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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 28342/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18085/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dasé stesso ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 2953/2018,depositata i l 30/11/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], avvocato, aveva citato in giudizio [OSCURATO:PERSONA], che era stata segretaria del suo studio per oltre trent’anni, allegando di essere creditore della somma di euro 19.418,72, a fronte di due prestiti erogati in favore della convenuta nel novembre 2001 e nel febbraio 2002 mediante versamenti sul suo conto corrente, somma di cui chiedeva la restituzione.

La convenuta si costituiva, deducendo che il conto a lei intestato era stato sempre utilizzato da Arnone per la gestione dello studio.

Respinte le istanze istruttorie, con l’eccezione di uno dei due capitoli del giuramento decisorio deferito dall’attore, il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 21117/2015, ha respinto la domanda di Arnone, in quanto a seguito del giuramento reso dalla convenuta doveva ritenersi accertato che l’attore avesse utilizzato il conto della medesima per prelievi e movimenti contabili personali; il Tribunale ha inoltre dichiarato inammissibile, perché tardiva, la domanda di ripetizione d’indebito formulata da Arnone in sede di precisazione delle conclusioni.

2. La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 2953/2018, ha respinto il gravame e ha confermato la sentenza impugnata.

3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Memoria è stata depositata dal ricorrente in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in otto motivi.

1. Il primo motivo contesta, exart. 360, n. 4 c.p.c., “violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 111 Cost. e all’art. 12, comma 2 delle preleggi per motivazione apparente”: la Corte d’appello, con “ragionamento assolutamente incomprensibile” e “senza spiegare alcunché”, ha sostenuto che legittimamente il Tribunale aveva escluso il secondo capitolo del giuramento decisorio.

Il motivo non può essere accolto avendo la Corte d’appello in modo esauriente respinto il motivo di gravame che lamentava la revoca del secondo capitolo del giuramento decisorio deferito dal ricorrente a controparte.

Il giudice d’appello evidenzia infatti come il capitolo –anche alla luce dell’esito del giuramento deferito con il capitolo ammesso – era privo di contenuto decisorio (il testo dei due capitoli è riportato alla pag. 7 del ricorso), in quanto Toma aveva già giurato che Arnone aveva utilizzato il conto di cui lei era titolare per prelievi e movimenti contabili personali, escludendo così, con l’efficacia propria del giuramento, la sussistenza di un contratto di mutuo tra le parti.

2. Il secondo motivo contesta, ex art. 360, n. 4 c.p.c., “violazione degli artt. 132, 134 e 115 c.p.c. per motivazione apparente in riferimento alla negata ammissione di quanto richiesto subart. 210 c.pc. senza alc una coerente motivazione sì da renderla apparente, nonché con uguale motivazione relativa alla non ammissione di ulteriore capitolo di giuramento decisorio dedotto nell’atto di appello e in comparsa conclusionale di primo e di secondo grado”.

Il motivo non può essere accolto avendo la Corte d’appello in modo esauriente respinto anche il motivo di gravame che lamentava il mancato accoglimento dell’istanza di esibizione degli estratti conto del rapporto bancario di cui era titolare Toma.

Essendo stato accertato – ha puntualizzato il giudice d’appello – con efficacia di prova legale che Arnone utilizzava il conto per finalità proprie e dovendosi quindi escludere l’esistenza di un contratto di mutuo tra le parti, non poteva essere accolta l’istanza di esibizione, diretta a contrastare tale accertamento.

3. Il terzo motivo contesta, ex art. 360, n. 3 c.p.c., “ nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2738 c.c.”: il ricorrente “avrebbe forse perso la causa in sede civile [..], ma la prova della falsità in sede penale sarebbe stata facilissima con l’esame degli estratti conto delle parti”.

Il motivo si presenta di scarsa intellegibilità, essendo l’attuale processo pendente davanti al giudice civile e non innanzi a quello penale.

4. Il quarto motivo contesta, ex art. 360, n. 4 c.p.c., “ nullità della sentenza in relazione agli artt. 132, 115 c.p.c. e 2938 c.c.”: l’errore del Tribunale e della Corte d’appello è consistito “nel non ammettere prima del giuramento decisorio l’istanza ex art. 210 c.p.c.”, che avrebbe eliminato la necessità dell’espletamento di tutti i capitoli di giuramento decisorio.

Il motivo non può essere accolto.

Il ricorrente rimprovera infatti al giudice di merito di avere ammesso e assunto il mezzo di prova del quale egli stesso ha chiesto l’assunzione, mezzo di prova che ha il carattere, unico rispetto agli altri mezzi di prova, di decisorietà rispetto alla causa.

5. Il quinto motivo contesta, ex art. 360, n. 3 c.p.c., “ nullità della sentenza per falsa applicazione dell’art. 1813 c.c.” in quanto la Corte d’appello afferma non trattarsi più di mutuo, ma di uso del conto corrente, figura giuridica inesistente, con la conseguenza che “una volta che la dazione di denaro non può essere imputabile a una figura giuridica astrusa e inesistente [..] deve cadere anche automaticamente la violazione dell’art. 1813 c.c.”.

Il motivo non può essere accolto.

A prescindere dalla sua difficile intellegibilità, va sottolineato che il ricorrente ha proposto una domanda di restituzione di somme date a mutuo, così che una volta escluso, con la prestazione del giuramento, tale titolo, la domanda non poteva che essere rigettata.

6. Il sesto e il settimo motivo sono tra loro strettamente connessi: a) il sesto contesta, ex art. 360, n. 3 c.p.c., “ nullità della sentenza per la violazione degli artt. 183 c.p.c. e 1813 c.c., in relazione alla non applicazione dell’art. 2033 c.c. richiesta esplicitamente nella precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado”; b) il settimo denuncia, ex art. 360, n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 2033 c.c. e 183 c.p.c. in quanto il ricorrente fino alla prestazione del giuramento non aveva interesse a dedurre l’arricchimento senza causa o l’indebito soggettivo o oggettivo.

I motivi non possono essere accolti in quanto il giudice d’appello ha sottolineato – come d’altro canto riconosciuto dal ricorrente – che, proposta con l’atto introduttivo del processo la domanda di restituzione di somme date a mutuo, la domanda di cui all’art. 2033 c.c. è stata fatta valere soltanto in sede di precisazione delle conclusioni del processo di primo grado e quindi tardivamente; non si vede poi perché tale domanda non potesse essere proposta tempestivamente, in via subordinata rispetto a quella di restituzione.

7. L’ottavo motivo, infine, contesta, ex art. 360, n. 3 c.p.c., “violazione dell’art. 2697 c.c., con attribuzione dell’onere della prova a carico della convenuta in espressa violazione della precitata norma”, in quanto era Toma a dovere provare la verità di quanto affermato.

Il motivo –alla luce di quanto detto in relazione agli altri motivi – non può che essere anch’esso rigettato: con la prestazione del giuramento da parte di Toma, giuramento deferito dal ricorrente, la domanda di quest’ultimo non poteva che essere respinta.

II. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello s tesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 2.400, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previst

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18085/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dasé stesso ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 2953/2018,depositata i l 30/11/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], avvocato, aveva citato in giudizio [OSCURATO:PERSONA], che era stata segretaria del suo studio per oltre trent’anni, allegando di essere creditore della somma di euro 19.418,72, a fronte di due prestiti erogati in favore della convenuta nel novembre 2001 e nel febbraio 2002 mediante versamenti sul suo conto corrente, somma di cui chiedeva la restituzione. La convenuta si costituiva, deducendo che il conto a lei intestato era stato sempre utilizzato da Arnone per la gestione dello studio. Respinte le istanze istruttorie, con l’eccezione di uno dei due capitoli del giuramento decisorio deferito dall’attore, il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 21117/2015, ha respinto la domanda di Arnone, in quanto a seguito del giuramento reso dalla convenuta doveva ritenersi accertato che l’attore avesse utilizzato il conto della medesima per prelievi e movimenti contabili personali; il Tribunale ha inoltre dichiarato inammissibile, perché tardiva, la domanda di ripetizione d’indebito formulata da Arnone in sede di precisazione delle conclusioni. 2. La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 2953/2018, ha respinto il gravame e ha confermato la sentenza impugnata. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Memoria è stata depositata dal ricorrente in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in otto motivi. 1. Il primo motivo contesta, exart. 360, n. 4 c.p.c., “violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 111 Cost. e all’art. 12, comma 2 delle preleggi per motivazione apparente”: la Corte d’appello, con “ragionamento assolutamente incomprensibile” e “senza spiegare alcunché”, ha sostenuto che legittimamente il Tribunale aveva escluso il secondo capitolo del giuramento decisorio. Il motivo non può essere accolto avendo la Corte d’appello in modo esauriente respinto il motivo di gravame che lamentava la revoca del secondo capitolo del giuramento decisorio deferito dal ricorrente a controparte. Il giudice d’appello evidenzia infatti come il capitolo –anche alla luce dell’esito del giuramento deferito con il capitolo ammesso – era privo di contenuto decisorio (il testo dei due capitoli è riportato alla pag. 7 del ricorso), in quanto Toma aveva già giurato che Arnone aveva utilizzato il conto di cui lei era titolare per prelievi e movimenti contabili personali, escludendo così, con l’efficacia propria del giuramento, la sussistenza di un contratto di mutuo tra le parti. 2. Il secondo motivo contesta, ex art. 360, n. 4 c.p.c., “violazione degli artt. 132, 134 e 115 c.p.c. per motivazione apparente in riferimento alla negata ammissione di quanto richiesto subart. 210 c.pc. senza alc una coerente motivazione sì da renderla apparente, nonché con uguale motivazione relativa alla non ammissione di ulteriore capitolo di giuramento decisorio dedotto nell’atto di appello e in comparsa conclusionale di primo e di secondo grado”. Il motivo non può essere accolto avendo la Corte d’appello in modo esauriente respinto anche il motivo di gravame che lamentava il mancato accoglimento dell’istanza di esibizione degli estratti conto del rapporto bancario di cui era titolare Toma. Essendo stato accertato – ha puntualizzato il giudice d’appello – con efficacia di prova legale che Arnone utilizzava il conto per finalità proprie e dovendosi quindi escludere l’esistenza di un contratto di mutuo tra le parti, non poteva essere accolta l’istanza di esibizione, diretta a contrastare tale accertamento. 3. Il terzo motivo contesta, ex art. 360, n. 3 c.p.c., “ nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2738 c.c.”: il ricorrente “avrebbe forse perso la causa in sede civile [..], ma la prova della falsità in sede penale sarebbe stata facilissima con l’esame degli estratti conto delle parti”. Il motivo si presenta di scarsa intellegibilità, essendo l’attuale processo pendente davanti al giudice civile e non innanzi a quello penale. 4. Il quarto motivo contesta, ex art. 360, n. 4 c.p.c., “ nullità della sentenza in relazione agli artt. 132, 115 c.p.c. e 2938 c.c.”: l’errore del Tribunale e della Corte d’appello è consistito “nel non ammettere prima del giuramento decisorio l’istanza ex art. 210 c.p.c.”, che avrebbe eliminato la necessità dell’espletamento di tutti i capitoli di giuramento decisorio. Il motivo non può essere accolto. Il ricorrente rimprovera infatti al giudice di merito di avere ammesso e assunto il mezzo di prova del quale egli stesso ha chiesto l’assunzione, mezzo di prova che ha il carattere, unico rispetto agli altri mezzi di prova, di decisorietà rispetto alla causa. 5. Il quinto motivo contesta, ex art. 360, n. 3 c.p.c., “ nullità della sentenza per falsa applicazione dell’art. 1813 c.c.” in quanto la Corte d’appello afferma non trattarsi più di mutuo, ma di uso del conto corrente, figura giuridica inesistente, con la conseguenza che “una volta che la dazione di denaro non può essere imputabile a una figura giuridica astrusa e inesistente [..] deve cadere anche automaticamente la violazione dell’art. 1813 c.c.”. Il motivo non può essere accolto. A prescindere dalla sua difficile intellegibilità, va sottolineato che il ricorrente ha proposto una domanda di restituzione di somme date a mutuo, così che una volta escluso, con la prestazione del giuramento, tale titolo, la domanda non poteva che essere rigettata. 6. Il sesto e il settimo motivo sono tra loro strettamente connessi: a) il sesto contesta, ex art. 360, n. 3 c.p.c., “ nullità della sentenza per la violazione degli artt. 183 c.p.c. e 1813 c.c., in relazione alla non applicazione dell’art. 2033 c.c. richiesta esplicitamente nella precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado”; b) il settimo denuncia, ex art. 360, n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 2033 c.c. e 183 c.p.c. in quanto il ricorrente fino alla prestazione del giuramento non aveva interesse a dedurre l’arricchimento senza causa o l’indebito soggettivo o oggettivo. I motivi non possono essere accolti in quanto il giudice d’appello ha sottolineato – come d’altro canto riconosciuto dal ricorrente – che, proposta con l’atto introduttivo del processo la domanda di restituzione di somme date a mutuo, la domanda di cui all’art. 2033 c.c. è stata fatta valere soltanto in sede di precisazione delle conclusioni del processo di primo grado e quindi tardivamente; non si vede poi perché tale domanda non potesse essere proposta tempestivamente, in via subordinata rispetto a quella di restituzione. 7. L’ottavo motivo, infine, contesta, ex art. 360, n. 3 c.p.c., “violazione dell’art. 2697 c.c., con attribuzione dell’onere della prova a carico della convenuta in espressa violazione della precitata norma”, in quanto era Toma a dovere provare la verità di quanto affermato. Il motivo –alla luce di quanto detto in relazione agli altri motivi – non può che essere anch’esso rigettato: con la prestazione del giuramento da parte di Toma, giuramento deferito dal ricorrente, la domanda di quest’ultimo non poteva che essere respinta. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello s tesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 2.400, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previst
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