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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 35701/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

RIESAME di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], che nel riportarsi ai motivi di ricorso e ai motivi aggiunti, ha concluso per l'accoglimento degli stessi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data primo aprile 2022, il Tribunale di Milano, sezione del Riesame, ha, su ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermato l'ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 27.1.2022 applicativa della misura della custodia in carcere per le contestazioni cautelari di cui ai capi 1),14),18),19).

La imputazione provvisoria di cui al capo 1) ( artt. 416 commi 1,2,3,6, art.416bis 1 cod. pen., art. 3 I.n146/2006) attiene ad una associazione operante tra Varese e Milano e zone limitrofe con perduranti legami con la 'ndrangheta nella articolazione di Nicoscia e con solide alleanze con gruppi imprenditoriali che gestiscono in regime di monopolio gli appalti per la manutenzione della rete ferroviaria italiana attraverso contratti di subappalto e di distacco della mano d'opera e nolo a freddo dei mezzi del gruppo [OSCURATO:PERSONA] -Giardino; la realizzazione degli obiettivi comuni si realizza attraverso la commissione di una serie indeterminata di reati di natura fiscale come l'emissione e annotazione di fatture per operazioni inesistenti relative al distacco degli operai o dei noli a freddo.

In particolare, il ricorrente, quale promotore e organizzatore, nella formale veste di dipendente di società del gruppo, ma in realtà quale socio occulto delle stesse al pari degli altri familiari con i quali divideva gli utili, forniva un supporto alle iniziative economiche ed imprenditoriali nonché alle attività di furto e riciclaggio dei veicoli presenti nei cantieri nonché di pestaggio di coloro che rivendicavano pretese.

In relazione alla contestazione descritta, il gip dell'ordinanza genetica ha escluso la sussistenza dell'aggravante di cui all'art.416bis 1 cod. pen. in riferimento all'utilizzo del metodo mafioso e ha circoscritto l'associazione alla commissione di reati tributari e di bancarotta fraudolenta escludendo i reati di trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio e sfruttamento illecito di manodopera.

Le imputazioni provvisorie di cui ai capi 14) e 18) (artt. 110, 81cpv.,61. n.2, 416bis1 cod. pen., art. 2 d.lvo n.74/2000) si riferiscono invece a plurimi episodi di indicazione di elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni relative agli anni di imposta 2014,2015,2016,2017 mediante annotazioni di fatture per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto, il ricorrente quale amministratore di fatto, referente e socio occulto delle diverse società, registrando in tal modo crediti IVA inesistenti da utilizzare per compensazione di debiti tributari.

L'imputazione provvisoria di cui al capo 19) (artt.110, 416 bis 1 cod. pen., art 10 quater d.lvo 74/00, 640 bis cod. pen) si riferisce all'omesso versamento dei tributi e delle imposte dell'annualità 2018, attraverso l'utilizzazione in compensazione dei crediti inesistenti indicati nelle precedenti imputazioni per l'importo complessivo di 283.2020,00 euro di cui 244.369,05 per debiti di natura previdenziale.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato nei motivi qui di seguito enunciati.

2.1. Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria del capo di imputazione provvisoria sub 1).

La ordinanza impugnata dedica una parte rilevante delle argomentazioni per esaminare gli elementi investigativi a fondamento della sussistenza dell'associazione senza però fornire motivazione adeguata in relazione al contributo materiale fornito dal ricorrente alla sussistenza ed operatività della stessa, motivazione tanto più necessaria in ragione del ruolo di costitutore ed organizzatore attribuito all'[OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale del Riesame si è limitato a valorizzare una sorta di vicinanza e/o connivenza rispetto a specifici fatti che, tuttavia, appaiono isolati.

In particolare, la conversazione intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], considerata indice rivelatore della partecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA] all'associazione, è interpretata del tutto illogicamente dal momento che da una conversazione che descrive in modo generico il funzionamento di un sistema illecito, si ricava la posizione dominante dell'[OSCURATO:PERSONA].

Così come la circostanza che il ricorrente si sia prestato a rendere dichiarazioni compiacenti agli Ispettori dell'INPS in sede ispettiva è erroneamente interpretata quale condotta strumentale al raggiungimento degli scopi dell'associazione.

La difesa considera parimente illogica la considerazione contenuta nella impugnata ordinanza secondo la quale la qualità di partecipe all'associazione da parte del ricorrente si ricavionche dal fatto che lo stesso abbia percepito uno stipendio più alto rispetto al lavoro che contrattualmente svolgeeabbia attinto dalla cassa comune come i fratelli, attraverso prelievi in contanti o con ricariche effettuate in suo favore da parte dei fratelli medesimi.

Quanto poi all'attività di furto o ricettazione di veicoli nei cantieri è lo stesso Tribunale del Riesame che esclude sul punto la sussistenza della gravità indiziaria.

2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria dei capi di imputazione provvisoria sub 14),18) e 19).

L'ordinanza impugnata non offre alcuna motivazione in relazione alle ragioni per 'quali il ricorrente possa considerarsi socio occulto della società [OSCURATO:SOCIETA]. e quale sia stato il suo contributo di tipo morale o materiale alle condotte contestate.

2.3. Con il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art.416bis comma 1 cod. pen.

La natura soggettiva della aggravante contestata richiede una specifica motivazione in punto di consapevolezza di agire per favorire l'associazione.

L'ordinanza al riguardo non chiarisce se attraverso il ricorrente siano state versate somme all'associazione; chi fossero i soggetti a cui faceva eventualmente riferimento; se i detenuti cui era destinato il danaro fossero appartenenti alla cosca Nicoscia-Arena di [OSCURATO:PERSONA] e se effettivamente la provvista derivante dai reati contestati fosse destinata agli associati detenuti.2.4.

Con il quarto motivo il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione avuto riguardo alla attualità delle esigenze cautelari e alla idoneità della misura applicata.

L'ordinanza si limita ad operare un generico richiama alla gravità dei fatti contestati e alle modalità di commissione degli stessi non potendosi tuttavia ricavare da questi dati una motivazione esaustiva quanto all'attualità del pericolo di recidiva e alla idoneità della misura inframuraria.

2.5. In data 3 luglio 2022 sono pervenuti nell'interesse del ricorrente attraverso il difensore di fiducia, motivi aggiunti. 2.5.1.Con il primo motivo aggiunto, nel dedurre nuovamente vizio di motivazione quanto al capo 1), il ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata non ha fornito risposte alle specifiche censure già avanzate in sede di riesame circa la individuazione del contributo associativo del ricorrente, non chiarendo come lo stesso abbia potuto contribuire alla realizzazione dei reati tributari in ragione della detenzione sofferta dal giugno 2015 al giugno 2017 e come abbia potuto concorrere alle condotte contestate in considerazione della sua qualità di dipendente di una sola delle società, la [OSCURATO:SOCIETA].

2.5.2. Con il secondo motivo aggiunto, nel dedurre nuovamente vizio di motivazione quanto ai capi 14),18),19), il ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata non ha fornito risposte alle specifiche censure già avanzate in sede di riesame circa la individuazione del contributo materiale del ricorrente nel creare il meccanismo fraudolento che ha consentito alle società di porre in essere reati di natura tributaria in ragione della detenzione sofferta dal giugno 2015 al giugno 2017. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è inammissibile in quanto generico, non confrontandosi con le approfondite motivazioni contenute nell'ordinanza impugnata la quale fornisce risposta in modo esauriente alle doglianze difensive fatte valere nei motivi di riesame e riproposte in questa sede.

L'ordinanza impugnata ha dato atto che i motivi di doglianza introdotti dalla difesa non hanno riguardato la esistenza dell'associazione o la sussistenza dei reati concernenti le violazioni tributarie, quanto piuttosto il coinvolgimento del ricorrente e il contributo dallo stesso offerto alla associazione delineata; motivi volti a svalutare e reinterpretare il contenuto di alcune conversazioni telefoniche, valorizzando la circostanza che le stesse non vedono come interlocutore l'[OSCURATO:PERSONA], il quale, fra l'altro, per un lungo periodo,è stato sottoposto a regime detentivo, circostanza quest'ultima evidenziata anche nei motivi aggiunti del ricorso.

Nondimeno, il Tribunale del Riesame ha passato nuovamente in rassegna l'impianto indiziario relativo tanto all'esistenza dell'associazione riconducibile al gruppo [OSCURATO:PERSONA], che alla condotta di partecipazione dell'indagato, anche alla luce delle intercettazioni e delle risultanze investigative, confermandone la concludenza, oltre alla permanenza delle esigenze di cautela.

Siffatta argomentazione, nella sua duplice declinazione, è stata contestata, con il ricorso di legittimità, mediante la mera riproduzione delle censure disattese, indirizzate, da un lato, alla parcellizzazione e alla minimalistica e generica valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, dall'altro alla riduttiva valutazione delle esigenze cautelari. 1.1.Ferma restando la incontestata concludenza della piattaforma indiziaria riguardo la sussistenza dell'associazione criminale, riconducibile all'archetipo delineato dall'art.416 cod. pen., oggetto di provvisoria incolpazione, dal testo dell'ordinanza impugnata risulta come la partecipazione del ricorrente all'associazione sia stata ritenuta dimostrata, con elevato grado di probabilità prossima alla certezza, non solo attraverso la sua compiuta identificazione, ma soprattutto dalla sua partecipazione, quale riferimento e vertice del meccanismo illecito, unitamente ai fratelli.

L'ordinanza, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, si confronta con le singole condotte, dando atto che la diversa prospettazione difensiva non è in grado di scalfire l'impianto accusatorio come confermato nei precedenti provvedimenti cautelari.

Il provvedimento impugnato richiama in primo luogo il carattere della abitualità e della continuità dei comportamenti degli associati, allorquando, con motivazione logica e non contraddittoria, insindacabile in questa sede, evidenzia che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] lavora da anni stabilmente nel settore della manutenzione ferroviaria italiano fornendo manodopera alle grandi società vincitrici delle gare di appalto di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., attraverso società intestate a prestanome e finalizzate ad aggirare i divieti in materia di subappalto e ad eludere il pagamento delle imposte con la creazione di provviste extra contabili, assicurando la infiltrazione nel settore delle ferrovie della criminalità organizzata calabrese.

1.1. Contrariamente a quanto indicato nel ricorso, le investigazioni e in particolare le conversazioni telefoniche e ambientali, riportate e commentate nella impugnata ordinanza, danno conto del contributo apicale offerto all'associazione dal ricorrente (p.18 e ss. della impugnata ordinanza):- nella conversazione in ambientale del fratello coindagato del ricorrente, Maurizio, del 18 ottobre 2018, con [OSCURATO:PERSONA] nella vettura nella disponibilità del primo, Maurizio spiega accuratamente il meccanismo illecito posto in essere dal gruppo [OSCURATO:PERSONA], composto dai fratelli e dunque anche dal ricorrente, e della sequenza che parte dal bando della gara di appalto bandita da RFI, prosegue con l'esecuzione dei lavori posta in essere dalle società appaltatrici con propri mezzi e dipendenti, in parte subappaltandoli ad altre società munite dei requisiti di legge, in parte utilizzando personale " distaccato"; chiarisce che i rapporti con le aziende di primo livello non sono formalmente subappalti, e dunque non soggetti al limite dell'importo complessivo del contratto di appalto ex art. 105 comma 2, D.Ivo 50/2016; le società c.d. di primo livello emettono fatture - pagate con bonifico bancario-r nei confronti delle società di secondo livello per il distacco del personale e per il noleggio dei mezzi , annotando queste ultime nella propria contabilità, deducendo il relativo costo al fine di ridurre il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette(l'ordinanza richiama quale riscontro fornito alla conversazione, anche la consulenza tecnica del Pubblico Ministero relativa all'analisi della documentazione su alcune procedure di aggiudicazione degli appalti). [OSCURATO:PERSONA] chiarisce, nella medesima conversazione, che la famiglia [OSCURATO:PERSONA] offre il lavoro alle committenti attraverso società formalmente intestate a prestanomi, ma sostanzialmente riconducibili agli [OSCURATO:PERSONA] e nelle quali i fratelli operano apparentemente come semplici dipendenti.

Chiarisce infine chga differenza del gruppo "Giardino", formato dai loro cugini, in cui ognuno cerca di ostentare il proprio potere anche all'esterno, tra di loro, fratelli [OSCURATO:PERSONA], vi è reciproco rispetto e assoluta fiducia nell'operare dell'altro.

1.1.1. L'ordinanza motiva logicamente ed esaustivamente, dunque, proprio attraverso la rilevante conversazione richiamata, la evidente sussistenza del contributo individualizzante fornito dal ricorrente nella veste formale di dipendente delle società del gruppo, ma socio occulto di esse insieme agli altri componenti della famiglia con cui divide utili e modalità di gestione.

1.2. Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, l'ordinanza individua i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente quanto alla sua fittizia posizione di dipendente, non solo attraverso la conversazione ora richiamata, ma attraverso molteplici elementi, ivi espressamente indicati e commentati:- le conversazioni del 9 e del 10 gennaio 2019 che precedono la visita ispettiva dell'INPS presso la società VARIL, nella quale il ricorrente risultava formalmente dipendente, accompagnate da un servizio di osservazione di polizia giudiziaria, rivelano come presso l'abitazione del ricorrente si sia svolta una riunione preparatoria per istruire gli operai sulle dichiarazioni ( "costruite a tavolino") da rilasciare agli ispettori per non rivelare chi fosse l'effettivo gestore della società e per "costruire" la documentazione necessaria a fare apparire il ricorrente come un semplice dipendente, coerentemente con le dichiarazioni poi dallo stesso rilasciate agli ispettori; - le conversazioni immediatamente successive all'audizione intercorse tra il ricorrente e i fratelli Antonio e Maurizio del 18 gennaio 2019 nel corso delle quali spiega ai fratelli come abbia offerto dichiarazioni non veritiere agli ispettori circa la sua posizione di dipendente "[..] mostrando non solo di essere pienamente a conoscenza della situazione, ma anche di essere direttamente coinvolto negli ingranaggi societari[..]; - le conversazioni dell'ottobre 2018 con i fratelli e con i "monetizzatori" nel corso delle quali richiede somme in contanti in alcun modo riconducibili allo stipendio di un dipendente.

1.3. Alla luce di siffatta ricostruzione risulta, pertanto, adeguatamente giustificata la giuridica sussistenza della partecipazione, fondata sulla dimostrazione indiziaria di un contributo rilevante e apicale prestato in favore del gruppo, in linea con il principio per cui la partecipazione associativa postula un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio.

L'esplicita manifestazione di una volontà associativa non è necessaria per la costituzione del sodalizio, potendo la consapevolezza dell'associato essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretino in una attiva e stabile partecipazione ((Sez. 2, n. 28868 del 02/07/2020, Rv. 279589).

Inoltre, va ribadito che, a differenza di quanto affermato dalla difesa ricorrente, anche le intercettazioni possono costituire prova della partecipazione alla associazione finanche quando non vedano coinvolto l'indagato/imputato (Sez. 6, Sentenza n. 8211 del 11/02/2016 Rv. 266509 - 01).

A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell'iter argomentativo sviluppato dal Giudice del gravame nell'ordinanza impugnata, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu ocu/i percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

Il ricorso propone, inoltre, una rilettura del contenuto delle intercettazioni, omettendo di confrontarsi con il principio per cui è possibile, in sede di legittimità, prospettare un'interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n.6722 del 21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 N. 38915 del 2007 Rv. 237994, N. 11189 del 2012 Rv. 252190, N. 7465 del 2013 Rv. 259516).

Di guisa che, nel prospettare una interpretazione minimalista delle fonti di prova, il ricorrente si limita a ripercorrere i fatti e ad offrirne una lettura alternativa, mentre dal testo dell'ordinanza impugnata non è dato ravvisare alcuna disarticolazione del ragionamento probatorio, con il quale si omette il confronto (Sez. un. n.8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822), prospettando una diversa concludenza delle prove e sostanzialmente richiedendo, in questa sede, una inammissibile rivalutazione dei fatti e dei dati dimostrativi (ex multis Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623).

1.4. Egualmente inammissibile, in quanto manifestamente infondata, risulta la censura contenuta nel primo dei motivi aggiunti che, riproponendo gran parte delle doglianze contenute nei motivi del ricorso e ricollegandosi al primo motivo, censura la ordinanza in quanto non avrebbe tenuto conto, in punto di gravità indiziaria, della esperienza detentiva e dello svolgimento dell'attività lavorativa in una sola società del ricorrente.

Al riguardo, oltre alla riproposizione di censure in fatto, come tali non valutabili in sede di legittimità, il ricorrente non si confronta con la ordinanza impugnata che, con motivazione logica, ha chiarito che l'esperienza detentiva si è realizzata attraverso la misura cautelare degli arresti domiciliari con autorizzazione al lavoro e dunque in modalità perfettamente compatibili con le condotte contestate.

Così come risultano doglianze in fatto e come tali inammissibili le argomentazioni con le quali si nega il contributo del ricorrente in quanto lo stesso sarebbe stato formalmente dipendente di una sola società. 2.Inammissibile il secondo motivo di ricorso in quanto in parte generico e in parte manifestamente infondato.

Ai fini della pronunzia di inammissibilità del secondo motivo di doglianza possono richiamarsi gran parte delle argomentazioni spese avuto riguardo al primo motivo.Con riguardo alla prima doglianza, ripresa anche nel secondo dei motivi aggiunti, il ricorrente si limita a denunciare la omessa motivazione dell'ordinanza impugnata, in punto di gravità indiziaria dei reati fine, o in subordine la illogicità della stessa.

Anche sullo specifico punto il motivo non si confronta con i contenuti dell'ordinanza che, nella ricostruzione della intera vicenda illecita e nella descrizione della struttura organizzativa, affronta la gravità indiziaria dei singoli reati fine per la realizzazione dei quali la associazione è stata costituita ed opera, per poi richiamare le argomentazioni già svolte come fondanti anche la gravità indiziaria dei singoli reati fine.

Inoltre, si è giàA nei precedenti paragra911ustrato come la ordinanza risulti immune da vizi nella parte in cui ricostruisce la gravità indiziaria a carico del ricorrente rispetto alla sua posizione di socio occulto, con ciò rispondendo anche alle censure proposte con il secondo dei motivi aggiunti. 3.Inamnnissibile il terzo motivo di ricorso in quanto manifestamente infondato relativo alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art.416bisl cod. pen. con riferimento all'agevolazione dell'associazione mafiosa.

Il motivo non si confronta con le argomentazioni della ordinanza impugnata e con i principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte.

La Corte territoriale ha fornito sul punto una motivazione logica e coerente sulle ragioni di fatto - come tali insindacabili in questa sede - che consentono di ravvisare la contestata circostanza aggravante e in forza della quale la complessa e articolata attività illecita, compresi i proventi derivanti dalle violazioni tributarie, agevoli la cosca ARENA-NICOSCIA di [OSCURATO:PERSONA], e dunque la 'Ndrangheta cui tali cosche appartengono, contribuendo al mantenimento degli affiliati detenuti e delle loro famiglie e offrendo alibi e falsa documentazione lavorativa per benefici penitenziari per gli appartenenti alla cosca, rafforzando, per tale via, il prestigio della cosca medesima.

La ordinanza richiama sul punto non solo la esistenza di legami parentali dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] con la cosca Nicoscia, ma anche (p.22 dell'ordinanza impugnata) le numerose conversazioni telefoniche che rivelano chiaramente la finalità agevolatrice da parte dei fratelli [OSCURATO:PERSONA]: questi, attraverso le loro attività imprenditoriali, mettono a disposizione le società per far figurare fittiziamente come dipendenti alcuni appartenenti alla criminalità organizzata al fine di ottenere per essi autorizzazioni al lavoro, benefici penitenziari o procurare falsi alibi; sono contattati per assicurare un aiuto alle famiglie dei detenuti.

ARA- La ordindvalorizza, con riferimento specifico al ricorrente, una conversazione intervenuta in data 8 giugno 2019, durante la quale, nel discutere insieme al fratello Antonio in toni sprezzanti di tale [OSCURATO:PERSONA] e di un siciliano che avrebbero tentato di porre in essere una estorsione in danno del loro zio Maurizio, opera innanzitutto un riferimento alla "dote" ( valore di merito che si conferisce al partecipe con l'atto di affiliazione) e racconta che se dovesse incontrare i due estorsori, intimerà loro di consegnargli del danaro per "[..] i nostri carcerati da mantenere[..]".

La motivazione adottata fa, dunque, buon governo della qualificazione che di siffatta aggravante è stata offerta dalle Sezioni Unite di questa Corte ( pronunzia peraltro espressamente richiamata nell'ordinanza))e quindi della natura soggettiva della stessa secondo le quali "La circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe. (Sez.

U n. 8545 del 19/12/2019, (2020), Chioccini, Rv. 278734).

4. Inammissibile, in quanto generico, il quarto motivo di doglianza relativo all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari e alla idoneità della misura adottata.

L'ordinanza impugnata, dopo avere correttamente evidenziato la sussistenza della doppia presunzione relativa di sussistenza di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura inframuraria, trattandosi di reati previsti dall'art. 51 comma 3 cod. proc. pen., motiva esaurientemente in ordine agli elementi che fondano la sussistenza delle esigenze cautelari in termini di concretezza ed attualità evidenziando: - la personalità del ricorrente e i numerosi precedenti penali da cui risulta gravato; - la pericolosità immutata nel tempo e la pervicacia dell'attività illecita del gruppo [OSCURATO:PERSONA] che non si è fermata neanche a seguito di controlli e verifiche fiscali; l'associazione opera da anni in modo stabile, apparendo del tutto illogico un improvviso mutamento di gestione improntato al rispetto delle regole.

Siffatti elementi sono interpretati correttamente dall'ordinanza impugnata, quali espressione di attualità e concretezza del pericolo; sul punto, dunque, l'ordinanza impugnata appare immune da censure. 4.1.Analoghe conclusioni, a parere del Collegio, possono formularsi in relazione alla motivazione contenuta nell'ordinanza impugnata, esente da vizi, relativa alla adeguatezza della misura applicata della custodia cautelare in carcere.

L'ordinanza, infatti, diversamente dalle censure mosse con il ricorso, chiarisce che la mancanza di efficacia deterrente delle esperienze detentive e soprattutto la t violazione delle prescrizioni imposte al ricorrente nel periodo in cui in precedenza era stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari, confortano il giudizio di adeguatezza della sola misura infrannuraria.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. e della somma che si stima equo determinare in euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], che nel riportarsi ai motivi di ricorso e ai motivi aggiunti, ha concluso per l'accoglimento degli stessi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data primo aprile 2022, il Tribunale di Milano, sezione del Riesame, ha, su ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermato l'ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 27.1.2022 applicativa della misura della custodia in carcere per le contestazioni cautelari di cui ai capi 1),14),18),19). La imputazione provvisoria di cui al capo 1) ( artt. 416 commi 1,2,3,6, art.416bis 1 cod. pen., art. 3 I.n146/2006) attiene ad una associazione operante tra Varese e Milano e zone limitrofe con perduranti legami con la 'ndrangheta nella articolazione di Nicoscia e con solide alleanze con gruppi imprenditoriali che gestiscono in regime di monopolio gli appalti per la manutenzione della rete ferroviaria italiana attraverso contratti di subappalto e di distacco della mano d'opera e nolo a freddo dei mezzi del gruppo [OSCURATO:PERSONA] -Giardino; la realizzazione degli obiettivi comuni si realizza attraverso la commissione di una serie indeterminata di reati di natura fiscale come l'emissione e annotazione di fatture per operazioni inesistenti relative al distacco degli operai o dei noli a freddo. In particolare, il ricorrente, quale promotore e organizzatore, nella formale veste di dipendente di società del gruppo, ma in realtà quale socio occulto delle stesse al pari degli altri familiari con i quali divideva gli utili, forniva un supporto alle iniziative economiche ed imprenditoriali nonché alle attività di furto e riciclaggio dei veicoli presenti nei cantieri nonché di pestaggio di coloro che rivendicavano pretese. In relazione alla contestazione descritta, il gip dell'ordinanza genetica ha escluso la sussistenza dell'aggravante di cui all'art.416bis 1 cod. pen. in riferimento all'utilizzo del metodo mafioso e ha circoscritto l'associazione alla commissione di reati tributari e di bancarotta fraudolenta escludendo i reati di trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio e sfruttamento illecito di manodopera. Le imputazioni provvisorie di cui ai capi 14) e 18) (artt. 110, 81cpv.,61. n.2, 416bis1 cod. pen., art. 2 d.lvo n.74/2000) si riferiscono invece a plurimi episodi di indicazione di elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni relative agli anni di imposta 2014,2015,2016,2017 mediante annotazioni di fatture per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto, il ricorrente quale amministratore di fatto, referente e socio occulto delle diverse società, registrando in tal modo crediti IVA inesistenti da utilizzare per compensazione di debiti tributari. L'imputazione provvisoria di cui al capo 19) (artt.110, 416 bis 1 cod. pen., art 10 quater d.lvo 74/00, 640 bis cod. pen) si riferisce all'omesso versamento dei tributi e delle imposte dell'annualità 2018, attraverso l'utilizzazione in compensazione dei crediti inesistenti indicati nelle precedenti imputazioni per l'importo complessivo di 283.2020,00 euro di cui 244.369,05 per debiti di natura previdenziale. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato nei motivi qui di seguito enunciati. 2.1. Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria del capo di imputazione provvisoria sub 1). La ordinanza impugnata dedica una parte rilevante delle argomentazioni per esaminare gli elementi investigativi a fondamento della sussistenza dell'associazione senza però fornire motivazione adeguata in relazione al contributo materiale fornito dal ricorrente alla sussistenza ed operatività della stessa, motivazione tanto più necessaria in ragione del ruolo di costitutore ed organizzatore attribuito all'[OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale del Riesame si è limitato a valorizzare una sorta di vicinanza e/o connivenza rispetto a specifici fatti che, tuttavia, appaiono isolati. In particolare, la conversazione intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], considerata indice rivelatore della partecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA] all'associazione, è interpretata del tutto illogicamente dal momento che da una conversazione che descrive in modo generico il funzionamento di un sistema illecito, si ricava la posizione dominante dell'[OSCURATO:PERSONA]. Così come la circostanza che il ricorrente si sia prestato a rendere dichiarazioni compiacenti agli Ispettori dell'INPS in sede ispettiva è erroneamente interpretata quale condotta strumentale al raggiungimento degli scopi dell'associazione. La difesa considera parimente illogica la considerazione contenuta nella impugnata ordinanza secondo la quale la qualità di partecipe all'associazione da parte del ricorrente si ricavionche dal fatto che lo stesso abbia percepito uno stipendio più alto rispetto al lavoro che contrattualmente svolgeeabbia attinto dalla cassa comune come i fratelli, attraverso prelievi in contanti o con ricariche effettuate in suo favore da parte dei fratelli medesimi. Quanto poi all'attività di furto o ricettazione di veicoli nei cantieri è lo stesso Tribunale del Riesame che esclude sul punto la sussistenza della gravità indiziaria. 2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria dei capi di imputazione provvisoria sub 14),18) e 19). L'ordinanza impugnata non offre alcuna motivazione in relazione alle ragioni per 'quali il ricorrente possa considerarsi socio occulto della società [OSCURATO:SOCIETA]. e quale sia stato il suo contributo di tipo morale o materiale alle condotte contestate. 2.3. Con il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art.416bis comma 1 cod. pen. La natura soggettiva della aggravante contestata richiede una specifica motivazione in punto di consapevolezza di agire per favorire l'associazione. L'ordinanza al riguardo non chiarisce se attraverso il ricorrente siano state versate somme all'associazione; chi fossero i soggetti a cui faceva eventualmente riferimento; se i detenuti cui era destinato il danaro fossero appartenenti alla cosca Nicoscia-Arena di [OSCURATO:PERSONA] e se effettivamente la provvista derivante dai reati contestati fosse destinata agli associati detenuti.2.4. Con il quarto motivo il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione avuto riguardo alla attualità delle esigenze cautelari e alla idoneità della misura applicata. L'ordinanza si limita ad operare un generico richiama alla gravità dei fatti contestati e alle modalità di commissione degli stessi non potendosi tuttavia ricavare da questi dati una motivazione esaustiva quanto all'attualità del pericolo di recidiva e alla idoneità della misura inframuraria. 2.5. In data 3 luglio 2022 sono pervenuti nell'interesse del ricorrente attraverso il difensore di fiducia, motivi aggiunti. 2.5.1.Con il primo motivo aggiunto, nel dedurre nuovamente vizio di motivazione quanto al capo 1), il ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata non ha fornito risposte alle specifiche censure già avanzate in sede di riesame circa la individuazione del contributo associativo del ricorrente, non chiarendo come lo stesso abbia potuto contribuire alla realizzazione dei reati tributari in ragione della detenzione sofferta dal giugno 2015 al giugno 2017 e come abbia potuto concorrere alle condotte contestate in considerazione della sua qualità di dipendente di una sola delle società, la [OSCURATO:SOCIETA]. 2.5.2. Con il secondo motivo aggiunto, nel dedurre nuovamente vizio di motivazione quanto ai capi 14),18),19), il ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata non ha fornito risposte alle specifiche censure già avanzate in sede di riesame circa la individuazione del contributo materiale del ricorrente nel creare il meccanismo fraudolento che ha consentito alle società di porre in essere reati di natura tributaria in ragione della detenzione sofferta dal giugno 2015 al giugno 2017. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è inammissibile in quanto generico, non confrontandosi con le approfondite motivazioni contenute nell'ordinanza impugnata la quale fornisce risposta in modo esauriente alle doglianze difensive fatte valere nei motivi di riesame e riproposte in questa sede. L'ordinanza impugnata ha dato atto che i motivi di doglianza introdotti dalla difesa non hanno riguardato la esistenza dell'associazione o la sussistenza dei reati concernenti le violazioni tributarie, quanto piuttosto il coinvolgimento del ricorrente e il contributo dallo stesso offerto alla associazione delineata; motivi volti a svalutare e reinterpretare il contenuto di alcune conversazioni telefoniche, valorizzando la circostanza che le stesse non vedono come interlocutore l'[OSCURATO:PERSONA], il quale, fra l'altro, per un lungo periodo,è stato sottoposto a regime detentivo, circostanza quest'ultima evidenziata anche nei motivi aggiunti del ricorso. Nondimeno, il Tribunale del Riesame ha passato nuovamente in rassegna l'impianto indiziario relativo tanto all'esistenza dell'associazione riconducibile al gruppo [OSCURATO:PERSONA], che alla condotta di partecipazione dell'indagato, anche alla luce delle intercettazioni e delle risultanze investigative, confermandone la concludenza, oltre alla permanenza delle esigenze di cautela. Siffatta argomentazione, nella sua duplice declinazione, è stata contestata, con il ricorso di legittimità, mediante la mera riproduzione delle censure disattese, indirizzate, da un lato, alla parcellizzazione e alla minimalistica e generica valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, dall'altro alla riduttiva valutazione delle esigenze cautelari. 1.1.Ferma restando la incontestata concludenza della piattaforma indiziaria riguardo la sussistenza dell'associazione criminale, riconducibile all'archetipo delineato dall'art.416 cod. pen., oggetto di provvisoria incolpazione, dal testo dell'ordinanza impugnata risulta come la partecipazione del ricorrente all'associazione sia stata ritenuta dimostrata, con elevato grado di probabilità prossima alla certezza, non solo attraverso la sua compiuta identificazione, ma soprattutto dalla sua partecipazione, quale riferimento e vertice del meccanismo illecito, unitamente ai fratelli. L'ordinanza, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, si confronta con le singole condotte, dando atto che la diversa prospettazione difensiva non è in grado di scalfire l'impianto accusatorio come confermato nei precedenti provvedimenti cautelari. Il provvedimento impugnato richiama in primo luogo il carattere della abitualità e della continuità dei comportamenti degli associati, allorquando, con motivazione logica e non contraddittoria, insindacabile in questa sede, evidenzia che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] lavora da anni stabilmente nel settore della manutenzione ferroviaria italiano fornendo manodopera alle grandi società vincitrici delle gare di appalto di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., attraverso società intestate a prestanome e finalizzate ad aggirare i divieti in materia di subappalto e ad eludere il pagamento delle imposte con la creazione di provviste extra contabili, assicurando la infiltrazione nel settore delle ferrovie della criminalità organizzata calabrese. 1.1. Contrariamente a quanto indicato nel ricorso, le investigazioni e in particolare le conversazioni telefoniche e ambientali, riportate e commentate nella impugnata ordinanza, danno conto del contributo apicale offerto all'associazione dal ricorrente (p.18 e ss. della impugnata ordinanza):- nella conversazione in ambientale del fratello coindagato del ricorrente, Maurizio, del 18 ottobre 2018, con [OSCURATO:PERSONA] nella vettura nella disponibilità del primo, Maurizio spiega accuratamente il meccanismo illecito posto in essere dal gruppo [OSCURATO:PERSONA], composto dai fratelli e dunque anche dal ricorrente, e della sequenza che parte dal bando della gara di appalto bandita da RFI, prosegue con l'esecuzione dei lavori posta in essere dalle società appaltatrici con propri mezzi e dipendenti, in parte subappaltandoli ad altre società munite dei requisiti di legge, in parte utilizzando personale " distaccato"; chiarisce che i rapporti con le aziende di primo livello non sono formalmente subappalti, e dunque non soggetti al limite dell'importo complessivo del contratto di appalto ex art. 105 comma 2, D.Ivo 50/2016; le società c.d. di primo livello emettono fatture - pagate con bonifico bancario-r nei confronti delle società di secondo livello per il distacco del personale e per il noleggio dei mezzi , annotando queste ultime nella propria contabilità, deducendo il relativo costo al fine di ridurre il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette(l'ordinanza richiama quale riscontro fornito alla conversazione, anche la consulenza tecnica del Pubblico Ministero relativa all'analisi della documentazione su alcune procedure di aggiudicazione degli appalti). [OSCURATO:PERSONA] chiarisce, nella medesima conversazione, che la famiglia [OSCURATO:PERSONA] offre il lavoro alle committenti attraverso società formalmente intestate a prestanomi, ma sostanzialmente riconducibili agli [OSCURATO:PERSONA] e nelle quali i fratelli operano apparentemente come semplici dipendenti. Chiarisce infine chga differenza del gruppo "Giardino", formato dai loro cugini, in cui ognuno cerca di ostentare il proprio potere anche all'esterno, tra di loro, fratelli [OSCURATO:PERSONA], vi è reciproco rispetto e assoluta fiducia nell'operare dell'altro. 1.1.1. L'ordinanza motiva logicamente ed esaustivamente, dunque, proprio attraverso la rilevante conversazione richiamata, la evidente sussistenza del contributo individualizzante fornito dal ricorrente nella veste formale di dipendente delle società del gruppo, ma socio occulto di esse insieme agli altri componenti della famiglia con cui divide utili e modalità di gestione. 1.2. Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, l'ordinanza individua i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente quanto alla sua fittizia posizione di dipendente, non solo attraverso la conversazione ora richiamata, ma attraverso molteplici elementi, ivi espressamente indicati e commentati:- le conversazioni del 9 e del 10 gennaio 2019 che precedono la visita ispettiva dell'INPS presso la società VARIL, nella quale il ricorrente risultava formalmente dipendente, accompagnate da un servizio di osservazione di polizia giudiziaria, rivelano come presso l'abitazione del ricorrente si sia svolta una riunione preparatoria per istruire gli operai sulle dichiarazioni ( "costruite a tavolino") da rilasciare agli ispettori per non rivelare chi fosse l'effettivo gestore della società e per "costruire" la documentazione necessaria a fare apparire il ricorrente come un semplice dipendente, coerentemente con le dichiarazioni poi dallo stesso rilasciate agli ispettori; - le conversazioni immediatamente successive all'audizione intercorse tra il ricorrente e i fratelli Antonio e Maurizio del 18 gennaio 2019 nel corso delle quali spiega ai fratelli come abbia offerto dichiarazioni non veritiere agli ispettori circa la sua posizione di dipendente "[..] mostrando non solo di essere pienamente a conoscenza della situazione, ma anche di essere direttamente coinvolto negli ingranaggi societari[..]; - le conversazioni dell'ottobre 2018 con i fratelli e con i "monetizzatori" nel corso delle quali richiede somme in contanti in alcun modo riconducibili allo stipendio di un dipendente. 1.3. Alla luce di siffatta ricostruzione risulta, pertanto, adeguatamente giustificata la giuridica sussistenza della partecipazione, fondata sulla dimostrazione indiziaria di un contributo rilevante e apicale prestato in favore del gruppo, in linea con il principio per cui la partecipazione associativa postula un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio. L'esplicita manifestazione di una volontà associativa non è necessaria per la costituzione del sodalizio, potendo la consapevolezza dell'associato essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretino in una attiva e stabile partecipazione ((Sez. 2, n. 28868 del 02/07/2020, Rv. 279589). Inoltre, va ribadito che, a differenza di quanto affermato dalla difesa ricorrente, anche le intercettazioni possono costituire prova della partecipazione alla associazione finanche quando non vedano coinvolto l'indagato/imputato (Sez. 6, Sentenza n. 8211 del 11/02/2016 Rv. 266509 - 01). A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell'iter argomentativo sviluppato dal Giudice del gravame nell'ordinanza impugnata, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu ocu/i percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Il ricorso propone, inoltre, una rilettura del contenuto delle intercettazioni, omettendo di confrontarsi con il principio per cui è possibile, in sede di legittimità, prospettare un'interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n.6722 del 21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 N. 38915 del 2007 Rv. 237994, N. 11189 del 2012 Rv. 252190, N. 7465 del 2013 Rv. 259516). Di guisa che, nel prospettare una interpretazione minimalista delle fonti di prova, il ricorrente si limita a ripercorrere i fatti e ad offrirne una lettura alternativa, mentre dal testo dell'ordinanza impugnata non è dato ravvisare alcuna disarticolazione del ragionamento probatorio, con il quale si omette il confronto (Sez. un. n.8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822), prospettando una diversa concludenza delle prove e sostanzialmente richiedendo, in questa sede, una inammissibile rivalutazione dei fatti e dei dati dimostrativi (ex multis Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). 1.4. Egualmente inammissibile, in quanto manifestamente infondata, risulta la censura contenuta nel primo dei motivi aggiunti che, riproponendo gran parte delle doglianze contenute nei motivi del ricorso e ricollegandosi al primo motivo, censura la ordinanza in quanto non avrebbe tenuto conto, in punto di gravità indiziaria, della esperienza detentiva e dello svolgimento dell'attività lavorativa in una sola società del ricorrente. Al riguardo, oltre alla riproposizione di censure in fatto, come tali non valutabili in sede di legittimità, il ricorrente non si confronta con la ordinanza impugnata che, con motivazione logica, ha chiarito che l'esperienza detentiva si è realizzata attraverso la misura cautelare degli arresti domiciliari con autorizzazione al lavoro e dunque in modalità perfettamente compatibili con le condotte contestate. Così come risultano doglianze in fatto e come tali inammissibili le argomentazioni con le quali si nega il contributo del ricorrente in quanto lo stesso sarebbe stato formalmente dipendente di una sola società. 2.Inammissibile il secondo motivo di ricorso in quanto in parte generico e in parte manifestamente infondato. Ai fini della pronunzia di inammissibilità del secondo motivo di doglianza possono richiamarsi gran parte delle argomentazioni spese avuto riguardo al primo motivo.Con riguardo alla prima doglianza, ripresa anche nel secondo dei motivi aggiunti, il ricorrente si limita a denunciare la omessa motivazione dell'ordinanza impugnata, in punto di gravità indiziaria dei reati fine, o in subordine la illogicità della stessa. Anche sullo specifico punto il motivo non si confronta con i contenuti dell'ordinanza che, nella ricostruzione della intera vicenda illecita e nella descrizione della struttura organizzativa, affronta la gravità indiziaria dei singoli reati fine per la realizzazione dei quali la associazione è stata costituita ed opera, per poi richiamare le argomentazioni già svolte come fondanti anche la gravità indiziaria dei singoli reati fine. Inoltre, si è giàA nei precedenti paragra911ustrato come la ordinanza risulti immune da vizi nella parte in cui ricostruisce la gravità indiziaria a carico del ricorrente rispetto alla sua posizione di socio occulto, con ciò rispondendo anche alle censure proposte con il secondo dei motivi aggiunti. 3.Inamnnissibile il terzo motivo di ricorso in quanto manifestamente infondato relativo alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art.416bisl cod. pen. con riferimento all'agevolazione dell'associazione mafiosa. Il motivo non si confronta con le argomentazioni della ordinanza impugnata e con i principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte. La Corte territoriale ha fornito sul punto una motivazione logica e coerente sulle ragioni di fatto - come tali insindacabili in questa sede - che consentono di ravvisare la contestata circostanza aggravante e in forza della quale la complessa e articolata attività illecita, compresi i proventi derivanti dalle violazioni tributarie, agevoli la cosca ARENA-NICOSCIA di [OSCURATO:PERSONA], e dunque la 'Ndrangheta cui tali cosche appartengono, contribuendo al mantenimento degli affiliati detenuti e delle loro famiglie e offrendo alibi e falsa documentazione lavorativa per benefici penitenziari per gli appartenenti alla cosca, rafforzando, per tale via, il prestigio della cosca medesima. La ordinanza richiama sul punto non solo la esistenza di legami parentali dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] con la cosca Nicoscia, ma anche (p.22 dell'ordinanza impugnata) le numerose conversazioni telefoniche che rivelano chiaramente la finalità agevolatrice da parte dei fratelli [OSCURATO:PERSONA]: questi, attraverso le loro attività imprenditoriali, mettono a disposizione le società per far figurare fittiziamente come dipendenti alcuni appartenenti alla criminalità organizzata al fine di ottenere per essi autorizzazioni al lavoro, benefici penitenziari o procurare falsi alibi; sono contattati per assicurare un aiuto alle famiglie dei detenuti. ARA- La ordindvalorizza, con riferimento specifico al ricorrente, una conversazione intervenuta in data 8 giugno 2019, durante la quale, nel discutere insieme al fratello Antonio in toni sprezzanti di tale [OSCURATO:PERSONA] e di un siciliano che avrebbero tentato di porre in essere una estorsione in danno del loro zio Maurizio, opera innanzitutto un riferimento alla "dote" ( valore di merito che si conferisce al partecipe con l'atto di affiliazione) e racconta che se dovesse incontrare i due estorsori, intimerà loro di consegnargli del danaro per "[..] i nostri carcerati da mantenere[..]". La motivazione adottata fa, dunque, buon governo della qualificazione che di siffatta aggravante è stata offerta dalle Sezioni Unite di questa Corte ( pronunzia peraltro espressamente richiamata nell'ordinanza))e quindi della natura soggettiva della stessa secondo le quali "La circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe. (Sez. U n. 8545 del 19/12/2019, (2020), Chioccini, Rv. 278734). 4. Inammissibile, in quanto generico, il quarto motivo di doglianza relativo all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari e alla idoneità della misura adottata. L'ordinanza impugnata, dopo avere correttamente evidenziato la sussistenza della doppia presunzione relativa di sussistenza di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura inframuraria, trattandosi di reati previsti dall'art. 51 comma 3 cod. proc. pen., motiva esaurientemente in ordine agli elementi che fondano la sussistenza delle esigenze cautelari in termini di concretezza ed attualità evidenziando: - la personalità del ricorrente e i numerosi precedenti penali da cui risulta gravato; - la pericolosità immutata nel tempo e la pervicacia dell'attività illecita del gruppo [OSCURATO:PERSONA] che non si è fermata neanche a seguito di controlli e verifiche fiscali; l'associazione opera da anni in modo stabile, apparendo del tutto illogico un improvviso mutamento di gestione improntato al rispetto delle regole. Siffatti elementi sono interpretati correttamente dall'ordinanza impugnata, quali espressione di attualità e concretezza del pericolo; sul punto, dunque, l'ordinanza impugnata appare immune da censure. 4.1.Analoghe conclusioni, a parere del Collegio, possono formularsi in relazione alla motivazione contenuta nell'ordinanza impugnata, esente da vizi, relativa alla adeguatezza della misura applicata della custodia cautelare in carcere. L'ordinanza, infatti, diversamente dalle censure mosse con il ricorso, chiarisce che la mancanza di efficacia deterrente delle esperienze detentive e soprattutto la t violazione delle prescrizioni imposte al ricorrente nel periodo in cui in precedenza era stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari, confortano il giudizio di adeguatezza della sola misura infrannuraria. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. e della somma che si stima equo determinare in euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il r
Sentenza Cassazione n. 35701/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris