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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25826/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 643-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Messina, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Palermo, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrenti - nonchécontro Ric. 2018 n. 00643 sez.

S2 -ud. 28-10-2022 - 2 - [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Palermo, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale è rappresentat a e difes a giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 690/2016 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 21/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], qualiproprietari del lotto 14 e, a loro dire, (i soli fratelli [OSCURATO:PERSONA] quali eredi della propria madre) proprietari per intervenuta usucapione del lotto 13 , compresi nella lottizzazione [OSCURATO:SOCIETA] nel comune di Piraino, convennero in giudizio, nel 2002, Rosario e [OSCURATO:PERSONA] nudi proprietari del confinante lotto 17 e la loro madre [OSCURATO:PERSONA] quale usufruttuaria, lamentando – per quel che qui ancora rileva –che la costruzione edificata su questo lotto fosse stata realizzata ad una distanza inferiore a 5 metri dai confini della loro proprietàe chiedendo in conseguenza l’arretramento.

Nella contumacia di Rosario e [OSCURATO:PERSONA],istruita la causa con c.t.u., il Tribunale di Patti, con sentenza n. 242/2007, in accoglimento della domanda dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e delle loro coniugi, dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti dell’usufruttuaria Ric. 2018 n. 00643 sez.

S2 -ud. 28-10-2022 - 3 - [OSCURATO:PERSONA] perché deceduta in corso di causa e accertata la violazione delle distanze, condannò Rosario e [OSCURATO:PERSONA] ad arretrare la costruzione, mediante demolizione della porzione posta a distanza inferiore di cinque metri dai confini dei lotti 13 e 14, compensando le spese.

2. Con sentenza n. 690/2016,la Corte d’Appello di Messina, in parziale accoglimento dell’appello di Rosario e [OSCURATO:PERSONA], limitò l’ordine di arretramento della costruzione soltanto rispetto al confine del lotto 14, confermando la compensazione delle spese; nel giudizio di gravame erano intervenuti [OSCURATO:PERSONA] quale erede dell’usufruttuaria e la [OSCURATO:SOCIETA]. dichiara ndosi proprietaria del lotto 17, ad essa conferito nel 1997 , prima della trasformazione in società di capitali, e facendo presente che il relativo atto era stato trascritto soltanto nel 2005, dopo la citazione in giudizio dei danti causa.

La Corte d’appello escluse la legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] perché l’usufrutto del lotto 17 di cui la dante causa [OSCURATO:PERSONA] era titolare si era estinto con la morte di quest’ultima ; rilevò che la trascrizione successiva alla citazione dell’atto di conferimento rilevava unicamente sul piano dell’opponibilità agli attori appellati, i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e le loro mogli, ma non escludeva la legittimità dell’intervento della societàCalanovella.

Quanto alla violazione delle distanze, limitò l’ordine di arretramento perché non risultava prova dell’intervenuto acquisto per usucapione da parte degli attori del lotto 13: mancava, infatti, una sentenza che avesse riconosciuto l’usucapione, non risultando evidentemente rilevante la dichiarazione di riconoscimento asseritamente rilasciata dalla proprietaria del lotto 13 [OSCURATO:PERSONA], peraltro neppure allegata inprimo grado.

Ric. 2018 n. 00643 sez.

S2 -ud. 28-10-2022 - 4 -

3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi; Rosario e [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. si sono difesi con separati controricorsi; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente deve rigettarsi l’eccezione diinammissibilità del controricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. ( sollevata nella memoria dai ricorrenti per difetto di prova della qualità di legale rappresentante della società di colui che ha rilasciato la procura speciale): per giurisprudenza consolidata, la procura alle liti rilasciata da persona chiaramente identificabile, che abbia dichiarato la propria qualità di legale rappresentante dell'ente costituito in giudizio, è valida, incombendo su chi nega tale qualità l'onere di fornire la prova contraria; il potere rappresentativo deriva infatti da un atto soggetto a pubblicità legale e non spetta a colui che abbia rilasciato la procura fornirne la prova, ma alla parte che ne contesti i poteri l'onere di dimostrarne l'inesistenza (Cass. Sez. 6 - 3, n. 8987 del 15/05/2020 con numerosi richiamigiurisprudenziali conformi).

1. Con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentato, in riferimento al n. 4 e al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.,la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la Corted’Appello omesso l’esame dell’eccezione di carenza di legittimazione ad impugnare di Rosario e [OSCURATO:PERSONA], per essere stata conferita in società la proprietà del lotto 17.

1.1. Il motivo è infondato.

Deve premettersi, in diritto, cheil mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale (nella specie, il difetto di legittimazione ad impugnare) non è suscettibile di dar luogo al vizio Ric. 2018 n. 00643 sez.

S2 -ud. 28-10-2022 - 5 - di omissione di pronuncia, chesi configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può risolversi in un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 cod. proc. civ. se ed in quanto la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata(Cass. Sez. 6 - 2, n. 321 del 12/01/2016con richiami).

Nella specie, dunque, la Corte territoriale ha proprio esaminato e risolto in senso positivo (pag. 10 della sentenza) la questione della legittimazioneall’impugnazione di Rosario e [OSCURATO:PERSONA] in quanto soggettiche avevano partecipato al processo e destinatari dell’ordine di demolizione, legittimamente convenuti in giudizio perché alla data della citazione l’atto di conferimento del lotto in favore della società non era ancora trascritto e, perciò, non era opponibile agli attori.

La tesi dei ricorrenti porterebbe oltretutto a conseguenze aberranti perché mira a precludere il diritto di impugnazione proprio ai soggetti individuati come convenuti e destinatari di una pronuncia di condanna.

2. Con il terzo motivo, che deve essere trattato con precedenza per ordine logico, i ricorrenti hanno sostenuto, ancora una volta in riferimento al n. 4 e al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 873 cod. civ. e 21 del P.R.G. del Comune di Piraino per non avere la Corte territoriale valutatol’atto di acquisto di porzioni del lotto 13 non oggetto della domanda di usucapione – prodotto in allegato alla comparsa di costituzione in grado di appello – e il contenuto della comparsa di risposta di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di usucapione nella parte in cui contiene il riconoscimento dell’intervenuta usucapione; non avrebbe pure considerato che essi erano legittimati in quanto proprietari di un lotto a chiedere il rispetto delle distanze impostea tutte le costruzioni della lottizzazione e che in Ric. 2018 n. 00643 sez.

S2 -ud. 28-10-2022 - 6 - ogni caso il giudizio di usucapione era in itinereed era stato dedotto il possesso del lotto.

2.1. Il motivo è infondato.

In disparte il rilievo dellatardiva produzione in appello di un atto del 2005, formatosi dunque in pendenza del giudizio di primo grado, va osservato che nella negatoria servitutis, l'attore, proponendosi quale proprietario e possessore della cosa, tende al riconoscimento della libertà del fondo contro qualsiasi pretesa di terzi che accampino diritti reali sulla cosa ed attentino al libero ed esclusivo godimento dell'immobile da parte sua; a tal fine, deve dare dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido(Cass. Sez. 2, n. 472 del 11/01/2017).

Deve perciò escludersi che sia legittimato ad agire per il rispetto delle distanze chi non sia proprietario finitimo del fondo su cui è stata eretta la costruzione in violazione; certamente, pertanto, la legittimazione non può conseguireall’essere proprietari di uno dei lott i della lottizzazione,anche non confinante , come preteso da i ricorrenti.

Quanto ai due fatti non valutati, la formulazione del ricorso preclude a questa Corte la possibilità di valutarne la decisività, atteso che i ricorrenti non hanno indicato se la asserita violazione delle distanze ricorre anche rispetto alla porzione del lotto 13 di cui hanno acquistato la proprietà , né, quanto al riconoscimento contenuto nell’atto giudiziario, se la dichiarazione sia stata resa anche dal proprietario oltre che dal difensore, perché le dichiarazioni di quest’ultimo, per sé sole, non potrebbe ro avere valenza di riconoscimento(cfr. Cass. Sez. 2, n. 7015 del 08/05/2012).

3. Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno infine prospettato , sempre in riferimento al n. 4 e al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. per averela Ric. 2018 n. 00643 sez.

S2 -ud. 28-10-2022 - 7 - Corte d’appello compensato le spese di giudizio, omettendo di esaminare la posizione delle parti e la soccombenza di ciascuna.

3.1. Anche questo motivo è infondato.

La Corte d’appello ha motivato la compensazione delle spese sulla sussistenza di soccombenza reciproca: per principio consolidato, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi.

4. Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna in solido dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali, liquidate in dispositivo in relazione all’indicato valore della causa, in favore di Rosario e [OSCURATO:PERSONA] quali unica parte processuale e di [OSCURATO:SOCIETA]..

Non vi è statuizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che non ha svolto difese.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali in favore di Rosario e [OSCURATO:PERSONA] quali unica parte processuale e di [OSCURATO:SOCIETA].., liquidandole per Ric. 2018 n. 00643 sez.

S2 -ud. 28-10-2022 - 8 - ciascuna parte in Euro 1.800,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 643-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Messina, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Palermo, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrenti - nonchécontro Ric. 2018 n. 00643 sez. S2 -ud. 28-10-2022 - 2 - [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Palermo, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale è rappresentat a e difes a giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 690/2016 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 21/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], qualiproprietari del lotto 14 e, a loro dire, (i soli fratelli [OSCURATO:PERSONA] quali eredi della propria madre) proprietari per intervenuta usucapione del lotto 13 , compresi nella lottizzazione [OSCURATO:SOCIETA] nel comune di Piraino, convennero in giudizio, nel 2002, Rosario e [OSCURATO:PERSONA] nudi proprietari del confinante lotto 17 e la loro madre [OSCURATO:PERSONA] quale usufruttuaria, lamentando – per quel che qui ancora rileva –che la costruzione edificata su questo lotto fosse stata realizzata ad una distanza inferiore a 5 metri dai confini della loro proprietàe chiedendo in conseguenza l’arretramento. Nella contumacia di Rosario e [OSCURATO:PERSONA],istruita la causa con c.t.u., il Tribunale di Patti, con sentenza n. 242/2007, in accoglimento della domanda dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e delle loro coniugi, dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti dell’usufruttuaria Ric. 2018 n. 00643 sez. S2 -ud. 28-10-2022 - 3 - [OSCURATO:PERSONA] perché deceduta in corso di causa e accertata la violazione delle distanze, condannò Rosario e [OSCURATO:PERSONA] ad arretrare la costruzione, mediante demolizione della porzione posta a distanza inferiore di cinque metri dai confini dei lotti 13 e 14, compensando le spese. 2. Con sentenza n. 690/2016,la Corte d’Appello di Messina, in parziale accoglimento dell’appello di Rosario e [OSCURATO:PERSONA], limitò l’ordine di arretramento della costruzione soltanto rispetto al confine del lotto 14, confermando la compensazione delle spese; nel giudizio di gravame erano intervenuti [OSCURATO:PERSONA] quale erede dell’usufruttuaria e la [OSCURATO:SOCIETA]. dichiara ndosi proprietaria del lotto 17, ad essa conferito nel 1997 , prima della trasformazione in società di capitali, e facendo presente che il relativo atto era stato trascritto soltanto nel 2005, dopo la citazione in giudizio dei danti causa. La Corte d’appello escluse la legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] perché l’usufrutto del lotto 17 di cui la dante causa [OSCURATO:PERSONA] era titolare si era estinto con la morte di quest’ultima ; rilevò che la trascrizione successiva alla citazione dell’atto di conferimento rilevava unicamente sul piano dell’opponibilità agli attori appellati, i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e le loro mogli, ma non escludeva la legittimità dell’intervento della societàCalanovella. Quanto alla violazione delle distanze, limitò l’ordine di arretramento perché non risultava prova dell’intervenuto acquisto per usucapione da parte degli attori del lotto 13: mancava, infatti, una sentenza che avesse riconosciuto l’usucapione, non risultando evidentemente rilevante la dichiarazione di riconoscimento asseritamente rilasciata dalla proprietaria del lotto 13 [OSCURATO:PERSONA], peraltro neppure allegata inprimo grado. Ric. 2018 n. 00643 sez. S2 -ud. 28-10-2022 - 4 - 3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi; Rosario e [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. si sono difesi con separati controricorsi; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente deve rigettarsi l’eccezione diinammissibilità del controricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. ( sollevata nella memoria dai ricorrenti per difetto di prova della qualità di legale rappresentante della società di colui che ha rilasciato la procura speciale): per giurisprudenza consolidata, la procura alle liti rilasciata da persona chiaramente identificabile, che abbia dichiarato la propria qualità di legale rappresentante dell'ente costituito in giudizio, è valida, incombendo su chi nega tale qualità l'onere di fornire la prova contraria; il potere rappresentativo deriva infatti da un atto soggetto a pubblicità legale e non spetta a colui che abbia rilasciato la procura fornirne la prova, ma alla parte che ne contesti i poteri l'onere di dimostrarne l'inesistenza (Cass. Sez. 6 - 3, n. 8987 del 15/05/2020 con numerosi richiamigiurisprudenziali conformi). 1. Con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentato, in riferimento al n. 4 e al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.,la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la Corted’Appello omesso l’esame dell’eccezione di carenza di legittimazione ad impugnare di Rosario e [OSCURATO:PERSONA], per essere stata conferita in società la proprietà del lotto 17. 1.1. Il motivo è infondato. Deve premettersi, in diritto, cheil mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale (nella specie, il difetto di legittimazione ad impugnare) non è suscettibile di dar luogo al vizio Ric. 2018 n. 00643 sez. S2 -ud. 28-10-2022 - 5 - di omissione di pronuncia, chesi configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può risolversi in un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 cod. proc. civ. se ed in quanto la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata(Cass. Sez. 6 - 2, n. 321 del 12/01/2016con richiami). Nella specie, dunque, la Corte territoriale ha proprio esaminato e risolto in senso positivo (pag. 10 della sentenza) la questione della legittimazioneall’impugnazione di Rosario e [OSCURATO:PERSONA] in quanto soggettiche avevano partecipato al processo e destinatari dell’ordine di demolizione, legittimamente convenuti in giudizio perché alla data della citazione l’atto di conferimento del lotto in favore della società non era ancora trascritto e, perciò, non era opponibile agli attori. La tesi dei ricorrenti porterebbe oltretutto a conseguenze aberranti perché mira a precludere il diritto di impugnazione proprio ai soggetti individuati come convenuti e destinatari di una pronuncia di condanna. 2. Con il terzo motivo, che deve essere trattato con precedenza per ordine logico, i ricorrenti hanno sostenuto, ancora una volta in riferimento al n. 4 e al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 873 cod. civ. e 21 del P.R.G. del Comune di Piraino per non avere la Corte territoriale valutatol’atto di acquisto di porzioni del lotto 13 non oggetto della domanda di usucapione – prodotto in allegato alla comparsa di costituzione in grado di appello – e il contenuto della comparsa di risposta di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di usucapione nella parte in cui contiene il riconoscimento dell’intervenuta usucapione; non avrebbe pure considerato che essi erano legittimati in quanto proprietari di un lotto a chiedere il rispetto delle distanze impostea tutte le costruzioni della lottizzazione e che in Ric. 2018 n. 00643 sez. S2 -ud. 28-10-2022 - 6 - ogni caso il giudizio di usucapione era in itinereed era stato dedotto il possesso del lotto. 2.1. Il motivo è infondato. In disparte il rilievo dellatardiva produzione in appello di un atto del 2005, formatosi dunque in pendenza del giudizio di primo grado, va osservato che nella negatoria servitutis, l'attore, proponendosi quale proprietario e possessore della cosa, tende al riconoscimento della libertà del fondo contro qualsiasi pretesa di terzi che accampino diritti reali sulla cosa ed attentino al libero ed esclusivo godimento dell'immobile da parte sua; a tal fine, deve dare dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido(Cass. Sez. 2, n. 472 del 11/01/2017). Deve perciò escludersi che sia legittimato ad agire per il rispetto delle distanze chi non sia proprietario finitimo del fondo su cui è stata eretta la costruzione in violazione; certamente, pertanto, la legittimazione non può conseguireall’essere proprietari di uno dei lott i della lottizzazione,anche non confinante , come preteso da i ricorrenti. Quanto ai due fatti non valutati, la formulazione del ricorso preclude a questa Corte la possibilità di valutarne la decisività, atteso che i ricorrenti non hanno indicato se la asserita violazione delle distanze ricorre anche rispetto alla porzione del lotto 13 di cui hanno acquistato la proprietà , né, quanto al riconoscimento contenuto nell’atto giudiziario, se la dichiarazione sia stata resa anche dal proprietario oltre che dal difensore, perché le dichiarazioni di quest’ultimo, per sé sole, non potrebbe ro avere valenza di riconoscimento(cfr. Cass. Sez. 2, n. 7015 del 08/05/2012). 3. Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno infine prospettato , sempre in riferimento al n. 4 e al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. per averela Ric. 2018 n. 00643 sez. S2 -ud. 28-10-2022 - 7 - Corte d’appello compensato le spese di giudizio, omettendo di esaminare la posizione delle parti e la soccombenza di ciascuna. 3.1. Anche questo motivo è infondato. La Corte d’appello ha motivato la compensazione delle spese sulla sussistenza di soccombenza reciproca: per principio consolidato, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi. 4. Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna in solido dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali, liquidate in dispositivo in relazione all’indicato valore della causa, in favore di Rosario e [OSCURATO:PERSONA] quali unica parte processuale e di [OSCURATO:SOCIETA].. Non vi è statuizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che non ha svolto difese. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali in favore di Rosario e [OSCURATO:PERSONA] quali unica parte processuale e di [OSCURATO:SOCIETA].., liquidandole per Ric. 2018 n. 00643 sez. S2 -ud. 28-10-2022 - 8 - ciascuna parte in Euro 1.800,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per
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