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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 agosto 2020

Cassazione n. 26373/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

IBUNALE di FoggiaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che l’imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza concui il Tribunale di Foggia, recependo l’accordo tra le parti, ha pronunciatosentenza ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt.56, 61n.5, 624, 625 n.2 e 7, cod. pen., così riqualificato dalla Corte d’appello di Bari ilricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, e disposta latrasmissione degli atti alla Corte di cassazione;[OSCURATO:PERSONA] che i motivi proposti ─ che contestano violazione di legge e vizimotivazionali in relazione all’art.129 cod. proc. pen., in punto di omessaesposizione dei motivi di fatto e di diritto sui quali la decisione si fonda e diriconoscimento delle attenuanti generiche ─ non sono consentiti alla luce dellamodalità definitoria prescelta, poiché ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso percassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessatoabbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che l'omessa o insufficiente valutazione, da parte delgiudice che ha pronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi,avrebbero consentito di addivenire al proscioglimento in fatto, ex art. 129,comma 1, cod. proc. pen. è irrilevante, in quanto il citato comma 2-bis limital'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate(tra le tante, Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez.6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali in modo perfettamenteragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penaleresponsabilità, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato acontestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti (in termini,Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595-01; Sez. 5, n. 29243 del04/06/2018, Casero, Rv. 273194).[OSCURATO:PERSONA] che, anche in questa sede, a fronte dell’accoglimento con lasentenza impugnata della richiesta di riduzione della pena, con motivazionecorretta che, nella rideterminazione delle pena con riconoscimento dellemesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa, già ridotta per il rito, ha tenutoconto non solo delle modalità e della gravità della condotta e della personalitàgiuridica dell’imputato, ma anche della spontanea confessione e delcomportamento processuale, il motivo si presenta del tutto generico circa ildinego del beneficio concesso dal Tribunale e, dunque, inammissibile in quantoprivo della necessaria specificità.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senzaformalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e cheil ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali edella somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IBUNALE di FoggiaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che l’imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza concui il Tribunale di Foggia, recependo l’accordo tra le parti, ha pronunciatosentenza ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt.56, 61n.5, 624, 625 n.2 e 7, cod. pen., così riqualificato dalla Corte d’appello di Bari ilricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, e disposta latrasmissione degli atti alla Corte di cassazione;[OSCURATO:PERSONA] che i motivi proposti ─ che contestano violazione di legge e vizimotivazionali in relazione all’art.129 cod. proc. pen., in punto di omessaesposizione dei motivi di fatto e di diritto sui quali la decisione si fonda e diriconoscimento delle attenuanti generiche ─ non sono consentiti alla luce dellamodalità definitoria prescelta, poiché ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso percassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessatoabbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che l'omessa o insufficiente valutazione, da parte delgiudice che ha pronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi,avrebbero consentito di addivenire al proscioglimento in fatto, ex art. 129,comma 1, cod. proc. pen. è irrilevante, in quanto il citato comma 2-bis limital'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate(tra le tante, Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez.6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali in modo perfettamenteragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penaleresponsabilità, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato acontestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti (in termini,Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595-01; Sez. 5, n. 29243 del04/06/2018, Casero, Rv. 273194).[OSCURATO:PERSONA] che, anche in questa sede, a fronte dell’accoglimento con lasentenza impugnata della richiesta di riduzione della pena, con motivazionecorretta che, nella rideterminazione delle pena con riconoscimento dellemesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa, già ridotta per il rito, ha tenutoconto non solo delle modalità e della gravità della condotta e della personalitàgiuridica dell’imputato, ma anche della spontanea confessione e delcomportamento processuale, il motivo si presenta del tutto generico circa ildinego del beneficio concesso dal Tribunale e, dunque, inammissibile in quantoprivo della necessaria specificità.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senzaformalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e cheil ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali edella somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
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