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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01521/2022

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5383/2012 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viale Angelico n. 38, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA] n. 16/1/11, depositata il 24 gennaio 2011.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell' 11 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'estinzione del giudizio ex art. 6, dl 119/2018. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Friuli-[OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, nonché quelli incidentali proposti da [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 51/03/08 della Commissione tributaria provinciale di Udine che aveva accolto i ricorsi dei contribuenti contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2003/2005.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo otto rnotivi.

Resistono con controricorso la società contribuente ed il socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA]; il socio accomandante [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

Nelle more del processo i contribuenti costituiti hanno dapprima depositato istanza di sospensHone ex art. 6, dl 119/2018, successivamente la documentazione asseverante l'avvenuto espletamento degli adempimenti da detta disposizione legislativa previsti.

Sia l'agenzia fiscale ricorrente che i controricorrenti hanno poi anche depositato memorie con concorde richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Va rilevato che i contribuenti costituiti e che il contribuente intimato hanno effettuato quanto occorrente al fine della definizione agevolata del giudizio ai sensi dell'art. 6, di 119/2018, ciò emergendo chiaramente dalla documentazione depositata.

Del resto la difesa erariale ha concordato con quella dei contribuenti circa la richiesta di estinzipne del giudizio, sulla base della dimessa attestazione dell'Agenzia delle entrate, ufficio locale di Udine, di perfezionamento dell' iter procedimentale previsto da detta disposizione legislativa.

Inoltre va anche rilevato che nei termini di legge (art. 6, commi 12-13, di 119/2018, rispettivamente 31 luglio e 31 dicembre 2020) non è stato opposto diniego all'istanza di definzione agevolata né presentata istanza di trattazione del presente procedimento.

Va dunque dichiarata l'estinzione del giudizio, rimanendo per legge le spese correlative a carico delle parti (art. 6, comma 13, ultima parte, di 119/2018).

PQM La Corte dichiara estinto il giudizic.

Cosi deciso in Roma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5383/2012 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viale Angelico n. 38, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA] n. 16/1/11, depositata il 24 gennaio 2011. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell' 11 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'estinzione del giudizio ex art. 6, dl 119/2018. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Friuli-[OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, nonché quelli incidentali proposti da [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 51/03/08 della Commissione tributaria provinciale di Udine che aveva accolto i ricorsi dei contribuenti contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2003/2005. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo otto rnotivi. Resistono con controricorso la società contribuente ed il socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA]; il socio accomandante [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Nelle more del processo i contribuenti costituiti hanno dapprima depositato istanza di sospensHone ex art. 6, dl 119/2018, successivamente la documentazione asseverante l'avvenuto espletamento degli adempimenti da detta disposizione legislativa previsti. Sia l'agenzia fiscale ricorrente che i controricorrenti hanno poi anche depositato memorie con concorde richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Va rilevato che i contribuenti costituiti e che il contribuente intimato hanno effettuato quanto occorrente al fine della definizione agevolata del giudizio ai sensi dell'art. 6, di 119/2018, ciò emergendo chiaramente dalla documentazione depositata. Del resto la difesa erariale ha concordato con quella dei contribuenti circa la richiesta di estinzipne del giudizio, sulla base della dimessa attestazione dell'Agenzia delle entrate, ufficio locale di Udine, di perfezionamento dell' iter procedimentale previsto da detta disposizione legislativa. Inoltre va anche rilevato che nei termini di legge (art. 6, commi 12-13, di 119/2018, rispettivamente 31 luglio e 31 dicembre 2020) non è stato opposto diniego all'istanza di definzione agevolata né presentata istanza di trattazione del presente procedimento. Va dunque dichiarata l'estinzione del giudizio, rimanendo per legge le spese correlative a carico delle parti (art. 6, comma 13, ultima parte, di 119/2018). PQM La Corte dichiara estinto il giudizic. Cosi deciso in Roma 1
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