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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11787/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò l’iscrizione ipotecaria eseguita, in suodanno, dal concessionario della riscossione, e le tre cartelle di pagamentopresupposte.2.

La CTP di Napoli accolse il ricorso sotto il profilo della mancatacomunicazione preventiva dell’iscrizione ipotecaria, rigettandolo per ilresto.Numero registro generale 24683/2020Numero sezionale 498/2026Numero di raccolta generale 11787/2026Data pubblicazione 29/04/20263.

La CTR della Campania dichiarò inammissibili le censure mosseavverso le cartelle di pagamento n. 071/2006/01116499160 e071/2006/0300093444, ritenendo che le stesse fossero stateregolarmente notificate e che la relativa pretesa tributaria (afferente adIRAP ed IVA) non fosse incorsa nella prescrizione decennale (interrottadall’iscrizione ipotecaria del 30/6/2008), e accolse, invece, l’impugnazionerelativamente alla cartella 071/2007/0147137943, la cui notificazione aisensi dell’art. 60, comma 1, lett. e, d.p.r. n. 600/1973, non risultavacorredata dalla prova dell’avvenuta affissione presso l’Albo comunale.

Adire della CTR, doveva escludersi pure la prescrizione delle sanzioni,tenuto conto che “il termine di prescrizione entro il quale deve essere fattavalere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa allesanzioni non può che essere di tipo unitario” (pag. 3 della sentenza disecondo grado).4.

Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, sulla base di duemotivi.

L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione degliartt. 76 e 77 d.p.r. n. 602/1973; degli artt. 2934, 2943, comma 1, 2945,comma 2, 2946, 2948 e 2953 c.c.; dell’art. 20, comma 3, d.lgs. n.472/1997, per avere la CTR riconosciuto efficacia interruttiva dellaprescrizione all’iscrizione ipotecaria, da ritenersi, invece, inidonea alloscopo (oltre che, in concreto, illegittima), anche tenuto conto della durataquinquennale (e non decennale) della prescrizione medesima (anche perle sanzioni, ai sensi dell’art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997).Il motivo è fondato.

Dalla sentenza impugnata risulta che le due cartelleancora sub judice vennero notificate, rispettivamente, in data 7/10/2006 e15/1/2007.

Sostiene il ricorrente che “il ricorso di primo grado avversol’iscrizione ipotecaria e le sottostanti cartelle di pagamento sopra indicate(nella specie in materia di tributi) è stato notificato a mezzo posta racc.taNumero registro generale 24683/2020Numero sezionale 498/2026Numero di raccolta generale 11787/2026Data pubblicazione 29/04/2026in data 15.02.2017-17.02.2017 (…).

Per cui alla data della propostaimpugnazione la pretesa si è estinta per prescrizione decennale”. (pag. 10del ricorso per cassazione).

Orbene, idonea ad interrompere laprescrizione è non già l’iscrizione ipotecaria in sé (v.

Cass., n.14213/2022, secondo cui “la mera iscrizione di ipoteca, pur dimostrandol'intenzione del creditore di esercitare il suo diritto, non è diretta aldebitore e, pertanto, anche se è da quest'ultimo conoscibile (edeventualmente conosciuta) a seguito della consultazione dei registriimmobiliari, non può essere considerata unstabilire che la prescrizione è interrotta da "ogni atto che valga a costituirein mora il debitore", implica la necessità che intervenga una intimazione odi una richiesta scritta, rivolta al debitore o a un suo rappresentante, nonessendo sufficiente il compimento di un atto da questi ultimisemplicemente conoscibile”) ma la relativa comunicazione (Cass., n.22267/2024: “in tema di riscossione esattoriale, la formale comunicazionedell'iscrizione ipotecaria, atto recettizio rivolto al debitore, assume anchela natura di intimazione ad adempiere, esplicitando la volontà del creditoredi far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, ecostituisce, quindi, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto che comportal'interruzione della prescrizione del credito tributario”), nel caso di specieomessa (come accertato dalla CTR, che ha conseguentemente annullatol’atto di iscrizione ipotecaria).

In ogni caso, non emerge alcun successivoa quo rappresentato dalla data di notifica delle cartelle né rispetto a quellorappresentato dalla iscrizione ipotecaria.2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 132, comma2, n. 4, 99, 112 c.p.c.; degli artt. 24 e 111, comma 6, Cost.; degli artt. 3,4, 5, 6, 7 e ss. della l. n. 212/2000; dell’art. 3 della l. n. 241/1990; degliartt. 12 e 25 d.p.r. n. 602/1973; degli artt. 36 e 53 d. lgs. n. 546/1992,Numero registro generale 24683/2020Numero sezionale 498/2026Numero di raccolta generale 11787/2026Data pubblicazione 29/04/2026per avere omesso di motivare sul terzo motivo d’appello (relativo alladeterminatezza degli interessi), limitandosi ad affermare che “gliargomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dalCollegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei acondurre ad una conclusione di segno diverso”.3.

Il motivo è inammissibile relativamente alle cartelle di pagamento n.071/2006/01116499160 e 071/2006/0300093444, i cui vizi, a fronte dellaregolare notificazione (come accertata dalla CTR e non censurata dalricorrente), si sarebbero dovuti far valere mediante la relativa tempestivaimpugnazione.

Il motivo è fondato, invece, con riferimento alla cartella071/2007/0147137943, rispetto alla quale l’impugnazione dell’iscrizioneipotecaria ha natura “recuperatoria”, essendo stata accertata la nullitàdella relativa notificazione.

Premesso che, ai termini di Cass., Sez. un., n.22281/2022, “la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di ungli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo alcalcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplicerichiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gliulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazioneprescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesaper interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deveindicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativaagli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desuntadall'individuazione specifica della tipologia e della naturadegli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questiaccedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza chesia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati odelle modalità di calcolo”, il contribuente, nell’atto di appello, avevareiterato la censura (già svolta in primo grado) di carenza dellaNumero registro generale 24683/2020Numero sezionale 498/2026Numero di raccolta generale 11787/2026Data pubblicazione 29/04/2026motivazione delle cartelle in punto di interessi (v. pag. 15 e s. del ricorsoper cassazione); censura che era rimasta assorbita dalla statuizione concui la CTP aveva ritenuto la regolarità della notifica di tutte e tre le cartelleimpugnate (che avrebbe dovuto indurre il contribuente ad impugnarletempestivamente).

Pertanto, una volta rilevata la nullità della notifica peruna delle tre cartelle, la CTR avrebbe dovuto prendere in esame lacensura in discorso, della quale si è invece sostanzialmente disinteressatacon la motivazione - assolutamente “criptica” e, dunque, in definitivameramente apparente - per cui “gli argomenti di doglianza nonespressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti aifini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione disegno diverso”.

Anche su questo punto, pertanto, la sentenza impugnatadev’essere cassata, con rinvio al giudice di secondo grado perché sipronunci, con adeguata motivazione, sulla censura appena illustrata.

P.Q.MAccoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di IIgrado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazionedelle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/1/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò l’iscrizione ipotecaria eseguita, in suodanno, dal concessionario della riscossione, e le tre cartelle di pagamentopresupposte.2. La CTP di Napoli accolse il ricorso sotto il profilo della mancatacomunicazione preventiva dell’iscrizione ipotecaria, rigettandolo per ilresto.Numero registro generale 24683/2020Numero sezionale 498/2026Numero di raccolta generale 11787/2026Data pubblicazione 29/04/20263. La CTR della Campania dichiarò inammissibili le censure mosseavverso le cartelle di pagamento n. 071/2006/01116499160 e071/2006/0300093444, ritenendo che le stesse fossero stateregolarmente notificate e che la relativa pretesa tributaria (afferente adIRAP ed IVA) non fosse incorsa nella prescrizione decennale (interrottadall’iscrizione ipotecaria del 30/6/2008), e accolse, invece, l’impugnazionerelativamente alla cartella 071/2007/0147137943, la cui notificazione aisensi dell’art. 60, comma 1, lett. e, d.p.r. n. 600/1973, non risultavacorredata dalla prova dell’avvenuta affissione presso l’Albo comunale. Adire della CTR, doveva escludersi pure la prescrizione delle sanzioni,tenuto conto che “il termine di prescrizione entro il quale deve essere fattavalere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa allesanzioni non può che essere di tipo unitario” (pag. 3 della sentenza disecondo grado).4. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, sulla base di duemotivi. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione degliartt. 76 e 77 d.p.r. n. 602/1973; degli artt. 2934, 2943, comma 1, 2945,comma 2, 2946, 2948 e 2953 c.c.; dell’art. 20, comma 3, d.lgs. n.472/1997, per avere la CTR riconosciuto efficacia interruttiva dellaprescrizione all’iscrizione ipotecaria, da ritenersi, invece, inidonea alloscopo (oltre che, in concreto, illegittima), anche tenuto conto della durataquinquennale (e non decennale) della prescrizione medesima (anche perle sanzioni, ai sensi dell’art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997).Il motivo è fondato. Dalla sentenza impugnata risulta che le due cartelleancora sub judice vennero notificate, rispettivamente, in data 7/10/2006 e15/1/2007. Sostiene il ricorrente che “il ricorso di primo grado avversol’iscrizione ipotecaria e le sottostanti cartelle di pagamento sopra indicate(nella specie in materia di tributi) è stato notificato a mezzo posta racc.taNumero registro generale 24683/2020Numero sezionale 498/2026Numero di raccolta generale 11787/2026Data pubblicazione 29/04/2026in data 15.02.2017-17.02.2017 (…). Per cui alla data della propostaimpugnazione la pretesa si è estinta per prescrizione decennale”. (pag. 10del ricorso per cassazione). Orbene, idonea ad interrompere laprescrizione è non già l’iscrizione ipotecaria in sé (v. Cass., n.14213/2022, secondo cui “la mera iscrizione di ipoteca, pur dimostrandol'intenzione del creditore di esercitare il suo diritto, non è diretta aldebitore e, pertanto, anche se è da quest'ultimo conoscibile (edeventualmente conosciuta) a seguito della consultazione dei registriimmobiliari, non può essere considerata unstabilire che la prescrizione è interrotta da "ogni atto che valga a costituirein mora il debitore", implica la necessità che intervenga una intimazione odi una richiesta scritta, rivolta al debitore o a un suo rappresentante, nonessendo sufficiente il compimento di un atto da questi ultimisemplicemente conoscibile”) ma la relativa comunicazione (Cass., n.22267/2024: “in tema di riscossione esattoriale, la formale comunicazionedell'iscrizione ipotecaria, atto recettizio rivolto al debitore, assume anchela natura di intimazione ad adempiere, esplicitando la volontà del creditoredi far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, ecostituisce, quindi, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto che comportal'interruzione della prescrizione del credito tributario”), nel caso di specieomessa (come accertato dalla CTR, che ha conseguentemente annullatol’atto di iscrizione ipotecaria). In ogni caso, non emerge alcun successivoa quo rappresentato dalla data di notifica delle cartelle né rispetto a quellorappresentato dalla iscrizione ipotecaria.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 132, comma2, n. 4, 99, 112 c.p.c.; degli artt. 24 e 111, comma 6, Cost.; degli artt. 3,4, 5, 6, 7 e ss. della l. n. 212/2000; dell’art. 3 della l. n. 241/1990; degliartt. 12 e 25 d.p.r. n. 602/1973; degli artt. 36 e 53 d. lgs. n. 546/1992,Numero registro generale 24683/2020Numero sezionale 498/2026Numero di raccolta generale 11787/2026Data pubblicazione 29/04/2026per avere omesso di motivare sul terzo motivo d’appello (relativo alladeterminatezza degli interessi), limitandosi ad affermare che “gliargomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dalCollegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei acondurre ad una conclusione di segno diverso”.3. Il motivo è inammissibile relativamente alle cartelle di pagamento n.071/2006/01116499160 e 071/2006/0300093444, i cui vizi, a fronte dellaregolare notificazione (come accertata dalla CTR e non censurata dalricorrente), si sarebbero dovuti far valere mediante la relativa tempestivaimpugnazione. Il motivo è fondato, invece, con riferimento alla cartella071/2007/0147137943, rispetto alla quale l’impugnazione dell’iscrizioneipotecaria ha natura “recuperatoria”, essendo stata accertata la nullitàdella relativa notificazione. Premesso che, ai termini di Cass., Sez. un., n.22281/2022, “la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di ungli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo alcalcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplicerichiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gliulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazioneprescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesaper interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deveindicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativaagli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desuntadall'individuazione specifica della tipologia e della naturadegli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questiaccedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza chesia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati odelle modalità di calcolo”, il contribuente, nell’atto di appello, avevareiterato la censura (già svolta in primo grado) di carenza dellaNumero registro generale 24683/2020Numero sezionale 498/2026Numero di raccolta generale 11787/2026Data pubblicazione 29/04/2026motivazione delle cartelle in punto di interessi (v. pag. 15 e s. del ricorsoper cassazione); censura che era rimasta assorbita dalla statuizione concui la CTP aveva ritenuto la regolarità della notifica di tutte e tre le cartelleimpugnate (che avrebbe dovuto indurre il contribuente ad impugnarletempestivamente). Pertanto, una volta rilevata la nullità della notifica peruna delle tre cartelle, la CTR avrebbe dovuto prendere in esame lacensura in discorso, della quale si è invece sostanzialmente disinteressatacon la motivazione - assolutamente “criptica” e, dunque, in definitivameramente apparente - per cui “gli argomenti di doglianza nonespressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti aifini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione disegno diverso”. Anche su questo punto, pertanto, la sentenza impugnatadev’essere cassata, con rinvio al giudice di secondo grado perché sipronunci, con adeguata motivazione, sulla censura appena illustrata. P.Q.MAccoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di IIgrado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazionedelle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/1/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]
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