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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2021

Cassazione n. 40133/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. - La Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata, alla pena di mesi tre di arresto e € 17.000 di ammenda, per i reati di cui agli artt. 44 lett. c) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 93- 95, d.P.R. 380 del 2001, art. 181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004, accertati il 05/05/2016, per avere realizzato una struttura con tubolari in ferro di mq. 40, con copertura in pannelli termosaldati in mancanza di permesso a costruire e in violazione delle norme antisismiche e in zona di notevole interesse pubblico in assenza di autorizzazione ex art. 146.

2. - Avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo: la violazione di legge processuale ex art. 181, 601 comma 3 cod.proc.pen.

Nullità per mancato rispetto dei termini a comparire nel giudizio di appello. [OSCURATO:PERSONA]

3. - Il ricorso è inammissibile perché basato su doglianza manifestamente infondata.

Risulta, contrariamente all'assunto difensivo, che l'udienza del giudizio di appello, del 26/10/2020, era stata rinviata per diversa composizione del collegio giudicante e a quell'udienza la difensa, presente, non aveva eccepito il mancato rispetto dei termini a comparire tenuto conto della notificazione all'imputata del decreto di giudizio di appello al 13/10/2020 per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

L'udienza era stata rinviata al 4/02/2021, nella quale la difensa solleva l'eccezione di nullità per mancato rispetto dei termini a comparire.

4. Trova applicazione, quanto al caso in esame, il principio affermato secondo cui in tema di impugnazioni, nel caso in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601 cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di sessanta giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato, spettando al primo la rappresentanza del proprio assistito (da Sez. 5, n. 8896 del 18/01/2021, Mottarlini, Rv. 281136 - 01).

Consegue la manifesta infondatezza del motivo di ricorso che conduce all'inammissibilità del ricorso nel quale non può essere dichiarata la prescrizione del reato maturata (il 05/05/2021) dopo la pronuncia della sentenza impugnata. 5.11 ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 sett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. - La Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata, alla pena di mesi tre di arresto e € 17.000 di ammenda, per i reati di cui agli artt. 44 lett. c) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 93- 95, d.P.R. 380 del 2001, art. 181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004, accertati il 05/05/2016, per avere realizzato una struttura con tubolari in ferro di mq. 40, con copertura in pannelli termosaldati in mancanza di permesso a costruire e in violazione delle norme antisismiche e in zona di notevole interesse pubblico in assenza di autorizzazione ex art. 146. 2. - Avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo: la violazione di legge processuale ex art. 181, 601 comma 3 cod.proc.pen. Nullità per mancato rispetto dei termini a comparire nel giudizio di appello. [OSCURATO:PERSONA] 3. - Il ricorso è inammissibile perché basato su doglianza manifestamente infondata. Risulta, contrariamente all'assunto difensivo, che l'udienza del giudizio di appello, del 26/10/2020, era stata rinviata per diversa composizione del collegio giudicante e a quell'udienza la difensa, presente, non aveva eccepito il mancato rispetto dei termini a comparire tenuto conto della notificazione all'imputata del decreto di giudizio di appello al 13/10/2020 per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. L'udienza era stata rinviata al 4/02/2021, nella quale la difensa solleva l'eccezione di nullità per mancato rispetto dei termini a comparire. 4. Trova applicazione, quanto al caso in esame, il principio affermato secondo cui in tema di impugnazioni, nel caso in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601 cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di sessanta giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato, spettando al primo la rappresentanza del proprio assistito (da Sez. 5, n. 8896 del 18/01/2021, Mottarlini, Rv. 281136 - 01). Consegue la manifesta infondatezza del motivo di ricorso che conduce all'inammissibilità del ricorso nel quale non può essere dichiarata la prescrizione del reato maturata (il 05/05/2021) dopo la pronuncia della sentenza impugnata. 5.11 ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 sett
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