CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 marzo 2021
Cassazione n. 37278/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] « LP' Di MIT° 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della decisione di primo grado emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, assolveva [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al divieto di associarsi abitualmente , a pregiudicati e rideterminava la pena in quella di anni uno mesi uno e giorni 20 di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata. Petruzzelli era stato dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 75 comma 2 D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, oltre che del reato di cui all'art. 73 del medesimo testo normativo e dell'art. 495 cod. pen. Il 23 aprile 2020 i carabinieri di Palagianello lo avevano controllato alla guida di una mini cooper. In immediato l'imputato aveva fornito altre generalità e, in particolare, quelle di [OSCURATO:PERSONA]. Contrariamente, si accertava trattarsi di Petruzzelli, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di Palagiano. A costui era stata revocata la patente di guida. Si accertava che il luogo in cui era stato controllato era in area diversa dal Comune di Palagiano ove gli era, dunque, stato vietato di andare. Infondato era ritenuto, poi, l'addebito dell'aver violato la prescrizione di non accompagnarsi a pregiudicati, poiché la cognata era stata notata solo nell'occasione di quel controllo. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con due distinti atti di impugnazione a firma rispettivamente dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge (artt. 129, 125 e 546 cod. proc. pen.) per aver omesso la declaratoria immediata di cause di non punibilità. 2.2. Con il secondo lamenta l'erronea indicazione della pena in dispositivo, figurando una sanzione di anni uno mesi uno e giorni 230 di reclusione. Con separata doglianza si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. 3.1. Con il primo mezzo di impugnazione si tende, pur a fronte di una motivazione immune da censure, ad ottenere dalla Corte di legittimità una diversa valutazione del risultato della prova, prospettando così argomenti inammissibili in materia di ricorso per cassazione. Petruzzelli, ha spiegato la Corte territoriale, aveva violato l'obbligo di soggiorno nel luogo di residenza ed era stato sorpreso a Palagianello, declinando falsamente le generalità di altro soggetto.Il ragionamento del giudice territoriale sul punto è, pertanto, immune da censure e il primo atto di ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con cui si invoca l'omesso rilievo di cause di non punibilità è, tra l'altro, generico e privo della necessaria specificità. 3.2. Il secondo atto di impugnazione si risolve in una censura essenzialmente rivolta al merito sanzionatorio, a fronte di una motivazione che ha spiegato le ragioni per le quali erano state negate le circostanze attenuanti generiche e, pertanto, è immune nel ragionamento logico sviluppato da un sindacato da parte di questa Corte. L'erronea determinazione della pena, per altro verso e l'indicazione di giorni 230 di reclusione è frutto di un puro refuso materiale, che la stessa Corte di merito ha emendato escludendo il numero 3 e chiarendo che la pena inflitta è pari a un anno un mese e giorni venti di reclusione (cfr ordinanza in atti del 15/3/ - 18/3/2021). Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma, che tenuto conto del grado di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data