CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2022
Cassazione n. 36836/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che, con sentenza del 26/01/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Perugia in data 10/06/2019 in relazione al reato di cui all'art. 55, comma 9, d.lgs. 231/2007, ora art. 493 ter cod. pen. Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso inerente alla prova di colpevolezza dell'imputata è manifestamente infondato in quanto la ricorrente lamenta il vizio di motivazione nella specie del cd. travisamento della prova nella sostanza sollecitando una diversa e non consentita valutazione delle prove e, comunque, senza specificare come l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758). 2. Il secondo motivo, con il quale si censura la mancata assunzione di una prova decisiva, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A. e altro, Rv. 270936). 3. Il terzo motivo, inerente alla insufficienza delle prove a sostegno del giudizio di colpevolezza, non è consentito in sede di legittimità perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna *ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e Estensor