CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18206/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Noia del 9/12/2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile dei reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 - illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana - e condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente lamenta errata applicazione della legge penale in ordine alla mancata riconduzione della fattispecie concreta nell'ipotesi delittuosa di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, evidenziando che la Corte di appello aveva dato rilievo ostativo al solo dato ponderale della sostanza stupefacente, senza valutare gli altri parametri richiamati dalla norma. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2. La Corte di appello, con argomentazioni congrue e logiche, ha esposto le ragioni che non consentivano di qualificare la condotta contestata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, valutando complessivamente il fatto e rimarcando che le modalità dell'azione denotavano una organizzata e sistematica attività di spaccio collegata ad un più ampio circuito di distruzione dello stupefacente attivo sul territorio di Ottaviano e zone limitrofe (elezione della propria abitazione a base logistica dell'attività illecita; dotazione di un sistema di videosorveglianza collocato in modo da controllare gli accessi all'abitazione; utilizzo di utenza telefonica per il preventivo contatto con i consumatori e di motociclo per le consegne dello stupefacente, mezzo atto a realizzare plurimi scambi in breve tempo e di sfuggire agevolmente ai controlli delle forze dell'ordine; rinvenimento di diverse tipologie di stupefacente-cocaina e marijuana-, custodite in posti diversi e suddivise in involucri pronti per essere venduti); da tali elementi è stata tratta l'ovvia conseguenza che l'attività di spaccio, in quanto connotata da rilevante pericolosità sociale, non poteva considerarsi come ipotesi di minima offensività della condotta.3. La valutazione è conforme ai principi espressi da questa Corte in subiecta materia. Va ricordato che, ai fini della configurabilità dell'ipotesi delittuosa dì cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione - mezzi, modalità e circostanze della stessa-, sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato -quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa (Sez.0 n.51063 del 27/09/2018; Sez. un., 24 giugno 2010, n 35737, Rv.247911; Sez.4, n.6732 del 22/12/2011, dep.20/02/2012, Rv.251942; Sez.3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv.263651, Sez.3, n.32695 del 27/03/2015,Rv.264490; Sez.3, n.32695 del 27/03/2015, Rv.264491); inoltre, la valutazione della offensività non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto e alle sue relazioni con il mercato di riferimento, alla sistematicità e continuità delle condotte, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere i comportamenti illeciti al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529); e si è precisato che la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 309/1990 è configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizzano per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti (Sez.6, n.45061 del 03/11/2022, Rv.284149 - 02). 4. Rispetto a tale corretto ed adeguato percorso argomentativo, il ricorrente propone censure manifestamente infondate, meramente contestative e prive di confronto critico con le specifiche argomentazioni contenute nell'ordinanza impugnata. 5. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre