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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30077/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Catania, con sentenza in data 8 giugno 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Catania, in data 12 maggio 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna di questi per il reato di cui agli artt. 56 e 628, secondo comma, cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, con riferimento all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il delitto di tentata rapina impropria lui ascritto, sulla base dell'assenza della previa sottrazione della res, risulta manifestamente infondato, in quanto palesemente contrastante con la giurisprudenza della Corte di cassazione (per tutte, Sez.

U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153- 01). • Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Catania, con sentenza in data 8 giugno 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Catania, in data 12 maggio 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna di questi per il reato di cui agli artt. 56 e 628, secondo comma, cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, con riferimento all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il delitto di tentata rapina impropria lui ascritto, sulla base dell'assenza della previa sottrazione della res, risulta manifestamente infondato, in quanto palesemente contrastante con la giurisprudenza della Corte di cassazione (per tutte, Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153- 01). • Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 30077/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris