CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09742/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui solo genericamente si censura la violazione dell'art. 133 cod. pen. e presunti vizi motivazionali in ordine alla dosimetria della pena, non è consentito in questa sede, oltre che manifestamente infondato, poiché - a fronte di un'adeguata motivazione fornita dalla Corte territoriale sul punto (vedi pag. 3 dell'impugnata sentenza), disattendendo la relativa doglianza già in appello prospettata in termini non del tutto specifici - esso risulta privo dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 581 cod. proc. pen., e dunque connotato da indeterminatezza, non essendo sorretto da una puntuale enunciazione degli elementi di fatto e di diritto che sono alla base della censura formulata, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, inoltre, poiché la pena irrogata nei confronti dell'odierno ricorrente risulta già stabilita nel minimo edittale previsto per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. ascrittogli, deve ribadirsi come in tal caso non sia necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), mentre «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così, di recente, Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, non mass. sul punto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci