CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33218/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natoka LIVORNO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, di detenzione domiciliare e di semilibertà, avanzate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena di anni uno mesi sei di reclusione, inflitta per il delitto di atti persecutori commesso nell'anno 2009. 2. Ricorre per cassazione l'interessata, con il ministero dell'avvocato difensore di fiducia e deduce il vizio di motivazione sviluppando un unico motivo di doglianza. 3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo è essenzialmente articolato in fatto e le deduzioni sono rivolte a ottenere una nuova e diversa valutazione dei presupposti in forza dei quali si sarebbe potuto riconoscere l'affidamento in prova al servizio sociale. Si enuclea che la ricorrente, dopo un breve periodo, non dispone più di un alloggio adeguato e segue in modo del tutto inadeguato oltre che irregolare il programma per il controllo delle dipendenze. Priva di lavoro, si avvale dei programmi e dei pasti offerti dalla Caritas, ed è risultata positiva i test per la ricerca di alcol e stupefacenti, elementi che escludono la possibilità di ricorrere a misure alternative e che hanno imposto il controllo carcerario. Il ricorso proposto non si confronta con i dati indicati e richiedendo con l'istanza avanzata al Tribunale di sorveglianza la sospensione dell'ordinanza per assicurare la una valutazione anche della misura di cui all'art 94 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle 1.-[OSCURATO:PERSONA] kfi spese processuali e 40:2ZEE12) della somma di 3.000,00 eurolValla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma