 co 6 c.p.c. previgente con riferimento alle presunte allegazioni e alla perizia di parte . La Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto tardivo il deposito di una perizia di parte e la richiesta di una CTU effettuate in sede di seconda memoria ex art.183 co 6 n. 2 c.p.c. pre-riforma, quella istruttoria . Il motivo è infondato, perché non coglie la ratio decidendi della Corte d’Appello di Venezia sulla questione in esame. La Corte di merito non ha affatto reputato tardivo il deposito della perizia di parte di per sé ma ha ritenuto tardiva l’allegazione, oltre le preclusioni assertive, di fatti costitutivi considerati nuovi rispetto alla domanda risarcitoria, contenuta nella perizia di parte - e poi valorizzata dalla società ricorrente solo nella comparsa conclusionale - , ed ha sottolineato altresì la totale assenza di supporto documentale, che avrebbe dovuto e potuto essere tempestivamente effettuato, alle considerazioni svolte dal perito di parte. 7. Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso proposto è nel suo complesso infondatoe deve, quindi, essere respinto. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. –il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti (unitariamente costituitesi), di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delle ammende. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], costituite con unico controricorso, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati. [OSCURATO:PERSONA], altresì, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], di una somma ulteriore, pari ad € 3.000,00, nonché al pagamento della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Dichiara la sussisten