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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 16662/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado del 20 gennaio 2022 con la quale il Tribunale di Agrigento aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art.337 cod. pen., per avere, il 10 aprile 2020, usato violenza e minaccia nei confronti dei componenti di una pattuglia dei carabinieri per opporsi ad un atto del loro ufficio.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Pollicino, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con due punti, ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art,. 337 cod. pen., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto sussistente il reato contestato benché fosse risultato che l'imputato non aveva avuto contezza dell'alt intimato dai carabinieri, sicché allontanandosi non si era voluto dare alla fuga; nonché la violazione di legge, in relazione all'art. 131-bis cod. pen., per avere la Corte distrettuale disatteso la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sulla base dì una disposizione, prevista dal secondo comma del predetto art. 131-bis cod. pen., non più in vigore perché modificata dal d.lgs. n. 150 del 2022.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive modifiche legislative. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile.

2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato, oltre che generico.

Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907).

Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, riproponendo la questione negli stessi termini in cui era stata posta con l'atto di appello, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata.

Pronuncia nella quale erano stati analiticamente indicati gli elementi di prova idonei ad escludere che l'imputato non si fosse avveduto dell'alt intimatogli dai componenti della pattuglia dei carabinieri; ed era stato sottolineato come integri pacificamente il reato di cui all'art. 337 cod. pen. la condotta di chi, per sottrarsi all'alt intimato dalle forze di polizia, proceda con l'auto ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità (così, da ultimo, Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765).

3. Anche il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato.

Nel rigettare la richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la Corte territoriale ha erroneamente fatto riferimento alla operatività della disposizione a suo tempo dettata dall'art. 131- bis, secondo comma, cod. pen., che ostava alla possibilità di riconoscere tale causa di non punibilità nei procedimenti aventi ad oggetto, tra gli altri, il delitto di cui all'art. 337 cod. pen.: norma, tuttavia, che è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2022, con una scelta che, riguardando una disposizione di natura sostanziale, produce i suoi effetti anche nei procedimenti aventi ad oggetto reati commessi prima della entrata in vigore di quella modifica (in questo senso, tra le altre, Sez. 4, n. 17190 del 16/03/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284606).

E, però, tale errore finisce per essere irrilevante, considerato che la Corte distrettuale ha spiegato che la richiesta doveva essere comunque disattesa perché formulata in termini manifestamente aspecifici, aspetto della motivazione con il quale il ricorrente non si è confrontato.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue.

P.Q.M. -,, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorr nte al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado del 20 gennaio 2022 con la quale il Tribunale di Agrigento aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art.337 cod. pen., per avere, il 10 aprile 2020, usato violenza e minaccia nei confronti dei componenti di una pattuglia dei carabinieri per opporsi ad un atto del loro ufficio. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Pollicino, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con due punti, ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art,. 337 cod. pen., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto sussistente il reato contestato benché fosse risultato che l'imputato non aveva avuto contezza dell'alt intimato dai carabinieri, sicché allontanandosi non si era voluto dare alla fuga; nonché la violazione di legge, in relazione all'art. 131-bis cod. pen., per avere la Corte distrettuale disatteso la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sulla base dì una disposizione, prevista dal secondo comma del predetto art. 131-bis cod. pen., non più in vigore perché modificata dal d.lgs. n. 150 del 2022. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive modifiche legislative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato, oltre che generico. Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907). Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, riproponendo la questione negli stessi termini in cui era stata posta con l'atto di appello, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata. Pronuncia nella quale erano stati analiticamente indicati gli elementi di prova idonei ad escludere che l'imputato non si fosse avveduto dell'alt intimatogli dai componenti della pattuglia dei carabinieri; ed era stato sottolineato come integri pacificamente il reato di cui all'art. 337 cod. pen. la condotta di chi, per sottrarsi all'alt intimato dalle forze di polizia, proceda con l'auto ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità (così, da ultimo, Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765). 3. Anche il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Nel rigettare la richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la Corte territoriale ha erroneamente fatto riferimento alla operatività della disposizione a suo tempo dettata dall'art. 131- bis, secondo comma, cod. pen., che ostava alla possibilità di riconoscere tale causa di non punibilità nei procedimenti aventi ad oggetto, tra gli altri, il delitto di cui all'art. 337 cod. pen.: norma, tuttavia, che è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2022, con una scelta che, riguardando una disposizione di natura sostanziale, produce i suoi effetti anche nei procedimenti aventi ad oggetto reati commessi prima della entrata in vigore di quella modifica (in questo senso, tra le altre, Sez. 4, n. 17190 del 16/03/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284606). E, però, tale errore finisce per essere irrilevante, considerato che la Corte distrettuale ha spiegato che la richiesta doveva essere comunque disattesa perché formulata in termini manifestamente aspecifici, aspetto della motivazione con il quale il ricorrente non si è confrontato. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue. P.Q.M. -,, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorr nte al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
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