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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31136/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo manifestamente infondato in quanto dalla documentazione agli atti risulta che l'imputata si è rifiutata di recarsi nella saletta adibita per il videocollegamento, pretendendo di utilizzare una sedia a rotelle e di fruire di un accompagnatore, cautele, entrambe, che, secondo la relazione medica agli atti del Direttore sanitario Dott. [OSCURATO:PERSONA], non erano necessarie in relazione alle condizioni cliniche della ricorrente; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000); ritenuto che, quanto all'istanza di correzione delle generalità della ricorrente indicate nelle sentenze di merito, stante l'inammissibilità del ricorso e la sua inidoneità ad instaurare il contraddittorio, alla stessa dovranno procedere, rispettivamente, il Tribunale di Brescia e la Corte di appello di Brescia; ritenuto, infine, che, in ragione del contenuto dell'istanza di correzione dell'errore materiale formulata dalla ricorrente, appare necessario trasmettere copia della stessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova per le valutazioni di sua competenza.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo manifestamente infondato in quanto dalla documentazione agli atti risulta che l'imputata si è rifiutata di recarsi nella saletta adibita per il videocollegamento, pretendendo di utilizzare una sedia a rotelle e di fruire di un accompagnatore, cautele, entrambe, che, secondo la relazione medica agli atti del Direttore sanitario Dott. [OSCURATO:PERSONA], non erano necessarie in relazione alle condizioni cliniche della ricorrente; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000); ritenuto che, quanto all'istanza di correzione delle generalità della ricorrente indicate nelle sentenze di merito, stante l'inammissibilità del ricorso e la sua inidoneità ad instaurare il contraddittorio, alla stessa dovranno procedere, rispettivamente, il Tribunale di Brescia e la Corte di appello di Brescia; ritenuto, infine, che, in ragione del contenuto dell'istanza di correzione dell'errore materiale formulata dalla ricorrente, appare necessario trasmettere copia della stessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova per le valutazioni di sua competenza. P.Q.M
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