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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 05742/2022

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ott,s5a [OSCURATO:PERSONA] 1.Col provvedimento impugnato la Corte di Appello di Salerno, decidendo in sede di rinvio all'esito dell'annullamento parziale di questa Corte di Cassazione, ha revocato la confisca disposta nei confronti del proposto [OSCURATO:PERSONA] relativamente allo slargo adibito a parcheggio insistente sulla particella n. 680 e ha dichiarato inammissibile le ulteriori richieste difensive. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo la nullità del decreto per violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), codice di rito.

Si lamenta che la corte territoriale abbia assolto a quanto disposto con la sentenza di annullamento di questa Corte del 25.2.2020 solo in parte, avendo omesso di provvedere alla revoca della confisca e quindi alla restituzione dei seguenti spazi: 1) quello corrispondente alla porzione dello stradone di ingresso che, pur collocandosi per la quasi totalità sulla particella n. 570, deborda in quella n. 680 per una piccola parte, in prossimità della prima curva del viale, 2) quello corrispondente, all'epoca della realizzazione dell'agriturismo, al solarium della piscina, ma oggi sostituito da un orto.

Ciò, nonostante si tratti di zone non interessate da una reale trasformazione edilizia ma solo da un temporaneo asservimento che esclude la venuta in essere di una effettiva pertinenzialità.

D'altronde la stessa sentenza di annullamento pronunciata da questa Corte aveva legittimato la confisca della sola unità immobiliare, posto che questo è l'unico bene che viene indicato nelle "entità ulteriori" non interessate dall'annullamento (cfr. la pronuncia di annullamento a pag. 6).

3. [OSCURATO:PERSONA] presso questa Corte ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.Ed invero, questa Corte aveva annullato il precedente provvedimento della corte territoriale limitatamente allo spazio adibito a parcheggio aggiuntivo, osservando che non risultava realizzata sul relativo terreno - secondo i contenuti della stessa decisione oggetto di annullamento - alcuna reale trasformazione di tipo edilizio sul terreno, ma solo un temporaneo asservimento di uno spazio, circostanza che esclude la venuta in essere di una effettiva pertinenzialità di tale area rispetto alla struttura agrituristica già oggetto di confisca; questa Corte nell'affermare ciò í cita la giurisprudenza di legittimità (prima tra tutte, Sez. 1, Sentenza n. 33479 del 04/07/2007, rv. 237448 - 01) in tema di confisca <<aggiuntiva», che presuppone innanzitutto che sul bene, preesistente, lecitamente acquisito, siano intervenute delle addizioni, delle trasformazioni funzionalmente ricollegate al bene principale - nel caso di specie il complesso agrituristico è stato confiscato in quanto realizzato con provvista illecita su terreno preesistente; in particolare si è richiamato il principio secondo cui il sequestro e la successiva confisca non possono indiscriminatamente colpire tutti i beni di coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione, bensì solo quelli che si ha motivo di ritenere frutto di attività illecite o che ne costituiscano il reimpiego.

Ne consegue che nelle ipotesi in cui il reimpiego del denaro, proveniente da fonte sospetta di illiceità penale, avvenga mediante addizioni, accrescimenti, trasformazioni o miglioramenti di beni già nella disponibilità del soggetto medesimo, in virtù di pregresso acquisto del tutto giustificato da dimostrato titolo lecito, il provvedimento ablativo deve essere rispettoso del generale principio di equità e, per non contrastare il principio costituzionale di cui all'art. 42 Cost., non può coinvolgere il bene nel suo complesso, ma, nell'indispensabile contemperamento delle generali esigenze di prevenzione e difesa sociale con quelle private della garanzia della proprietà tutelabile, deve essere limitato soltanto al valore del bene medesimo, proporzionato all'incremento patrimoniale per il reimpiego in esso effettuato di profitti illeciti.

Il che si realizza mediante la confisca della quota ideale del bene, rapportata al maggior valore assunto per effetto del reimpiego e valutata al momento della confisca medesima; con la precisazione che però - come ribadito da Sez. 2, n. 27933 del 15/03/2019, Rv. 276211 - 01 - la confisca può anche riguardare il bene nella sua interezza nel caso in cui le addizioni o trasformazioni abbiano natura e valore preminente, tale da non consentire una effettiva separazione di distinti valori pro-quota.

La sentenza di annullamento ha, altresì, esplicitamente affermato che in relazione alle altre entità, rispetto alle quali pure era stata formulata doglianza nell'interesse del Cuozzo, non fosse configurabile, invece, alcuna violazione di legge, avendo in relazione ad esse la corte di appello espresso adeguata e non apparente motivazione, non rivedibile nella sede di legittimità anche in rapporto ai limiti ontologici del ricorso (che, come è noto, non include il vizio di motivazilone ma la sola violazione di legge, intendendosi per tale la mera apparenza della motivazione).Essa ha nondimeno precisato che il ricorrente in ordine a tale punto della decisione ha introdotto, nella parte non in fatto e dunque esaminabile del ricorso, argomenti non accoglibili in diritto e relativi al possibile mutamento, nel corso del tempo, della destinazione del bene, spiegando che ciò che rileva non è la destinazione attuale della unità immobiliare (posto che in assenza di iniziale sequestro la stessa è peraltro rimasta di fatto nella disponibilità del Cuozzo), né l'assenza di un titolo abilitativo alla edificazione (ben potendo la confisca riguardare unità abusive), quanto l'avvenuta realizzazione dell'opera in coincidenza col periodo di pericolosità del Cuozzo e la sua iniziale destinazione - congruamente ricostruita in fatto - alle esigenze di funzionalità del complesso agrituristico, posto che ciò che rileva a fini di confisca di prevenzione è, per l'appunto, il recupero per l'intero dell'investimento di risorse illecite. 1.2.Ciò posto, si deve ritenere che, diversamente da quanto assume il ricorrente, la Corte di Appello di Salerno nel decidere in sede di rinvio di revocare la confisca esclusivamente con riferimento all'area adibita a parcheggio si sia attenuta al dictum contenuto nella sentenza di annullamento, rilevando come essa non fosse stata interessata da una effettiva trasformazione edilizia funzionale alla struttura agrituristica; e, stando allo stesso chiaro tenore della pronuncia di annullamento, null'altro avrebbe dovuto valutare il giudice territoriale, avendo questa Corte, esprimendosi nei termini suindicati, e per come si evince dal complesso della motivazione della sua pronuncia, inteso chiudere il discorso con riferimento alle ulteriori entità (rispetto all'area adibita a solarium, questa Corte, ha in particolare affermato l'irrilevanza della diversa successiva destinazione della stessa - qui nuovamente ribadita dal ricorrente e posta a base della reiterata censura - , mentre rispetto al resto vi è, evidentemente, il richiamo alla non scindibilità pro-quota del bene nel caso di addizioni di natura e valore preminente, con la precisazione finale che ciò che rileva è la destinazione del bene alle esigenze di funzionalità del complesso agrituristico, "posto che ciò che rileva ai fini di confisca di prevenzione è per l'appunto il recupero per l'intero dell'investimento di risorse illecite").

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ott,s5a [OSCURATO:PERSONA] 1.Col provvedimento impugnato la Corte di Appello di Salerno, decidendo in sede di rinvio all'esito dell'annullamento parziale di questa Corte di Cassazione, ha revocato la confisca disposta nei confronti del proposto [OSCURATO:PERSONA] relativamente allo slargo adibito a parcheggio insistente sulla particella n. 680 e ha dichiarato inammissibile le ulteriori richieste difensive. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo la nullità del decreto per violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), codice di rito. Si lamenta che la corte territoriale abbia assolto a quanto disposto con la sentenza di annullamento di questa Corte del 25.2.2020 solo in parte, avendo omesso di provvedere alla revoca della confisca e quindi alla restituzione dei seguenti spazi: 1) quello corrispondente alla porzione dello stradone di ingresso che, pur collocandosi per la quasi totalità sulla particella n. 570, deborda in quella n. 680 per una piccola parte, in prossimità della prima curva del viale, 2) quello corrispondente, all'epoca della realizzazione dell'agriturismo, al solarium della piscina, ma oggi sostituito da un orto. Ciò, nonostante si tratti di zone non interessate da una reale trasformazione edilizia ma solo da un temporaneo asservimento che esclude la venuta in essere di una effettiva pertinenzialità. D'altronde la stessa sentenza di annullamento pronunciata da questa Corte aveva legittimato la confisca della sola unità immobiliare, posto che questo è l'unico bene che viene indicato nelle "entità ulteriori" non interessate dall'annullamento (cfr. la pronuncia di annullamento a pag. 6). 3. [OSCURATO:PERSONA] presso questa Corte ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.Ed invero, questa Corte aveva annullato il precedente provvedimento della corte territoriale limitatamente allo spazio adibito a parcheggio aggiuntivo, osservando che non risultava realizzata sul relativo terreno - secondo i contenuti della stessa decisione oggetto di annullamento - alcuna reale trasformazione di tipo edilizio sul terreno, ma solo un temporaneo asservimento di uno spazio, circostanza che esclude la venuta in essere di una effettiva pertinenzialità di tale area rispetto alla struttura agrituristica già oggetto di confisca; questa Corte nell'affermare ciò í cita la giurisprudenza di legittimità (prima tra tutte, Sez. 1, Sentenza n. 33479 del 04/07/2007, rv. 237448 - 01) in tema di confisca <<aggiuntiva», che presuppone innanzitutto che sul bene, preesistente, lecitamente acquisito, siano intervenute delle addizioni, delle trasformazioni funzionalmente ricollegate al bene principale - nel caso di specie il complesso agrituristico è stato confiscato in quanto realizzato con provvista illecita su terreno preesistente; in particolare si è richiamato il principio secondo cui il sequestro e la successiva confisca non possono indiscriminatamente colpire tutti i beni di coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione, bensì solo quelli che si ha motivo di ritenere frutto di attività illecite o che ne costituiscano il reimpiego. Ne consegue che nelle ipotesi in cui il reimpiego del denaro, proveniente da fonte sospetta di illiceità penale, avvenga mediante addizioni, accrescimenti, trasformazioni o miglioramenti di beni già nella disponibilità del soggetto medesimo, in virtù di pregresso acquisto del tutto giustificato da dimostrato titolo lecito, il provvedimento ablativo deve essere rispettoso del generale principio di equità e, per non contrastare il principio costituzionale di cui all'art. 42 Cost., non può coinvolgere il bene nel suo complesso, ma, nell'indispensabile contemperamento delle generali esigenze di prevenzione e difesa sociale con quelle private della garanzia della proprietà tutelabile, deve essere limitato soltanto al valore del bene medesimo, proporzionato all'incremento patrimoniale per il reimpiego in esso effettuato di profitti illeciti. Il che si realizza mediante la confisca della quota ideale del bene, rapportata al maggior valore assunto per effetto del reimpiego e valutata al momento della confisca medesima; con la precisazione che però - come ribadito da Sez. 2, n. 27933 del 15/03/2019, Rv. 276211 - 01 - la confisca può anche riguardare il bene nella sua interezza nel caso in cui le addizioni o trasformazioni abbiano natura e valore preminente, tale da non consentire una effettiva separazione di distinti valori pro-quota. La sentenza di annullamento ha, altresì, esplicitamente affermato che in relazione alle altre entità, rispetto alle quali pure era stata formulata doglianza nell'interesse del Cuozzo, non fosse configurabile, invece, alcuna violazione di legge, avendo in relazione ad esse la corte di appello espresso adeguata e non apparente motivazione, non rivedibile nella sede di legittimità anche in rapporto ai limiti ontologici del ricorso (che, come è noto, non include il vizio di motivazilone ma la sola violazione di legge, intendendosi per tale la mera apparenza della motivazione).Essa ha nondimeno precisato che il ricorrente in ordine a tale punto della decisione ha introdotto, nella parte non in fatto e dunque esaminabile del ricorso, argomenti non accoglibili in diritto e relativi al possibile mutamento, nel corso del tempo, della destinazione del bene, spiegando che ciò che rileva non è la destinazione attuale della unità immobiliare (posto che in assenza di iniziale sequestro la stessa è peraltro rimasta di fatto nella disponibilità del Cuozzo), né l'assenza di un titolo abilitativo alla edificazione (ben potendo la confisca riguardare unità abusive), quanto l'avvenuta realizzazione dell'opera in coincidenza col periodo di pericolosità del Cuozzo e la sua iniziale destinazione - congruamente ricostruita in fatto - alle esigenze di funzionalità del complesso agrituristico, posto che ciò che rileva a fini di confisca di prevenzione è, per l'appunto, il recupero per l'intero dell'investimento di risorse illecite. 1.2.Ciò posto, si deve ritenere che, diversamente da quanto assume il ricorrente, la Corte di Appello di Salerno nel decidere in sede di rinvio di revocare la confisca esclusivamente con riferimento all'area adibita a parcheggio si sia attenuta al dictum contenuto nella sentenza di annullamento, rilevando come essa non fosse stata interessata da una effettiva trasformazione edilizia funzionale alla struttura agrituristica; e, stando allo stesso chiaro tenore della pronuncia di annullamento, null'altro avrebbe dovuto valutare il giudice territoriale, avendo questa Corte, esprimendosi nei termini suindicati, e per come si evince dal complesso della motivazione della sua pronuncia, inteso chiudere il discorso con riferimento alle ulteriori entità (rispetto all'area adibita a solarium, questa Corte, ha in particolare affermato l'irrilevanza della diversa successiva destinazione della stessa - qui nuovamente ribadita dal ricorrente e posta a base della reiterata censura - , mentre rispetto al resto vi è, evidentemente, il richiamo alla non scindibilità pro-quota del bene nel caso di addizioni di natura e valore preminente, con la precisazione finale che ciò che rileva è la destinazione del bene alle esigenze di funzionalità del complesso agrituristico, "posto che ciò che rileva ai fini di confisca di prevenzione è per l'appunto il recupero per l'intero dell'investimento di risorse illecite"). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa d
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