CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 marzo 2023
Cassazione n. 07705/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10727/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], CAPORALE Elena, STRANO [OSCURATO:PERSONA], COLOMBO Arianna, BELOTTI Alessandra e [OSCURATO:PERSONA] Iolanda, domiciliate presso l’indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL], dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende per procure speciali allegate in calce al ricorso; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’[OSCURATO:PERSONA] E RICERCA,in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legisin Roma via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentato e difeso ex lege; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1307/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 4/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/3/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato il difensore delle ricorrenti ha depositato breve memoria per dichiarare che «non si insiste per l’accoglimento della Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.10727/2019 Cron. Rep. Ud.02/03/2023 CC– Aula B domanda», data la sopravvenuta carenza di interesse ad agire determinata dagli interventi normativi successivi al deposito del ricorso che hanno previsto concorsi anche straordinari per l’ingresso in ruolo; rilevato che il difensore ha altresì prodotto dichiarazioni di rinuncia al ricorso sottoscritte da tutte le ricorrenti e notificate al controricorrente, dichiarando a sua volta di rinunciare al ricorso; ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto; ritenuto, quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, che –pur in mancanza di accettazione delle rinunce ai fini dell’art. 391, comma 4, c.p.c. – l’esito del giudizio determinato dalla spontanea desistenza per fatti sopravvenuti giustifica la compensazione, anche in mancanza di diversa istanza da parte del Ministero controricorrente successiva alla notificazione dell’atto abdicativo; dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115 del 2002, posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione; P.Q.M. la Corte dichiara l’estinzione del processo e compensa le spese del presente gi