CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04069/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che il ricorso è del tutto privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, come peraltro già rilevato dal giudice di secondo grado con riferimento ai corrispondenti motivi presentati in appello, atteso che lo stesso coni:iene solo affermazioni in diritto ed è del tutto privo di riferimenti al caso concreto ed alla motivazione della sentenza impugnata, non prendendo posizione sulle ragioni per cui la sentenza impugnata ha ritenuto di non riconoscere il giustificato motivo del porto del coltello a serramanico (primo motivo), la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (secondo motivo), la attenuante speciale dell'art. 4, comma 3, I. 20 aprile 1975, n. 110 (terzo motivo) ed il trattamento sanzionatorio (quarto motivo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via eduitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gennaio