CassazionedecretoSezione 5Decisione del 4 giugno 2025
Cassazione n. 15141/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luca SciarrettaRITENUTO IN FATTO1. Con decreto emesso il 4 giugno 2025, la Corte di appello di Napoli - sezionemisure di prevenzione, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza dellaCorte di Cassazione n. 5514 dell’11.12.24 (depositata l'11.2.25), rigettava larichiesta di controllo volontario avanzata, ai sensi dell'art. 34-bis d. lgs. n.159/2011, nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito anchesoltanto “[OSCURATO:PERSONA]”), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,[OSCURATO:PERSONA], a seguito dell'emissione da parte del Prefetto di Napolidell'informativa antimafia a carattere interdittivo in data 11/12/2023. La Corte diAppello riformava così parzialmente il decreto emesso dal Tribunale di NapoliSezione [OSCURATO:PERSONA] di Prevenzione in data 27.3.24, decreto che aveva dichiaratoinammissibile la medesima richiesta.Merita darsi conto più in dettaglio della sequenza procedurale.1.1. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] era stata colpita da una prima interdittivaantimafia ai sensi dell'art. 84 D.Lgs. n. 159/2011 in data 30/06/2017, motivatadall'esposizione all'infiltrazione mafiosa per un rapporto di lavoro tra l'impresa eun soggetto condannato per reato associativo, che era anche padre convivente deisoci e dell'amministratore. Il provvedimento non era stato impugnato ed eradivenuto definitivo.In data 11/12/2023 il Prefetto di Napoli aveva emesso un nuovo provvedimentointerdittivo antimafia, ritenendo ancora sussistente la presenza di elementi diesposizione ai tentativi di infiltrazione.1.2. [OSCURATO:PERSONA] aveva, allora, impugnato tale ultima informativa dinanzial T.A.R. Campania denunciandone l'illegittimità sotto vari profili. Su talepremessa, aveva poi avanzato al Tribunale di Napoli - sezione misure diprevenzione istanza di applicazione del controllo giudiziario volontario.In entrambi i gradi di merito i giudici della prevenzione avevano ritenuto che ilcontrollo giudiziario non potesse essere richiesto nell'ipotesi in cui ilprovvedimento interdittivo derivasse dal mero rigetto della richiesta di revisionedell'informativa originaria, già divenuta definitiva perché non impugnata dinanzial giudice amministrativo o a seguito di sentenza definitiva con la quale il giudiceamministrativo aveva respinto l'impugnazione.1.3. A seguito di ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la prima sezione di questaCorte, con la menzionata sentenza 11.12.2024, dep. 11.2.2025, ha annullato ildecreto della Corte di Appello di Napoli con rinvio alla medesima sezione di quellaCorte territoriale.La sentenza rescindente ha ritenuto che l’impugnazione dinanzi al giudiceamministrativo del provvedimento di rinnovo dell’interdittiva, emesso in data11/12/2023 dal Prefetto di Napoli, integrasse la condizione di legittimazione allarichiesta di controllo giudiziario volontario previsto dall’art. 34 bis comma 6 del d.lgs. 159/11. Il rinvio era disposto perché la diversa Sezione della Corte di [OSCURATO:PERSONA] «libera nell'esito, valut(asse) la fondatezza dell'istanza avanzata dallaricorrente per l'applicazione del controllo giudiziario volontario, dando applicazioneai principi sin qui formulati».1.4. La Corte di Appello di Napoli, con il decreto qui impugnato, ha rigettato nelmerito la richiesta ritenendo che:1) la verifica del giudice in ordine alla ammissione del controllo giudiziariovolontario, a fronte dell’accertamento amministrativo del pre-requisito del pericoloconcreto di infiltrazione, deve concentrarsi esclusivamente su due condizioni: a) ilcarattere occasionale della agevolazione che il libero svolgimento dell'attivitàeconomica può determinare nei soggetti di cui al comma 1 della medesimadisposizione; b) la concreta possibilità dell'impresa stessa di riallinearsi con ilcontesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazionimafiose. In carenza di uno dei due requisiti, doveva escludersi la adozione dellamisura in oggetto.2) nel caso di specie, comunque, sussisteva «il concreto pericolo di infiltrazionecamorristica nel tessuto aziendale, fondata su plurimi elementi di valutazione»individuati nel fatto che: a) [OSCURATO:PERSONA], padre della attuale amministratrice,era soggetto condannato alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione per averpartecipato ad un'associazione a delinquere di tipo camorristico, denominata clanCesarano ed operante sul territorio di Castellammare e di Pompei; b) la suacondotta era perdurante dal 1998 sino alla sentenza di primo grado emessa indata 10.5.2004; c) la sua partecipazione all’associazione di tipo mafioso si era«estrinsecata secondo il paradigma dell'imprenditore colluso con la camorra, invirtù del quale avrebbe ricevuto una serie di vantaggi nel campo di interesse, incambio del proprio contributo»; d) [OSCURATO:PERSONA] era stata costituita da PolitoLiberata, moglie di [OSCURATO:PERSONA], nell'anno 2003 ed iscritta nel registro delleimprese nel 2010; e) la genesi della società denotava il collegamento con lamatrice di pericolosità del soggetto controindicato che aveva intestato le quotealla moglie nel contesto della propria sottoposizione a processo penale; f) MicheleRomeo era poi stato impiegato presso la società dal 2005 al 2007 e dal 2010 al2014; g) non era concludente il decreto con cui, nel dicembre 2013, il [OSCURATO:PERSONA] di Prevenzione aveva escluso il requisito dell'attualitàquanto alla pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA], posto che questo si era fondato: g-1)sulla intervenuta recisione dei rapporti con la criminalità organizzata, basatasull'esistenza di una diversa occupazione lavorativa, quando in realtà a quell'epocaquello risultava essere dipendente di società, operante sempre nel medesimosettore, di cui le giovani figlie erano socie; g-2) sulla circostanza che tra il febbraio2004 ed il febbraio 2005 il [OSCURATO:PERSONA] era stato vittima di richieste estorsive da partedei nuovi referenti del clan [OSCURATO:PERSONA], laddove, nella stessa sentenza con la qualeera stato condannato per appartenenza a quel clan, si dava atto della circostanzache, nonostante fosse un imprenditore colluso con la camorra, ne subiva alcontempo le richieste estorsive; h) il rapporto della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con laindividuata matrice di pericolosità non era sostanzialmente mutato quando: h-1)nel 2015 la [OSCURATO:PERSONA], socia unica fino a quel momento, aveva ceduto (con atto didonazione) le quote sociali alle figlie, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], divenute cosìsocie con quote del 50% ciascuna; h-2) nell'anno 2018, [OSCURATO:PERSONA] eradivenuta amministratrice e socia unica; i) la situazione così illustrata erasostanzialmente quella registrata nella prima informativa interdittiva del30.06.2017; l) la circostanza che, in data 28/01/2019, [OSCURATO:PERSONA] avessedivorziato dalla moglie [OSCURATO:PERSONA] e si fosse trasferito nel Comune diCastelnuovo Cilento non era tale da indicare una recisione dei rapporti,quantomeno con la società, anche per gli indici di seguito evidenziati; m) alledipendenze della società aveva lavorato, almeno sino al settembre 2023, CarmineRomeo, zio di [OSCURATO:PERSONA] e fratello di [OSCURATO:PERSONA], personaggio nei cui confronti risultava:m-1) essere state emesse ordinanza cautelare in data 20/01/2010 dal Giudice perle indagini preliminari del Tribunale di Napoli per il reato di cui all'art. 73 d.p.r.309/90, nonché ordinanza cautelare in data 13/12/2011 del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Napoli per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r. 309/90;m-2) in data 4.4.2020 essere stata disposta scarcerazione per avvenutaespiazione della pena inflittagli in relazione ai fatti di cui alle ordinanze soprariportate; m-3) nelle date del 26/09/2006 e del 16/12/2006 essere stati eseguiticontrolli in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] (destinatario anch'egli dell'ordinanzacautelare del 20.1.10) ed in data 4/02/2006 in compagnia di [OSCURATO:PERSONA](tratto in arresto il 20.1.10 per i reati di cui agli artt. 416 bis c.p. e 73 d.p.r.309/90); n) la persistenza del rapporto tra l'amministratrice, [OSCURATO:PERSONA], edil padre [OSCURATO:PERSONA] era riscontrata dal controllo cui era stato sottoposto AntonioCaiazzo, marito convivente della [OSCURATO:PERSONA], mentre era alla guida dell'autovetturadi [OSCURATO:PERSONA], come emergente dai ripetuti controlli operati sulla stessa finoal 24/12/2022 (precisamente nelle seguenti date: 21/08/2018; 4/06/2019;11/011/2020; 1/06/2021; 12/01/2022; 13/03/2022; 24/12/2022).Secondo la Corte territoriale, gli indici evidenziati rivelavano «una condizione diagevolazione "perdurante" dell'impresa a vantaggio di realtà criminali organizzate,rendendo quindi negativa la prognosi di "riallineamento" dell'impresa a condizionioperative di legalità e competitività ». Diagnosi e prognosi, quelle così rassegnate,che, secondo la valutazione del decreto impugnato si manifestavano preclusive alcontrollo giudiziario richiesto.2. Il difensore della [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avversola decisione della Corte di appello di Napoli, deducendo 3 motivi, di seguito illustratinei limiti stabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo prospetta violazione di legge penale e processuale inrelazione agli artt. 125 c.p.p., 34 e 34-bis d. lgs. 159/2011, dovendosi apprezzareuna carenza assoluta del presupposto del rigetto a fronte del rilievo che glielementi acquisiti escludono che la [OSCURATO:PERSONA] agevoli continuativamente il clanCesarano mentre [OSCURATO:PERSONA] non può costituire valido trait d'union tra Enteeconomico e criminalità organizzata locale. Al riguardo il ricorso argomenta che:a) il giudice della prevenzione, già nel 2013, aveva escluso che [OSCURATO:PERSONA] soggetto contiguo e/o collegato al clan locale; b) lo stesso svolgeva attivitàlavorativa lecita da molti anni; c) non constavano nemmeno indici di frequentazionicon aree delinquenziali e, tantomeno, contigue al clan; c) comunque, MicheleRomeo non poteva costituire valido collegamento tra [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e clanlocale; d) non era offerta concreta dimostrazione del rapporto tra la famigliaRomeo ed il clan, in particolare a distanza di venti anni dalla esclusione dellapericolosità del medesimo [OSCURATO:PERSONA].2.2. Con il secondo motivo adduce violazione di legge penale e processuale inrelazione agli artt. 125 c.p.p., 34 e 34-bis , artt. 20 e 24 d. lgs. 159/2011,dovendosi apprezzare una radicale carenza del presupposto per escludere laestraneità di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. rispetto alle mafie a fronte della illazione che lastessa sia una società di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] che il decretoimpugnato: a) aveva arbitrariamente affermato la titolarità/disponibilità della EdilSan [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in capo a [OSCURATO:PERSONA] senza dimostrare la sproporzionepatrimoniale che costituisce presupposto della simulazione proprietaria; b) MicheleRomeo, poi, non poteva essere riguardato come attualmente pericoloso senzaviolare il «giudicato di prevenzione » determinato dal decreto che, nel dicembre2013, aveva escluso la attualità della pericolosità in capo allo stesso.2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge penale e processuale inrelazione agli artt. 125 c.p.p., 34 e 34-bis , art. 92 co. 2-bis CAM., rilevandosicarenza assoluta del presupposto individuato nell'assunzione di [OSCURATO:PERSONA] inEdil [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che tale evento non poteva essere riguardato comeelemento sintomatico di un condizionamento mafioso strutturato e perdurantenell'attualità, dell'autonomia decisionale del [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA]. Per altro verso, era stata svalutata la portata della misura di selfcleaning costituita dal licenziamento del personaggio a seguito del rinnovodell’interdittiva.3. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso, argomentando che ildecreto impugnato aveva correttamente motivato sulla esistenza di un rapportoperdurante tra la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la matrice mafiosa di cui erano indici lerelazioni con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soggetti controindicati ai fini diprevenzione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato.2. Le questioni sottoposte dal ricorso rinvengono le proprie coordinate nelleindicazioni offerte dalla sentenza di annullamento con rinvio, all’interno delle lineericostruttive dell’istituto del controllo giudiziario su cui si rende necessariospendere preliminari cenni introduttivi.2.1. Tra le misure di prevenzione patrimoniali, volte a contrastare la pericolositàsociale più o meno direttamente connessa ad un compendio patrimoniale,organizzato o meno in funzione di una impresa, in ragione del suo rapporto conuna fonte in tal senso qualificata, il controllo giudiziario disciplinato dall’art. 34-bisd. lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure diprevenzione, di seguito anche CAM) si pone come strumento caratterizzato daminore invasività, in coerenza proprio al minor grado di intensità del collegamentocon la matrice di pericolosità. Ed, invero, se la confisca costituisce un interventoablativo di un compendio patrimoniale, anche costituito in impresa individuale ocollettiva, a fronte di una sua stretta inerenza alla matrice di pericolosità, e se laamministrazione giudiziaria, in particolare quella di cui all’art. 34 CAM, è volta acontrastare, mediante la sostituzione gestoria, l’asservimento dell’impresa a fontidi pericolosità qualificata, indicata dalla stabilizzata agevolazione di soggetti attintida specificati indici in tal senso, la misura di cui all’art. 34-bis cit. rinviene ilcontenuto suo proprio in un controllo giudiziario delle attività economiche e delleaziende che, realizzato essenzialmente mediante la comunicazione dei flussiinformativi, non determina spossessamento patrimoniale né sostituzione gestoria,essendo, in generale, volto a contrastare il pericolo concreto di infiltrazioni mafioseidonee a condizionarne l'attività sino a che l’agevolazione in rilievo rimaneoccasionale.2.2. In particolare, l’art. 11, comma 1, L. 17 ottobre 2017, n. 161, ha inserito neld. lgs. 159/2011 l’art. 34-bis dove hanno trovato collocazione: a) il controllogiudiziario cd. prescrittivo, che già contemplato dall’art. 34 comma 8, è oraregolato in particolare dai commi 1-5 dall’art. 34-bis; b) il controllo giudiziariovolontario, specificamente considerato dal comma 6, introdotto per la prima voltaproprio dalla legge 161/2017.2.3. Il controllo giudiziario prescrittivo, così come l’amministrazione giudiziaria,secondo quanto evidenziato dal richiamo posto dall’art. 34-bis comma 1 cit., èvolto ad impedire che «il libero esercizio di attività economiche ancheimprenditoriali, a causa di infiltrazione di delinquenza di tipo mafioso, possaagevolare le attività di sottoposti a misure di prevenzione o soggetti indagati pertaluni gravi reati» (Sez. U, Sentenza n. 46898 del 26/09/2019, in motivazione).Il suo presupposto si distingue da quello dell’amministrazione giudiziaria in quantoil controllo qui in considerazione è fondato «ab origine, sul rilievo che la possibileagevolazione di persone sottoposte a misure di prevenzione o indagate per gravireati - comune con la piattaforma operativa della misura ex art. 34 - sia soltantooccasionale», ponendosi così quale strumento «coadiuvante di un nuovo corsodella gestione della azienda, finalizzato ad un suo recupero alla libera concorrenza,una volta affrancata dalle infiltrazioni mafiose che ne avevano condizionatol'attività» (ibidem, pp. 6 e ss.. Sul punto cfr. già Sez. 1, n. 29487, del 07/05/2019,Rv. 276303).Coerentemente al suo profilo, secondo il disposto del comma 7 dell’art. 34-bis, lamisura comporta la sospensione degli effetti dell’interdittiva antimafia.Il controllo giudiziario, quindi, intervenendo in una condizione che registra rischidi infiltrazione mafiosa che comportano pericolo di agevolazione occasionale, purnella sua forma prescrittiva si connota per una eminente funzione di bonificadell’azienda dalle infiltrazioni stesse.2.4. Il comma 6 dell’art. 34-bis cit., nel regolare il controllo giudiziario volontario,dispone: «Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensidell'articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l'impugnazione del relativoprovvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale competente per lemisure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b)del comma 2 del presente articolo».2.4.1. La disposizione richiama i presupposti specifici della misura volontaria,individuati nella preesistenza di una interdittiva antimafia che sia stata oggetto diimpugnazione (non ancora definita) e nella richiesta dell’impresa destinatariadell’informativa stessa.2.4.2. Il rilievo che la misura postula qui la richiesta dell’impresa destinataria edetermina la sospensione degli effetti della presupposta interdittiva, nel quadrogenerale che delinea il controllo giudiziario quale strumento di recupero dellarealtà economica cui è applicato, ha condotto a riconoscervi «una sorta di "messaalla prova" aziendale per una tutela recuperatoria contro le infiltrazioni mafiose,in linea con l'affermazione giurisprudenziale secondo cui "le aziende e impresecostituiscono sia per la compagine soggettiva che per il dinamismo che necaratterizza l'operatività, soggetti giuridici che possono attivare positive sinergieper la rimozione di quelle condizioni di infiltrazione e agevolazione criminale e che,pertanto, possono avviarsi sulla via della bonifica adottando modelli diorganizzazione e gestione risanati" (in motivazione, Cass. sez. 6, sent. n. 22889del 04/04/2019 - dep. 23/05/2019 - Rv. 275531) » (Sez. 2, Sentenza,28/01/2021, n. 9122, rv. 280906-02. Cfr. anche Sez. 6, Sentenza n. 32482 del04/07/2024, Rv. 286859 – 01).2.5. Ai fini della applicazione del controllo giudiziario volontario è qui necessarioverificare la ricorrenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nella realtà di impresa eil carattere solo occasionale della agevolazione dei soggetti connotati dapericolosità qualificata.2.5.1. Il mancato richiamo dei presupposti di cui al comma 1 nel comma 6dell’articolo 34-bis nonché i tratti peculiari del controllo giudiziario volontario sopraevidenziati hanno indotto parte della dottrina e della giurisprudenza a riconoscerviuna misura dotata di autonoma configurazione rispetto a quella del controlloprescrittivo. Si è così pervenuti ad affermare che la sua verifica prescinde dalloscrutinio della infiltrazione mafiosa. L’orientamento così declinato muoveva dallaconsiderazione che, nel quadro in cui la sussistenza della interdittiva antimafiaaveva indicato la ricorrenza della infiltrazione, producendo così gli effettipregiudizievoli suoi propri, la richiesta di controllo giudiziario ex art. 34-bis deld.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 avanzata dalla impresa attinta da interdittivaantimafia non potesse essere respinta per insussistenza del prerequisito delpericolo di infiltrazioni mafiose, già accertato dall'organo amministrativo,dovendosi preservare, in pendenza dell'impugnazione avverso la misuraprefettizia, l'interesse della parte privata alla continuità dell'attività di impresaamministrazione e tra privati che discendono dalla interdittiva (Sez. 6, Sentenzan. 27704 del 09/06/2021, Rv. 281822 – 01; Sez. 6 - , Sentenza n. 42983 del17/09/2024, Rv. 287866 - 02).2.5.2. Di segno opposto, peraltro, risulta l’orientamento che è stato assunto dallasentenza rescindente qui in rilievo e che risulta ora confermato da recente arrestonomofilattico.2.5.2.1. Al riguardo, già la richiamata sentenza Ricchiuto aveva indicato che, conriguardo al controllo giudiziario volontario, pur tenuto conto della suacaratterizzazione peculiare, il giudice adito doveva «accertare i presupposti dellamisura, necessariamente comprensivi della occasionalità della agevolazione deisoggetti pericolosi, come si desume dal rilievo che l'accertamento dellainsussistenza di tale presupposto ed eventualmente di una situazione piùcompromessa possono comportare il rigetto della domanda e magaril'accoglimento di quella, di parte avversa, relativa alla più gravosa misura dellaamministrazione giudiziaria o di altra ablativa» (Sez. U. 46898/2019).Su tale traccia si è, allora, affermato che «la valutazione autonoma del Tribunaledella prevenzione ai fini di cui all'art. 34-bis, comma 6, pur basandosi sui contenutidella informazione prefettizia (e su eventuali allegazioni di parte) devenecessariamente individuare i presupposti fattuali cui l'art. 34 bis, comma 1,ancora l'applicazione dell'istituto: a) l'esistenza di una relazione tra l'impresa ed isoggetti portatori di pericolosità qualificata; b) l'occasionalità delle forme diagevolazione tra la prima e l'attività dei secondi; c) la prognosi favorevole intermini di ‘efficacià del controllo a scongiurare il pericolo concreto di infiltrazionimafiose”. In particolare, nella prospettiva così segnata, è stato rimarcato che “la"giurisdizionalità piena" del sistema della prevenzione esclude che il Tribunalepossa considerare - sul punto della esistenza o meno della relazione sub a -intangibili le valutazioni espresse dall'organo di prevenzione amministrativa, fermorestando che la decisione emessa in sede di prevenzione (in tal caso reiettiva) non‘tocca l'esistenza della informazione interdittiva prefettizia” (Sez. 1, Sentenza n.10578 del 09/11/2022 Cc. , dep. 13/03/2023, Rv. 284243 - 01).2.5.2.2. Dalla premessa secondo cui costituisce presupposto del controllogiudiziario ed oggetto di necessaria verifica da parte del giudice la specificarelazione tra l'impresa ed i soggetti portatori di pericolosità qualificata, discendonoconseguenze che sono state evidenziate dalla giurisprudenza.In particolare, una volta che sia esclusa la configurabilità della misura in rilievocome uno strumento di favore, soggetto al potere potestativo della parteinteressata a spurgare l’impresa dagli effetti della informativa interdittiva, laverifica della carenza del menzionato nesso con il soggetto portatore di pericolositàqualificata comporta il rigetto della richiesta di controllo giudiziario (in termini cfr.Sez. 5, Sentenza, 19/11/2024, n. 7090, rv. 287660-02, secondo cui «In tema dimisure di prevenzione, la richiesta di controllo giudiziario avanzata, ai sensidell'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dalla impresa attintada interdittiva antimafia, può essere rigettata qualora il giudice ritenga che dallibero esercizio dell'attività economica non possa conseguire, neppure in terminioccasionali, l'agevolazione mafiosa di cui al comma 1 dell'art. 34 del citatodecreto».La linea ricostruita così tracciata ha ricevuto, recentemente, autorevole avallo dalmagistero nomofilattico (cfr. Sez. U., sentenza 11/12/2025, [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. lacui informazione provvisoria dà conto che è stata data risposta affermativa ai duequesiti oggetto di contrasto: «Se, in presenza di una richiesta di applicazione delcontrollo giudiziario previsto dall’art 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, il giudice, preso atto dell'emissione dell'informazione antimafia interdittiva edella pendenza del giudizio amministrativo avverso la stessa, abbia il compito diaccertare la sussistenza dell'infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo di taleaccertamento, debba rigettare la richiesta di controllo giudiziario richiestovolontariamente dall'impresa»).2.5.2.3. Nella presente sede di rinvio, è, comunque, sufficiente osservare che, allaimpostazione così illustrata, ha aderito la sentenza rescindente di questa Corte laquale, comunque, ha individuato il profilo specifico della verifica qui in rilievoaffermando che «Dando seguito all'insegnamento di Sez. U, n. 46898 del26/09/2019, Rv. 277156, il riferimento ai "presupposti" contenuto nell'art. 34-bis,comma 6,D.Lgs.n. 159/2011 non può ritenersi un rinvio seccamente recettizio aquelli indicati nel comma 1 per il controllo giudiziario su richiesta della partepubblica, perché, per non sottrarsi al dovere di modulazione dell'intervento diprevenzione, impartito dal legislazione con la costruzione dell'articolato sistema, ilgiudice deve sì confrontarsi con gli elementi rivelatori dell'agevolazioneoccasionale (anche perché se occasionale non è vi sarebbero i presupposti permisure più gravi); tuttavia "il fuoco della attenzione e quindi del risultato di analisideve essere posto non solo su tale pre-requisito, quanto piuttosto, valorizzando lecaratteristiche strutturali del presupposto verificato, sulle concrete possibilità chela singola realtà aziendale ha o meno di compiere fruttuosamente il cammino versoil riallineamento con il contesto economico sano, anche avvalendosi dei controlli edelle sollecitazioni (nel caso della amministrazione, anche vere intromissioni) cheil giudice delegato può rivolgere nel guidare la impresa infiltrata. L'accertamentodello stato di condizionamento e di infiltrazione non può, cioè, essere soltantofunzionale a fotografare lo stato attuale di pericolosità oggettiva in cui versi larealtà aziendale a causa delle relazioni esterne patologiche, quanto piuttosto acomprendere e a prevedere le potenzialità che quella realtà ha di affrancarseneseguendo l'iter che la misura alternativa comporta"» (Cass. pen., Sez. I, Sentenza,11/12/2024, n. 5514, rv. 287620-01).Posta la indicata premessa, «risulta del tutto chiaro quale sia il compito, che, nellediverse sedi e secondo le ripartite competenze, l'autorità giudiziaria e l'autoritàamministrativa devono assolvere dinanzi alla "fotografia" dello stato attuale dellapericolosità oggettiva che esprime l'esercizio dell'impresa; verificare se può esserepraticato, e con quali strumenti, un percorso di emancipazione dell'azienda daicontatti occasionali con la criminalità e dai tentativi di infiltrazione per bilanciarel'interesse alla prosecuzione dell'attività economica e il perseguimento delleesigenze preventive. Esigenze che devono prevalere, solo se le condizioni dipericolo non siano in concreto superabili per ragioni oggettive, per inidoneità delprogramma proposto o per l'indisponibilità del titolare dell'azienda» (ibidem).In particolare, nel quadro così individuato, risulta che l’accertamentoamministrativo contenuto e promosso dalla informativa antimafia e quellorealizzato dal giudice della prevenzione chiamato a verificare l’ammissione alcontrollo giudiziario sono autonomi, ma capaci di interferenze indirette.Quanto ad autonomia, può «accadere che, a fronte dell'emissione diun'interdittiva, magari poi ritenuta legittima dal giudice amministrativo, il giudicedella prevenzione neghi il controllo giudiziario ritenendolo non necessario perl'assenza del requisito dell'agevolazione occasionale; o sotto altro profilo che, afronte di un controllo giudiziario applicato dal Tribunale e svolto con esito positivo,senza che sia stato ritenuto necessario applicare altre più gravi misure,l'interdittiva venga confermata dal giudice amministrativo e non revocata dalPrefetto».Di contro, «Il Tribunale non sarà vincolato dall'accertamento contenutonell'interdittiva ma si dovrà confrontare con il rischio in essa prospettato,certamente per vagliarlo alla luce di tutti gli altri elementi a sua disposizioneperché "è tenuto a verificare sia il carattere occasionale della agevolazione che illibero svolgimento dell'attività economica può determinare nei soggetti di cui alcomma 1 dell'art.34-bis D.Lgs.,. n. 159/2011, sia la concreta possibilitàdell'impresa stessa di riallinearsi con il contesto economico sano, affrancandosi dalcondizionamento delle infiltrazioni mafiose" (Sez. 5, n, 13388 del 17/12/2020,dep. 2021, Rv. 280851); e appare chiaro che la stretta connessione tra le dueverifiche comporterà che il Tribunale debba effettivamente ravvisare un vulnus dasanare, sicché, così come rigetterà la richiesta quando il livello dellacompromissione è così alto da rendere inidoneo il percorso riabilitativo praticabilein forza dell'art. 34-bis D.Lgs.n. 159/2011, del pari dovrà rigettare la richiestaquando escluderà qualsivoglia forma di compromissione o la riterrà talmenteflebile da non richiedere nemmeno la misura richiesta (parla della necessità di una"valutazione" che "deve tenere conto dell'accertamento di quello stessoprerequisito effettuato dall'organo amministrativo con l'informazione interdittivaantimafia", Sez. 2, n. 9122 del 28/01/2021, Rv. 280906-01)».2.6. Alla stregua della ricognizione operata discende che il giudice chiamato avagliare la richiesta di controllo giudiziario ai sensi del comma 6 dell’art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011 deve operare una ricognizione dei presupposti costituiti da: a)esistenza di una relazione tra l'impresa ed i soggetti portatori di pericolositàqualificata; b) occasionalità delle forme di agevolazione tra la prima e l'attività deisecondi; c) prognosi favorevole in termini di efficacia del controllo a scongiurare ilpericolo concreto di infiltrazioni mafiose. Con la conseguenza che è tenuto arigettare la misura richiesta laddove facciano difetto siffatti presupposti, tra cui,appunto, quello della sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, che, pure,costituisce presupposto della informativa interdittiva di cui l’istanza vogliasospendere gli effetti. In particolare, secondo la sistematica così validata, ilgiudice deve rigettare la richiesta di controllo giudiziario volontario non soloquando la agevolazione non sia occasionale o bonificabile, ma anche quando,all’opposto, nemmeno risulti il pericolo di infiltrazione mafiosa.2.7. Alla conclusione esposta si associa un tema processuale.Caduta l’affermazione che il controllo giudiziario volontario è volto a «preservare,in pendenza dell'impugnazione avverso la misura prefettizia, l'interesse della parteprivata alla continuità dell'attività di impresa attraverso la sospensionedell'efficacia dei divieti nei rapporti con la pubblica amministrazione e tra privatiche discendono dalla interdittiva» (Sez. 6, Sentenza, 17/09/2024, n. 42983, rv.287866-02), è dato interrogarsi se sia proponibile una ragione di impugnazioneche sia volta a negare la ricorrenza di infiltrazione mafiosa quando questa èriconosciuta quale presupposto necessario della misura richiesta.Deve registrarsi come sia stato al riguardo affermato che «In tema di controllogiudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, èillegittima la decisione con la quale sia dichiarato inammissibile l'appello propostoavverso il decreto reiettivo della richiesta di controllo, in ragione di una ritenutapreclusione derivante dalle argomentazioni svolte dall'appellante in meritoall'insussistenza dell'agevolazione occasionale e del pericolo di infiltrazionemafiosa, in quanto l'effetto preclusivo di cui all'art. 591, comma 1, lett. c), cod.proc. pen. è circoscritto ai soli punti della decisione non impugnati e non riguarda,invece, le questioni di diritto non svolte o erroneamente prospettate a sostegnodel "petitum"» (Sez. 6, Sentenza n. 32482 del 04/07/2024,Rv. 286859 - 01).L’argomento enunciato può essere speso nel caso di specie, nella misura in cui ilricorso comunque solleciti una revisione del tema della occasionalità dellaagevolazione.3. Passando all’esame delle singole censure, deve affermarsi che il primo motivoè infondato.3.1. Giova osservare preliminarmente che il decreto impugnato, seppure richiamale premesse dell’orientamento secondo cui il giudizio di prevenzione non devesovrapporsi all’oggetto dell’accertamento contenuto nell’informativa interdittiva,che costituisce materia devoluta alla sede amministrativa, offre poi unaricognizione esaustiva dei presupposti del controllo giudiziario volontario quirichiesto.Salvo quanto più specificamente osservato nel merito, il provvedimento in esameafferma in sintesi che: a) [OSCURATO:PERSONA] è soggetto portatore di pericolositàqualificata; b) la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era sorta sotto il dissimulato controllodi [OSCURATO:PERSONA]; c) i successivi mutamenti di assetto societario erano statiapparenti e, comunque, inidonei a mutare il quadro di controllo in capo alsoggetto; d) l’influenza attuale era manifestata da: d-1) rapporto con la società ela famiglia, attestata da indici quali la disponibilità della vettura aziendale e ilcontrollo con il genero, marito della attuale amministratrice unica della società; d-2) presenza di [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], quale dipendente nella società;e) lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era poi soggetto portatore di pericolosità qualificata.Il complesso degli elementi indicavano l’agevolazione mafiosa e confermavano ilrischio di infiltrazione. In particolare, evidenziavano un rapporto stabilizzato e nonoccasionale con la matrice mafiosa che, escludendo la correlata occasionalità,impediva l’accesso al controllo giudiziario.Così operando, la decisione impugnata conforma l’oggetto del suo giudizio a quelloimposto dal paradigma normativo individuato dall’interpretazione assunta neitermini sopra evidenziati.3.2. Come ricordato, il primo motivo deduce violazione di legge penale eprocessuale in relazione agli artt. 125 c.p.p., 34 e 34 bis d. lgs. 159/2011,dovendosi apprezzare una carenza assoluta del presupposto del rigetto a frontedel rilievo che gli elementi acquisiti escludono che la [OSCURATO:PERSONA] agevolicontinuativamente il clan [OSCURATO:PERSONA] mentre [OSCURATO:PERSONA] non può costituirevalido trait d'union tra Ente economico e criminalità organizzata locale.3.2.1. Al riguardo, il ricorso specificamente argomenta che: a) il giudice dellaprevenzione, già nel 2013, aveva escluso che [OSCURATO:PERSONA] fosse soggettocontiguo e/o collegato al clan locale; b) lo stesso svolgeva attività lavorativa lecitada molti anni; c) non constavano nemmeno indici di frequentazioni con areedelinquenziali e, tantomeno, contigue al clan; c) comunque, [OSCURATO:PERSONA] nonpoteva costituire valido trait d'union tra [OSCURATO:PERSONA] e clan locale; d) nonera offerta concreta dimostrazione del rapporto tra la famiglia [OSCURATO:PERSONA] ed il clan, inparticolare a distanza di venti anni dalla esclusione della pericolosità del medesimoMichele [OSCURATO:PERSONA].3.2.2. Nella sua letterale articolazione, il motivo si colloca ai limiti dellainammissibilità, alla stregua dei criteri sopra illustrati, nei termini in cui, nonlimitandosi a dedurre il carattere occasionale della agevolazione ai soggetti dipericolosità qualificata, pretende di contestare la stessa ricorrenza degli indici diinfiltrazione mafiosa che, invece, oltre che oggetto della interdittiva antimafia,costituiscono presupposto della misura che viene richiesta. Vero è che, comepremesso, la allegazione può essere qui scrutinata nella misura in cui è utile aprospettare una agevolazione occasionale.3.3. L’infondatezza del motivo, come sopra anticipata, discende dai seguentiargomenti.3.4. E’ dato osservare che la circostanza che, nel 2013, sia stata rigettata larichiesta di misura di prevenzione contro [OSCURATO:PERSONA], per carenza dipericolosità attuale, non pone una preclusione ostativa alle conclusioni tratte dallaCorte territoriale.3.4.1. E’, al riguardo, noto come «In tema di misure di prevenzione, è applicabileil principio del "ne bis in idem", ma la preclusione del giudicato opera solo "rebussic stantibus", sicché, nel caso in cui si acquisiscano ulteriori elementi, precedentio successivi al giudicato, ma non valutati, la stessa non impedisce la rivalutazionedella pericolosità ai fini dell'applicazione di una misura personale o patrimonialeprecedentemente revocata» (Sez. 5, Sentenza, 14/07/2025, n. 29437, rv.288407-01. Cfr. anche Sez. U, Sentenza n. 600 del 29/10/2009, dep. 08/01/2010,Rv. 245176 - 01Sez. 5, Sentenza, 23/02/2015, n. 16019, rv. 263269).Entro la ricorrenza delle esposte condizioni, il ne bis in idem è destinato ad operareanche tra provvedimenti di prevenzione eterogenei «solo se la decisione afferiscaagli accertamenti in fatto relativi ai presupposti costitutivi comuni» (Sez. 6,Sentenza n. 18267 del 06/02/2014, Rv. 259453 – 01. Cfr. anche Sez. 1, Sentenzan. 48173 del 23/10/2013, Rv. 257669 – 01; Sez. 6, Sentenza, 17/05/2018, n.51366, rv. 275879-01).3.4.2. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato risulta avere tenuto inconsiderazione, appunto, elementi che, seppure preesistenti alla pronuncia di cuisi assume la valenza preclusiva, non erano stati da questa valutati in concreto.Specificamente non era concludente il Decreto n. 362 in data 27.12.2013 con cuiil Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Prevenzione aveva escluso il requisitodell'attualità quanto alla pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], posto che lastatuizione si era fondata: 1) sulla intervenuta recisione dei rapporti con lacriminalità organizzata, basata sull'esistenza di una diversa occupazionelavorativa, senza considerare che, in realtà a quell'epoca, risultava esseredipendente della società operante sempre nel medesimo settore, di cui le giovanifiglie erano socie; 2) sulla circostanza che tra il febbraio 2004 ed il febbraio 2005il [OSCURATO:PERSONA] era stato vittima di richieste estorsive da parte dei nuovi referenti delclan [OSCURATO:PERSONA], senza rilevare che, nella stessa sentenza con la quale era statocondannato per appartenenza a quel clan, si dava atto della circostanza chenonostante fosse un imprenditore colluso con la camorra, ne subiva al contempole richieste estorsive.3.5. Tanto premesso sulla correttezza della valutazione in ordine alla pericolositàdi [OSCURATO:PERSONA], la decisione impugnata resiste anche alla censura che le èindirizzata in ordine all’affermazione del controllo esercitato sulla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. dal prevenuto e, comunque, da soggetti a pericolosità qualificata.3.5.1. In particolare, l’argomento secondo cui la dimostrazione delladissimulazione proprietaria richiede la prova di una sproporzione patrimoniale che,nel caso di specie, ha fatto difetto, deve essere disatteso alla stregua delleseguenti considerazioni.3.5.1.1. Il riferimento all’indice costituito dalla sproporzione è mal evocato sottopiù profili, posto che il codice antimafia lo evoca nel diverso contesto dell’art. 24(e del connesso strumento dell’art. 20), quale criterio, peraltro nemmenoesclusivo, per valutare la derivazione illecita dalla sfera di pericolosità dei beni daconfiscare e non quale elemento funzionale a dimostrare la dissimulazione dellaproprietà dei beni stessi in capo al soggetto pericoloso. Rilievo, questo, da cuidiscende la scarsa pertinenza della censura al caso in esame in cui il temaspecificamente in rilievo è quello dell’infiltrazione mafiosa nell’impresa e dellaconnessa agevolazione dei soggetti pericolosi.Il che, poi, non esclude che, in concreto, gli indici in ordine agli assetti economicidei soggetti coinvolti nelle vicende esaminate non possa concorrere nellavalutazione dei temi a cui si è circoscritta l’attenzione.Sulla scorta della osservazione così svolta, allora, la verifica deve esserereinquadrata nei termini di seguito considerati, muovendo dalla premessa, espostanel decreto impugnato, secondo cui la società è stata fondata nell’anno 2003, nelperiodo di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] che era all’epoca convivente con la moglieche aveva costituito la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.3.5.1.1. L’elaborazione giurisprudenziale, articolatasi con esiti non privi dioscillazione, ha attribuito al rapporto di convivenza con il soggetto pericoloso lavalenza di indice valutabile anche al di fuori dello stretto ambito della previsioneposta dall’art. 2- bis, comma 3, legge n. 575 del 1965, poi traslata nell’art. 19 lgs.159/2011 nonché, soprattutto, della presunzione – pur vincibile – codificatadall’art. 26 comma 2 d. lgs. 159/2011.L’interrogativo se, in particolare, la tipizzazione della presunzione avessecircoscritto gli argomenti inferenziali sui fenomeni di dissimulazione tra congiuntiha trovato risposta negativa nella misura in cui è stato riconosciuto che «In temadi sequestro e confisca di prevenzione, il rapporto esistente tra il proposto e ilconiuge, i figli e gli altri conviventi costituisce, pur al di fuori dei casi dellespecifiche presunzioni di cui all'art. 2 ter, comma 13, legge n. 575 del 1965 (oraart. 26, comma secondo, D.Lgs. n. 159 del 2011), circostanza di fatto significativadella fittizietà della intestazione di beni dei quali il proposto non può dimostrare lalecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulta finalmentetitolare dei cespiti, è sprovvisto di effettiva capacità economica » (Sez.1, Sentenzan. 17743 del 07/03/2014, Rv. 259608. Cfr. anche Sez. U., 22/12/2016,dep.16/03/2017, n. 12621, [OSCURATO:PERSONA] e altro.; Sez. 6, Sentenza n. 43446 del15/06/2017, Rv. 271222 – 01).3.5.1.2. Avallando tale linea, il magistero nomofilattico aveva già precisato che:«… il rapporto esistente fra il proposto ed il coniuge, i figli e gli altri conviventicostituisce, pur al di fuori dei casi oggetto delle specifiche presunzioni di cui all'art.26, comma 2, D.Lgs. cit., una circostanza di fatto significativa, con elevataprobabilità, della fittizietà della intestazione di beni dei quali il proposto non puòdimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risultaformalmente titolare dei cespiti, è sprovvisto di effettiva capacità economica (Sez.1, n. 17743 del 07/03/2014, Rienzi, Rv. 259608; Sez. 1, n. 23520 del 05/03/2013,Sollecito, non mass.; Sez. 1, n. 19623 del 22/02/2012, Spinelli, non mass.) »(Sez. U., 12621/2016, [OSCURATO:PERSONA] e altro, cit). In particolare, aveva argomentatoche «il circoscritto ambito di applicazione delle presunzioni stabilite dall'art. 26,comma 2, non comporta che, al di fuori dei presupposti di funzionamento di taliregole, i rapporti di parentela, affinità e convivenza ivi esplicitati siano circostanzeprive di sensibile rilievo nell'ottica della declaratoria di nullità motivata dallafittizietà, ma significa solo che le stesse, lungi dal giustificare l'inversioneprobatoria imposta ex lege, "finiranno per costituire uno dei possibili momentilogici utili per pervenire alla possibile affermazione della interposizione senza cheoperi la presunzione di legge… Ulteriori elementi indicativi ai fini dell'accertamentodella disponibilità indiretta possono utilmente inferirsi dalla eventualeintromissione del proposto nella gestione del bene, ovvero dalla incapacità delterzo, sotto il profilo economico, di acquisirne la titolarità, specie nell'ipotesi in cuiil terzo intestatario non alleghi circostanze idonee a prospettare una diversaconfigurazione del rapporto, o una diversa provenienza delle risorse necessarieall'acquisto del bene » (ibidem).3.5.1.3. Sulla medesima linea si è mosso recente arresto nomofilattico (Sez. U.,Sentenza, 27/03/2025, n. 30355, Putignano). Per quanto di interesse, la sentenza,nel quadro dedicato a riconoscere la articolazione della distribuzione degli oneriprobatori, ha specificato che «non affatto privo di rilievo è il principio di dirittoaffermato da questa Corte secondo cui, in tema di misure di prevenzionepatrimoniali, i rapporti di parentela, affinità e convivenza diversi da quelli indicatidall'art. 26, comma 2, D.Lgs. cit., pur non comportando una presunzione relativa,integrano una circostanza di fatto significativa, con elevata probabilità, della fittiziaintestazione di beni in capo al proposto, lì dove il familiare risulti sprovvisto dieffettiva capacità economica (Sez. 6, n. 14600 del 16/02/2021, Sola, Rv. 281611- 10; Sez. 6, n. 43446 del 15/06/2017, Cristodaro, Rv. 271222 - 01).” (Cass. pen.,Sez. Unite, Sentenza, 27/03/2025, n. 30355).3.5.2. Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione di siffatti principi,laddove ha scrutinato la matrice economica nel quadro dei sottesi rapportifamiliari, del contesto patrimoniale dei soggetti coinvolti e degli indici di ingerenza.3.5.2.1. Secondo quanto valorizzato nel decreto, già la Prefettura aveva osservatoche «Il connotato della stabilità dei contatti nel caso in esame appare evidente, eviene rilevato, come detto, nella radicazione dei legami da parte del padre e dellozio dell'[OSCURATO:PERSONA] con ambienti della criminalità organizzata che hannoportato in un primo momento [OSCURATO:PERSONA], padre dell'attuale AmministratriceUnica, a condizionare le scelte dell'impresa ed in un secondo momento, il fratellodello stesso, [OSCURATO:PERSONA], zio dell'amministratrice [OSCURATO:PERSONA], gravato da analoghecriticità ai fini antimafia, a permanere nel contesto societario, cio' anche a riprovadell'interscambiabilità degli stessi nel dettare gli indirizzi dell'impresa che peraltroora è diretta dalla loro stretta congiunta di giovane età che, per sua stessaammissione ha "ereditato" l'attività dal padre, dalla madre e dalla sorella e che, insede di audizione, si è limitata a dire soltanto di non aver più da tempo rapporticon il padre e di aver richiesto l'aggiornamento in quanto il provvedimentointerdittivo che ha colpito nel 2017 la società che la stessa amministra, le precludedi aver accesso ad ogni linea cli credito e/o rapporti con enti pubblici».3.5.2.2. Il tema è appunto evocato dalla decisione impugnata secondo cui: «Datale seppur sintetica ricostruzione emerge la sostanziale coincidenza temporale trala nascita della società e la storia criminale del [OSCURATO:PERSONA] che, ben consciodell'esistenza del procedimento penale a suo carico, ha evidentemente intestatoin prima battuta le quote societarie alla moglie, per poi far subentrare le giovanifiglie (si ricordi che all'epoca della donazione delle quote, nel 2015, [OSCURATO:PERSONA] avevaventidue anni e la sorella [OSCURATO:PERSONA] venti anni). La genesi della società, infatti, ètotalmente coerente con il contesto criminale - sia quanto alla tipologia di attivitàche quanto al periodo storico ed al perimetro territoriale di operatività- in cui si èinserita la vicenda che ha riguardato [OSCURATO:PERSONA], condannato proprio peressere stato un imprenditore intraneo al sodalizio criminale dei [OSCURATO:PERSONA]. E'evidente che attraverso la simulata intestazione della società nei confronti deifamiliari stretti, dapprima la moglie e poi le giovani figlie, il [OSCURATO:PERSONA] continuasse difatto ad avere il controllo della società».3.5.2.3. L’argomentazione costituisce applicazione corretta dei principi richiamatiposto che la stessa fonda le conclusioni sul composito compendio di elementi,puntualmente evidenziati e passati in rassegna, che indicano la derivazione dellasocietà dalla sfera patrimoniale di [OSCURATO:PERSONA], secondo risultanza non solo nonsmentita dalla amministratrice, ma da questa addirittura più o menoespressamente confermata. Ciò in un quadro – mette conto ricordare – cheevidenzia come la società sorga proprio in concomitanza con la sussistenza dellamatrice di pericolosità del [OSCURATO:PERSONA].3.6. La perpetuazione del controllo, pure censurata dal motivo in esame, è inveceidoneamente dimostrata dalla statuizione impugnata che la argomenta conriguardo al fatto che alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto seguito quella delfratello [OSCURATO:PERSONA], soggetto a sua volta portatore di pericolosità. Ciò conmotivazione che si mostra coerente alle risultanze qui apprezzabili e che nonesibisce illogicità, tantomeno manifeste.3.6.1. In generale, il Collegio non ha motivo di discostarsi dall’orientamentosecondo cui «il condizionamento stabile della attività di impresa, in caso difamiliari non conviventi ritenuti portatori di pericolosità, non può essere affidatoalla presunzione semplice derivante dalla contiguità familiare» (Sez. 1, Sentenzan. 10578 del 09/11/2022, dep. 13/03/2023,Rv. 284243 – 01; Sez. 1 n. 31831 del22.4.2021; v. anche Sez. 6 n. 18265 del 31.3.2022).3.6.2. Nel caso di specie, peraltro, quella considerata dal decreto impugnatocostituisce situazione ben più concreta caratterizzata dalla specifica introduzionedei soggetti familiari, portatori di pericolosità qualificata, nella struttura aziendaleove pure non nella compagine societaria.La consecuzione affermata nella decisione impugnata appare tale da fondarelogicamente la conclusione secondo cui la conservazione nella sfera di influenzamafiosa si è perpetuata essendo al più subentrato [OSCURATO:PERSONA] al fratello nellafunzione di collegamento con la medesima area di pericolosità.Sotto il profilo considerato, nemmeno può dirsi priva di consistenza logico-fattualela valorizzazione assegnata dalla Corte di appello al fatto che [OSCURATO:PERSONA] della vettura aziendale, in un quadro in cui ne era dissimulato il contattocon la società e con la stessa famiglia.D’altro canto, un convergente significato di dissimulazione del quadro reale deirapporti è tratto dalla negazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della conservazionedella relazione significata dalla circostanza appena considerata e, seppure in modomeno pregnante, dalla frequentazione manifestata dal fatto che il medesimoMichele [OSCURATO:PERSONA] era stato controllato con il marito della amministratrice.3.7. Il complesso degli argomenti, quindi, in aderenza agli elementi disponibili esenza contrasto con risultanze concretamente acquisite, compone unamotivazione che, senza illogicità, ha riconosciuto un controllo continuativo deisoggetti pericolosi sulla società in oggetto.Risultanza, questa, che descrivendo una compenetrazione genetica ed unapersistenza continuativa della matrice di pericolosità mafiosa nella società, nedescrive un profilo radicalmente estraneo a quell’ambito di agevolazioneoccasionale che segna il perimetro funzionale di applicazione del controllogiudiziario, anche volontario.4. Il secondo motivo, che, come premesso, prospetta violazione di legge penalee processuale in relazione agli artt. 125 c.p.p., 34 e 34 bis, artt. 20 e 24 d. lgs.159/2011, in quanto il decreto impugnato non aveva dimostrato la riferibilità dellaEdil [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a [OSCURATO:PERSONA] né, per altro verso, ne aveva argomentatoil collegamento alla matrice di pericolosità mafiosa, si mostra una riedizione degliargomenti sostanziali già valutati infondati nella disamina del primo motivo.[OSCURATO:SOCIETA], in dettaglio, che il decreto impugnato: a) aveva arbitrariamenteaffermato la titolarità/disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in capo a MicheleRomeo senza dimostrare la sproporzione patrimoniale che costituisce presuppostodella simulazione proprietaria; b) [OSCURATO:PERSONA], poi, non poteva essereriguardato come attualmente pericoloso senza violare il “giudicato di prevenzione”determinato dal decreto che, nel dicembre 2013, aveva escluso la attualità dellapericolosità.Si tratta, appunto, di argomenti già sopra disattesi, sicché qui non deve affermarsialtro che l’infondatezza pure del secondo motivo.5. Il terzo motivo ha ad oggetto violazione di legge penale e processuale inrelazione agli artt. 125 c.p.p., 34 e 34-bis, art. 92 co. 2-bis d. lgs. 159/2011, ilricorso lamentando carenza assoluta del presupposto individuato nell'assunzionedi [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che siffatto evento non potevaessere riguardato come elemento sintomatico di un condizionamento mafiosostrutturato e perdurante nell'attualità, dell'autonomia decisionale del [OSCURATO:PERSONA] dell'Amministratore della [OSCURATO:PERSONA]. Per altro verso, era stato svalutata la portatadella misura di self cleaning costituita dal licenziamento del personaggio a seguitodi interdittiva.Il motivo è infondato.5.1. Secondo quanto correttamente rilevato dal decreto impugnato ed, invero,nemmeno negato dal ricorso, [OSCURATO:PERSONA] è soggetto portatore di pericolositàqualificata. La decisione impugnata non ha mancato di rimarcare come le aree dipericolosità si intrecciano con quelle del fratello, generando più che unasuccessione di controlli eterogenei, la continuazione del controllo da parte di unamedesima matrice di pericolosità.5.2. Come premesso, nel caso in esame nemmeno viene in rilievo il merocondizionamento che si voglia far discendere dal rapporto tra l’amministratoredella società ed il soggetto pericoloso bensì quello, diretto, concreto ed operativo,che è determinato dall’inserimento del soggetto pericoloso nelle struttureaziendali.Nel quadro complessivo che denota l’impronta impressa dalla matrice dipericolosità (manifestata dalla ingerenza di soggetti pericolosi della stessa cerchiafamiliare) nella società sin dal suo sorgere, tale elemento si innesta in unoscenario cui è stata conferita rilevanza ai presenti fini senza che sia in ciòravvisabile alcuna violazione di legge o vizio della motivazione.5.3. Nemmeno è qui censurabile l’argomento secondo cui il licenziamento diCarmine [OSCURATO:PERSONA] non aveva alterato la conclusione di perdurante assoggettamentodella società a interessi di soggetti portatori di pericolosità qualificata, posto chetale operazione era avvenuta a seguito della interdittiva, in un contesto in cui ilcarattere strumentale della vicenda appariva prevalente su quello di self cleaning,secondo quanto puntualmente rilevato nel decreto impugnato.5.4. La statuizione, pertanto, resiste alla censura articolata con il motivo in esameche si mostra infondato.6. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente