CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 ottobre 2026
Cassazione n. 26317/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 I.N.A.I.L. – [OSCURATO:PERSONA] L’ASSICURAZIONE3526 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]';- controricorrente -avverso la sentenza n. 104/2021 della CORTE D’APPELLO diTORINO, depositata il 29/03/2021 R.G.N. 244/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24746/2021 Numero di raccolta generale 26317/2026Numero sezionale 3529/2026 Data pubblicazione 06/10/20261. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Torino harespinto il gravame proposto dalla società cooperativa socialeXENIA, che gestisce alcune case di riposo, avverso la sentenzadi primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta dallastessa cooperativa nei confronti dell’Inail contro i provvedimentidi variazione dei rapporti assicurativi comunicati dall’[OSCURATO:PERSONA] indata 25 gennaio 2016 (attuati a decorrere dal 12 maggio 2010),nonché l’avviso bonario e l’invito a regolarizzare i comunicati il29 settembre 2016 e il 31 ottobre 2016, con cui l’Inail avevaavanzato la pretesa di pagamento di 143.436,05 euro a titolo dipremi assicurativi e sanzioni derivanti dalle citate variazioni.2. Avverso detta pronuncia la cooperativa Xenia ha propostoricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’Inail ha resistitomediante controricorso.3. All’esito della camera di consiglio del 16 settembre 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., è denunciata la violazione e falsaapplicazione degli artt. 4 e 6 del d.m. 12 dicembre 2000(recante le nuove tariffe e premi per l’assicurazione contro gliinfortuni sul lavoro e le malattie professionali), dell’art. 115,secondo comma, c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 421 c.p.c.,per avere la Corte d’appello ritenuto corretta la decisionedell’Inail, adottata sulla scorta degli accertamenti effettuati converbale ispettivo dell’11 novembre 2015, di applicare alpersonale sanitario la voce di tariffa 0311 e al personale di- 2 -Numero registro generaales s24i7s4t6e/2n02z1a la voce di tariffa 0312, in luogo dNeulmlae rsoo dlai ravcoccoelt ad gi enerale 26317/2026Numero sezionale 3529/2026 Data pubblicazione 06/10/2026tariffa relativa alla lavorazione principale.2. Con il secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 11, comma 1, dell’art. 16, comma 2, lett.a), e dell’art. 29, comma 1, del d.m. 12 dicembre 2000, nonchédegli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell’art. 12, comma 3, del d.P.R.n. 1124 del 1965, per avere la Corte d’appello disatteso il motivodi gravame a mezzo del quale la cooperativa aveva censuratol’operato dell’Inail che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovosistema tariffario di cui al d.m. del 12 dicembre 2000, avevaapplicato la voce di tariffa 0311 in maniera uniforme.3. In via preliminare deve rilevarsi che mediante nota del 16giugno 2026, depositata il giorno seguente, i difensori di partericorrente hanno dichiarato che la cooperativa ricorrente haaderito alla definizione agevolata della cartella/avviso n.13820200001430547000, concernente la medesima pretesacreditoria dell’[OSCURATO:PERSONA] oggetto del presente giudizio,confermando di rinunciare al presente giudizio e insistendoaffinché sia dichiarata l’estinzione del giudizio, concompensazione integrale delle spese di lite.Alla citata nota è allegata la documentazione diretta acomprovare quanto dedotto, e cioè: a) la cartella di pagamentosopra menzionata relativa alle somme dovute all’Inail a titolo dipremi assicurativi per diverse annualità; b) la comunicazionedell’Agenzia delle Entrate Riscossione relativa alle sommedovute a seguito della presentazione della dichiarazione diadesione alla definizione agevolata ex lege n. 197 del 2022; c)dichiarazione di adesione alla definizione agevolata contenentel’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto icarichi cui si riferisce la dichiarazione medesima.- 3 -Numero registro gener4ale. 24N74o6n/2 02p1uò essere dichiarata l’estinzione del Nguimudeirzoi od i ara nccoorlmtaa g enerale 26317/2026Numero sezionale 3529/2026 Data pubblicazione 06/10/2026dell’art. 1, comma 236, della l. n. 197 del 2022, dal momentoche tale esito postula la prova dell’effettivo perfezionamentodella definizione, la quale a sua volta implica la dimostrazionedell’avvenuto pagamento della prima o dell’unica rata dellesomme dovute. Così dispone, infatti, l’art. 12bis, comma 1, deld.l. n. 84 del 2025, convertito in l. n. 108 del 2025, secondo cui«Il secondo periodo del comma 236 dell’articolo 1 della legge29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che …l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con ilversamento della prima o unica rata delle somme dovute e chel’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietropresentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate– Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza,da parte dell’ente impositore, della dichiarazione prevista dallostesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 edella comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 241, dellamedesima legge n. 197 del 2022 o dall’articolo 3-bis, comma 2,lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e delladocumentazione attestante il versamento della prima o unicarata».In questo senso si sono espresse le Sezioni Unite di questaCorte, secondo le quali, in forza della norma di interpretazioneautentica di cui all’art. 12bis del d.l. n. 84 del 2025, conv. in l.n. 108 del 2025, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi adoggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alladefinizione agevolata di cui al comma 235 dell’art. 1 della l. n.197 del 2022 e di cui al comma 1 dell’art. 3bis del d.l. n. 202del 2024, convertito con modificazioni dalla l. n. 15 del 2025(c.d. rottamazione-quater), l’effettivo perfezionamento delladefinizione si realizza con il versamento della prima o unica rata- 4 -Numero registro generdalee 2ll4e74 6/s20o2m1 me dovute e l’estinzione è dichiaNruamtae rod dail ragcicuodltiace g enerale 26317/2026Numero sezionale 3529/2026 Data pubblicazione 06/10/2026d’ufficio dietro presentazione – da parte del debitore odell’Agenzia delle Entrate Riscossione che sia parte nel giudizioovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore – delladichiarazione di adesione, di cui al medesimo comma 235, dellacomunicazione di ammissione e determinazione del dovuto daparte del concessionario, ex art. 1, comma 241, della medesimal. n. 197 del 2022 o dall’art. 3bis, comma 2, lettera c), del citatod.l. n. 202 del 2024, e della documentazione attestante ilversamento della prima o unica rata (v. Cass., Sez. Un., n. 5889del 2026).5. Tuttavia, deve ritenersi che l’atto in questione, comunicatoalle parti costituite (l’art. 390, secondo comma, c.p.c., comesostituito dall’art. 3, comma 28, lett. m, del d.lgs. n. 149 del2010, è applicabile anche al presente giudizio ai sensi dell’art.35, comma 6, dello stesso d.lgs.), valga comunque qualerinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., tenuto conto del suo tenoretestuale e considerato che, per produrre i propri effetti, larinuncia non richiede l’accettazione della controparte (v. Cass.n. 10140 del 2020, Cass. n. 3971 del 2015 e Cass. n. 9857 del2011).6. In mancanza di accettazione, occorre provvedere sulle spese,la cui regolamentazione è soggetta al potere attribuito a questaCorte dall’art. 391, secondo comma, c.p.c., esercitabile con ilsolo limite di non far gravare sulla parte resistente il costodell’attività processuale svolta (cfr. Cass. n. 30148 del 2025, alpunto 2.1 del “considerato in diritto”, ove si puntualizza chel’indicato potere si sottrae alla necessità di osservare comeregola i principi emergenti dalle disposizioni sulle speseprocessuali dagli artt. 91 e 92 c.p.c., basate sulla regola-cardinedella soccombenza e sulle sue possibili deroghe).- 5 -Numero registro generale 24746/2021 Numero di raccolta generale 26317/2026Numero sezionale 352N9/2e0l2l6a specie, le spese possono essere compensate peDra tian tpeurbob,l icazione 06/10/2026giacché la questione oggetto della presente controversia (cioèl’individuazione della voce di tariffa applicabile alle attività,sanitaria e assistenziale, svolte dal personale operanteall’interno delle residenze sanitarie assistenziali) è stataesaminata da questa Corte solo in epoca successiva alla notificadel ricorso (v. Cass. n. 10114 e 10206 del 2022).7. La pronuncia di estinzione del giudizio esclude l’applicabilitàdell’art. 13, comma 1quater, del decreto del Presidente dellaRepubblica 30 maggio 2002, n. 115, circoscritta alle ipotesid’integrale rigetto o di declaratoria di inammissibilità o diimprocedibilità del ricorso (v. Cass. n. 35013 e 23509 del 2025). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 settembre2026La PresidenteGabriella Marchese- 6 -