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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16600/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/20. .1r [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro che ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cosenza che ha applicato nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di 30 grammi di cocaina, di 10 grammi di marijuana e di 6 grammi di hashish). 1.1.Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà e/o la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto in termini di lieve entità ai sensi del quinto comma dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990.

Lamenta, in particolare, che pur avendo ammesso che solo parte della sostanza era destinata alla cessione a terzi (essendo l'altra per uso personale) e che il denaro rinvenuto derivava da attività lecite, il Tribunale non solo non ne ha tratto le giuste conseguenze, non motivando sul punto, ma ha persino ritenuto tardiva (e dunque non genuina) la confessione sol perché in sede di convalida dell'arresto si era avvalso della facoltà di non rispondere.

Non è chiaro, al riguardo, perché egli sarebbe al momento stesso credibile, allorquando ammette la (ancorché non esclusiva) finalità della cessione a terzi della detenzione della cocaina, e opportunista per lucrare gli effetti di tale ammissione sul piano cautelare.

L'esiguità della sostanza (in parte destinata al consumo personale), le modalità della condotta, l'assoluta resipiscenza, l'assenza di frazionamento in dosi, il mancato rinvenimento di denaro, il contegno processuale e l'ammissione dell'addebito, sono indici di lieve entità del fatto totalmente obnubilati dal Tribunale. 1.2.Con il secondo motivo, che sviluppa 'in parte qua' gli argomenti del primo, deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e/o la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla inadeguatezza di ogni altra misura non detentiva a farvi fronte.

In maniera del tutto illogica e incoerente, afferma, il Tribunale pronostica il pericolo di recidiva obnubilando la sua sostanziale incensuratezza, svilendo la dichiarazione confessoria (ben avrebbe potuto affermare che le sostanze erano interamente destinate all'uso personale), ritenendo adeguati gli arresti domiciliari in base a previsioni infondate che non spiegano perché misure meno (ma pur sempre) limitative della libertà non sortirebbero l'effetto sperato.

Il dedotto pericolo di rifornimento della sostanza contrasta sul piano logico con il fatto che si tratterebbe comunque di sostanza destinata al proprio uso personale.

Nè è stata data adeguata valutazione al fatto che la sostanza era stata rinvenuta nella stanza del fratello, ciò che rende ancor più apprezzabile, sul piano cautelare, la confessione. 2.11 ricorso è infondato. 3.0sserva il Collegio: 3.1.incontestata la destinazione ad uso non esclusivamente personale della sostanza detenuta, la mancata qualificazione del fatto in termini di lieve entità, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, non determina, ai fini strettamente cautelari, alcuna conseguenza pratica favorevole al ricorrente il quale non ha alcun interesse apprezzabile alla "anticipata" risoluzione della questione posta con il primo motivo; 3.2.al ricorrente è stata infatti applicata la misura degli arresti domiciliari, misura astrattamente consentita dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., che condiziona la sola custodia cautelare in carcere alla previsione di una pena non inferiore nel massimo a cinque anni di reclusione; 3.3.I'unico interesse alla concreta ed immediata qualificazione del fatto in termini di lieve entità può derivare alla persona sottoposta a misura cautelare detentiva solo in caso di dedotta scadenza del termine di fase, pari a tre mesi dall'inutile decorso del termine previsto dal n. 1 dell'art. 303, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nel caso del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, piuttosto che di sei mesi in caso di delitto di cui all'art. 73, comma 1, stesso d.P.R. (art. 309, comma 1, lett. a, n. 2, cod. proc. pen.); 3.4.nel caso di specie, trattandosi di misura applicata il 23/10/2021, alla data della pronuncia il termine di tre mesi non era ancora scaduto; 3.5.I'interesse richiesto dall'articolo 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere concreto ed attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez.

U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743; Sez.

U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018; Sez.

U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez.

U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez.

U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchnnil, Rv. 239397).

Come ampiamente illustrato da Sez.

U, Guerra, cit..

«l'interesse a proporre impugnazione deve essere apprezzabile non solo nei termini dell'attualità, ma anche in quelli della concretezza, sicché non può risolversi nella mera aspirazione alla correzione di un errore di diritto contenuto nella sentenza impugnata.

La concretezza dell'interesse può peraltro ravvisarsi anche quando l'impugnazione sia volta esclusivamente a lamentare una violazione astratta di una norma di diritto formale, purché però da essa derivi un reale pregiudizio dei diritti dell'imputato, che si intendono tutelare attraverso il raggiungimento di un risultato non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez.

Un., 11 maggio 1993, n. 6203, Amato, m. 193743; Sez.

Un., 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, m. 202018).

In particolare, l'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi ìmpugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez.

Un., 13 dicembre 1995, n. 42/1996, Timpani, m. 203093).

La concretezza dell'interesse peraltro è ravvisabile non solo quando l'imputato, attraverso l'impugnazione, si riprometta di conseguire effetti penali più vantaggiosi (come, ad esempio, l'assoluzione o la mitigazione del trattamento sanzionatorio), ma anche quando miri ad evitare conseguenze extrapenali pregiudizievoli ovvero ad assicurarsi effetti extrapenali più favorevoli, come quelli che l'ordinamento rispettivamente fa derivare dal giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione nei giudizi di danno (artt. 651 e 652 cod. proc. pen.) o in altri giudizi civili o amministrativi (art. 654 cod. proc. pen.) e dal giudicato di assoluzione nei giudizi disciplinari (art. 653 cod. proc. pen.) (Sez.

VI, 30 marzo 1995, n. 6989, Stella, m. 201953) (...) Insomma, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'impugnazione, per essere ammissibile, deve tendere alla eliminazione della lesione di un diritto o di un interesse giuridico dell'impugnante, non essendo prevista la possibilità di proporre un'impugnazione che si risolva in una mera pretesa teorica che miri alla sola esattezza giuridica della decisione, che di per sé non sarebbe sufficiente a integrare il vantaggio pratico in cui si compendia l'interesse normativamente stabilito che sottende l'impugnazione di ogni provvedimento giurisdizionale (Sez.

Un., 13 dicembre 1995, Timpani, cit.)».

Sicché è inammissibile il ricorso per cassazione che tende soltanto al mutamento della qualificazione giuridica del fatto senza incidere sul contesto del dispositivo perché l'interesse alla proposizione della impugnazione deve essere concreto e rilevante, non potendosi lo stesso individuare nella pretesa di una formale applicazione della legge (Sez. 5, n. 28600 del 07/04/2017, Rv. 270246 - 01; Sez. 1, n. 18849 del 09/02/2016, Rv. 266887 - 01; Sez. 6, n. 41003 del 07/01/2015, Rv. 264762 - 01; Sez. 6, n. 24608 del 02/04/2015, Rv. 264166 - 01; nel senso che l'interesse dell'imputato ad impugnare l'errata qualificazione giuridica del fatto non si presta, invece, ad una affermazione di principio, dovendo essere accertato di volta in volta in relazione ai possibili esiti della impugnazione, cfr. Sez.

U, n. 5 de. 19/01/2000, Neri, Rv. 215826 - 01); 3.6.deve essere escluso, pertanto, un interesse concreto del ricorrente a un provvedimento (la qualificazione del fatto in termini di lieve entità) cui non consegua automaticamente il riacquisto della libertà (cfr., sul punto, Sez.

U, n. 26350 del 24/04/2002, Rv. 221657 - 01); 3.7.il pericolo di recidiva è stato desunto con ragionamento non manifestamente illogico (anche) dalla tardiva ammissione del fatto, ammissione la cui valutazione come "opportunistica" sfugge al sindacato della Corte di cassazione, non essendo affatto precluso al giudice della cautela ritenere la tardività della confessione quale sintomo di non effettiva resipiscenza, tenuto altresì conto del fatto (pure valorizzato dal Tribunale del riesame) che lo sforzo finanziario sostenuto per l'acquisto della sostanza (euro 2.500) non è certamente modesto anche da parte di chi può contare su redditi di lecita provenienza (la cui natura cospicua è solo genericamente dedotta), ciò che lascia di per sé ragionevolmente (e dunque non insindacabilmente) ritenere una certa professionalità nel reato.

P.Q.M.

Rigetta il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/20. .1r [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro che ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cosenza che ha applicato nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di 30 grammi di cocaina, di 10 grammi di marijuana e di 6 grammi di hashish). 1.1.Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà e/o la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto in termini di lieve entità ai sensi del quinto comma dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990. Lamenta, in particolare, che pur avendo ammesso che solo parte della sostanza era destinata alla cessione a terzi (essendo l'altra per uso personale) e che il denaro rinvenuto derivava da attività lecite, il Tribunale non solo non ne ha tratto le giuste conseguenze, non motivando sul punto, ma ha persino ritenuto tardiva (e dunque non genuina) la confessione sol perché in sede di convalida dell'arresto si era avvalso della facoltà di non rispondere. Non è chiaro, al riguardo, perché egli sarebbe al momento stesso credibile, allorquando ammette la (ancorché non esclusiva) finalità della cessione a terzi della detenzione della cocaina, e opportunista per lucrare gli effetti di tale ammissione sul piano cautelare. L'esiguità della sostanza (in parte destinata al consumo personale), le modalità della condotta, l'assoluta resipiscenza, l'assenza di frazionamento in dosi, il mancato rinvenimento di denaro, il contegno processuale e l'ammissione dell'addebito, sono indici di lieve entità del fatto totalmente obnubilati dal Tribunale. 1.2.Con il secondo motivo, che sviluppa 'in parte qua' gli argomenti del primo, deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e/o la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla inadeguatezza di ogni altra misura non detentiva a farvi fronte. In maniera del tutto illogica e incoerente, afferma, il Tribunale pronostica il pericolo di recidiva obnubilando la sua sostanziale incensuratezza, svilendo la dichiarazione confessoria (ben avrebbe potuto affermare che le sostanze erano interamente destinate all'uso personale), ritenendo adeguati gli arresti domiciliari in base a previsioni infondate che non spiegano perché misure meno (ma pur sempre) limitative della libertà non sortirebbero l'effetto sperato. Il dedotto pericolo di rifornimento della sostanza contrasta sul piano logico con il fatto che si tratterebbe comunque di sostanza destinata al proprio uso personale. Nè è stata data adeguata valutazione al fatto che la sostanza era stata rinvenuta nella stanza del fratello, ciò che rende ancor più apprezzabile, sul piano cautelare, la confessione. 2.11 ricorso è infondato. 3.0sserva il Collegio: 3.1.incontestata la destinazione ad uso non esclusivamente personale della sostanza detenuta, la mancata qualificazione del fatto in termini di lieve entità, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, non determina, ai fini strettamente cautelari, alcuna conseguenza pratica favorevole al ricorrente il quale non ha alcun interesse apprezzabile alla "anticipata" risoluzione della questione posta con il primo motivo; 3.2.al ricorrente è stata infatti applicata la misura degli arresti domiciliari, misura astrattamente consentita dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., che condiziona la sola custodia cautelare in carcere alla previsione di una pena non inferiore nel massimo a cinque anni di reclusione; 3.3.I'unico interesse alla concreta ed immediata qualificazione del fatto in termini di lieve entità può derivare alla persona sottoposta a misura cautelare detentiva solo in caso di dedotta scadenza del termine di fase, pari a tre mesi dall'inutile decorso del termine previsto dal n. 1 dell'art. 303, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nel caso del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, piuttosto che di sei mesi in caso di delitto di cui all'art. 73, comma 1, stesso d.P.R. (art. 309, comma 1, lett. a, n. 2, cod. proc. pen.); 3.4.nel caso di specie, trattandosi di misura applicata il 23/10/2021, alla data della pronuncia il termine di tre mesi non era ancora scaduto; 3.5.I'interesse richiesto dall'articolo 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere concreto ed attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchnnil, Rv. 239397). Come ampiamente illustrato da Sez. U, Guerra, cit.. «l'interesse a proporre impugnazione deve essere apprezzabile non solo nei termini dell'attualità, ma anche in quelli della concretezza, sicché non può risolversi nella mera aspirazione alla correzione di un errore di diritto contenuto nella sentenza impugnata. La concretezza dell'interesse può peraltro ravvisarsi anche quando l'impugnazione sia volta esclusivamente a lamentare una violazione astratta di una norma di diritto formale, purché però da essa derivi un reale pregiudizio dei diritti dell'imputato, che si intendono tutelare attraverso il raggiungimento di un risultato non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. Un., 11 maggio 1993, n. 6203, Amato, m. 193743; Sez. Un., 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, m. 202018). In particolare, l'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi ìmpugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. Un., 13 dicembre 1995, n. 42/1996, Timpani, m. 203093). La concretezza dell'interesse peraltro è ravvisabile non solo quando l'imputato, attraverso l'impugnazione, si riprometta di conseguire effetti penali più vantaggiosi (come, ad esempio, l'assoluzione o la mitigazione del trattamento sanzionatorio), ma anche quando miri ad evitare conseguenze extrapenali pregiudizievoli ovvero ad assicurarsi effetti extrapenali più favorevoli, come quelli che l'ordinamento rispettivamente fa derivare dal giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione nei giudizi di danno (artt. 651 e 652 cod. proc. pen.) o in altri giudizi civili o amministrativi (art. 654 cod. proc. pen.) e dal giudicato di assoluzione nei giudizi disciplinari (art. 653 cod. proc. pen.) (Sez. VI, 30 marzo 1995, n. 6989, Stella, m. 201953) (...) Insomma, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'impugnazione, per essere ammissibile, deve tendere alla eliminazione della lesione di un diritto o di un interesse giuridico dell'impugnante, non essendo prevista la possibilità di proporre un'impugnazione che si risolva in una mera pretesa teorica che miri alla sola esattezza giuridica della decisione, che di per sé non sarebbe sufficiente a integrare il vantaggio pratico in cui si compendia l'interesse normativamente stabilito che sottende l'impugnazione di ogni provvedimento giurisdizionale (Sez. Un., 13 dicembre 1995, Timpani, cit.)». Sicché è inammissibile il ricorso per cassazione che tende soltanto al mutamento della qualificazione giuridica del fatto senza incidere sul contesto del dispositivo perché l'interesse alla proposizione della impugnazione deve essere concreto e rilevante, non potendosi lo stesso individuare nella pretesa di una formale applicazione della legge (Sez. 5, n. 28600 del 07/04/2017, Rv. 270246 - 01; Sez. 1, n. 18849 del 09/02/2016, Rv. 266887 - 01; Sez. 6, n. 41003 del 07/01/2015, Rv. 264762 - 01; Sez. 6, n. 24608 del 02/04/2015, Rv. 264166 - 01; nel senso che l'interesse dell'imputato ad impugnare l'errata qualificazione giuridica del fatto non si presta, invece, ad una affermazione di principio, dovendo essere accertato di volta in volta in relazione ai possibili esiti della impugnazione, cfr. Sez. U, n. 5 de. 19/01/2000, Neri, Rv. 215826 - 01); 3.6.deve essere escluso, pertanto, un interesse concreto del ricorrente a un provvedimento (la qualificazione del fatto in termini di lieve entità) cui non consegua automaticamente il riacquisto della libertà (cfr., sul punto, Sez. U, n. 26350 del 24/04/2002, Rv. 221657 - 01); 3.7.il pericolo di recidiva è stato desunto con ragionamento non manifestamente illogico (anche) dalla tardiva ammissione del fatto, ammissione la cui valutazione come "opportunistica" sfugge al sindacato della Corte di cassazione, non essendo affatto precluso al giudice della cautela ritenere la tardività della confessione quale sintomo di non effettiva resipiscenza, tenuto altresì conto del fatto (pure valorizzato dal Tribunale del riesame) che lo sforzo finanziario sostenuto per l'acquisto della sostanza (euro 2.500) non è certamente modesto anche da parte di chi può contare su redditi di lecita provenienza (la cui natura cospicua è solo genericamente dedotta), ciò che lascia di per sé ragionevolmente (e dunque non insindacabilmente) ritenere una certa professionalità nel reato. P.Q.M. Rigetta il ricor
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