CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 18010/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di BolognaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneralePaolo A. M. Fiore, con cui chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 30 settembre 2025, haconfermato la sentenza del Tribunale di Forlì di condanna di [OSCURATO:PERSONA] ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. c), 2 bis d.lgs 30 aprile 1992n. 285 (commesso in Cesena il 3 luglio 2020) alla pena di anni 1 di arresto eeuro 3000 di ammenda; con la stessa sentenza è stata disposta la revoca dellapatente di guida e la confisca dell’autovettura [OSCURATO:PERSONA].Charfeddine è stato ritenuto responsabile per avere guidato l’autovetturaRenault [OSCURATO:PERSONA] in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevandealcoliche, accertato tramite l’uso di apparecchiatura etilometrica che aveva rilevatoun tasso alcolemico alla prima prova di 1,70 g/l e alla seconda prova di 1,81 g/le per avere cagionato un incidente stradale.2. L’imputato ha proposto ricorso a mezzo di proprio difensore, formulandoquattro motivi.2.1. Con il primo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alrigetto della eccezione con cui si era evidenziato che nella sentenza di primo gradol’imputato era stato indicato come assente, quando invece Charfeddine avevapartecipato alle udienze e si era sottoposto ad esame. A tale eccezione, nonmeramente formale, posto che il travisamento del dato della presenza delricorrente aveva avuto un impatto diretto sia sulla valutazione delle suedichiarazioni, sia sul trattamento sanzionatorio, la Corte di appello non avrebbereplicato alcunchè.2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione per avere la Corte ritenuto provato lo stato di ebbrezza.Con l’atto di appello era stato evidenziato che il test era stato effettuato adistanza di oltre un’ora dall’orario del sinistro e che l’aumento di 0, 11 g/l in soli15 minuti era indicativo di una concentrazione ancora in fase crescente. A talirilievi, secondo il difensore, la Corte avrebbe risposto in maniera inadeguata einsufficiente. La Corte non avrebbe spiegato perché un intervallo di tempo cosìrilevante, in presenza di valori che aumentano fra le due prove, non poteva valeread introdurre un dubbio in ordine alla collocazione del tasso nella fascia inferiorea 1,5 g/l al momento dell’incidente. Anche gli indici sintomatici richiamati nonvalgono a dimostrare il superamento della specifica soglia della lett. c) e nonvalgono a colmare il vuoto logico determinato dal tempo trascorso e dall’aumentoregistrato tra le due prove.2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione algiudizio di inverosimiglianza della ipotesi alternativa offerta dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] era limitata a liquidare come inverosimile l’ipotesi che Charfeddine avesseassunto bevande alcoliche dopo il sinistro, nonostante fossero stati fatti rilevarela presenza di esercizi di ristoro in zona, il tempo intercorso fra il sinistro el’alcoltest ed i valori crescenti risultati all’accertamento.2.4. Con il quarto motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in ordine allaconfisca ed alla titolarità del veicolo. Nell’atto di appello si era allegato che il veicoloera di proprietà del padre del ricorrente e ciò nonostante la Corte di appello neaveva disposto la confisca adottando la formula “salvo che lo stesso appartenga apersona estranea al reato“.3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto Paolo A. M. Fiore, harassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. Il primo motivo, con cui si lamenta la mancata risposta da parte della Cortealla censura con cui si era evidenziato il vizio della sentenza di primo grado nellaparte in cui aveva affermato che Chafferdine era stato assente durante il processo,è inammissibile.Deve premettersi che, come già affermato da questa Corte, il mancatoesame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello noncomporta l'annullamento della sentenza, quando la censura, se esaminata, nonsarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l'eventualeaccoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede digiudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281;Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Rv. 276745 – 01; Sez. 3 n. 21029 del03/02/2015, Rv. 263980). Nello stesso senso si è anche precisato che il viziodi motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto adun tema contenuto nell'atto di impugnazione può essere utilmente dedotto inCassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere didecisività (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 27/01/2016, Rv. 267723; Sez.1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841).Quanto alle caratteristiche della impugnazione, ai sensi dell’art. 581 cod.proc. pen., essa deve indicare, a pena di inammissibilità, fra l’altro,l’enunciazione specifica dei capi e dei punti della decisione ai quali si riferiscel’impugnazione (lett. a) e dei motivi con l’indicazione delle ragioni di diritto e deglielementi di fatto che sorreggono ogni richiesta (lett. d). Come chiarito dalle SezioniUnite della Corte di Cassazione, l'appellante non può limitarsi a confutaresemplicemente il "decisum" del primo giudice con considerazioni generiche edastratte: egli deve contrapporre alle ragioni poste a fondamento della decisioneimpugnata argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazionedella sentenza, ovvero concreti elementi fattuali pertinenti e, quand'anche reiterile richieste svolte in primo grado, deve confrontarsi con le considerazioni ivicontenute, dando conto delle ragioni per le quali non si ritengano condivisibili (Sez.U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822). Tali principi sono stati trasfusinella previsione di cui al comma 1 bis dell’art. 581 cod. proc. pen., introdotto dald.lgs 10 ottobre 2022 n. 150, a norma del quale l’appello è inammissibile permancanza di specificità dei motivi, quando per ogni richiesta non sono enunciatiin forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto e didiritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e ai puntidella decisione ai quali si riferisce l’impugnazione.Nel caso in esame il motivo di appello, nel rilevare che erroneamente lasentenza di primo grado aveva indicato come assente l’imputato presente, nonaveva dedotto alcun profilo di nullità (peraltro insussistente), bensì, al più, unmero errore materiale. D’altronde il giudice di appello, in forza dei poteri di pienacognizione e valutazione del fatto, ben può correggere il percorso argomentativodella sentenza di primo grado e addirittura integrare una motivazioneassolutamente mancante (ex plurimis, Sez. 6, n. 1270 del 20/11/2024, dep.2025, Rv. 287505 – 01). Il motivo per come strutturato avrebbe dovuto esseredichiarato inammissibile, con la conseguenza che la carenza argomentativa dellasentenza impugnata non può essere censurata.3. Il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l’attendibilità del risultatodel test alcolemico, effettuato a distanza di un’ora rispetto al sinistro, èmanifestamente infondato.In ordine all’intervallo temporale fra la guida e la sottoposizione al testalcolemico, questa Corte ha già avuto modo di osservare che, in presenza di unaccertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsionenormativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze ingrado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa, fermo restando chenon integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tral'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento (Sez. 4, n. 50973 del05/07/2017, Rv. 271532; Sez. 4, n. 24206 del 04/03/2015, Rv. 26372501). Inproposito si è argomentato che il decorso di un intervallo temporale tra la condottadi guida incriminata e l'esecuzione del test alcolemico è inevitabile e non incidesulla validità del rilevamento (Sez. 4, n. 13999 del 11/03/2014, Rv. 259694),ma anche che il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta diguida incriminata e l'esecuzione del test rende necessario verificare, ai fini dellasussunzione del fatto in una delle due ipotesi di cui all'art. 186, comma 2, lett. b)e e c) cod. strada, la presenza di altri elementi indiziari (Sez. 4, n. 47298 del11/11/2014, Rv. 261573). Quest'ultima affermazione, peraltro, non comportanecessariamente che, dato un accertamento strumentale a distanza di un temponon breve dall'atto di guida (durata invero difficile da determinare una volta pertutte), sia necessario aggiungere elementi indiziari per ottenere il risultato di"prova sufficiente" dell'accusa: si deve, infatti, tenere conto anche delladistribuzione degli oneri probatori e se non v'è alcun dubbio che l'accusa sia tenutaa dare dimostrazione della avvenuta integrazione del reato, offrendo la prova ditutti gli elementi essenziali dell'illecito, è altrettanto indubbio che tale prova, perespressa indicazione normativa (e per radicata interpretazione giurisprudenziale),è già data dall'esito di un accertamento strumentale che replichi le cadenze e lemodalità previste dal Codice della strada e dal relativo regolamento. La presenzadi fattori in grado di compromettere la valenza dimostrativa di quell'accertamentodeve essere oggetto di allegazione ad opera dell'imputato, al quale compete didare la dimostrazione dell'insussistenza dei presupposti del fatto tipico.Nella prospettiva indicata, la motivazione della sentenza impugnata appareimmune da censure. I giudici hanno chiarito che il nostro sistema non è fondatosu prove legali, sicchè, lo stato di ebbrezza può essere desunto anche dalla solasintomatologia: nel caso in esame, da un lato, gli operanti avevano constatatoplurimi sintomi di uno stato di ebbrezza alcolica e, dall’altro, le stesse modalitàdel sinistro, in assenza di altre turbative, deponevano per una preesistentecondizione del guidatore fortemente alterata nella lucidità e capacità reattiva. Inogni caso – ha proseguito la Corte- anche a considerare l'inevitabile intervallo ditempo tra la fuoriuscita di strada e l’accertamento con etilometro, è pacifico chein presenza di un accertamento strumentale del tasso conforme alla previsionenormativa grava sull’ imputato l'onere della dimostrazione di circostanze in gradodi privare quell'accertamento di valenza dimostrativa.A tale iter argomentativo, il ricorrente si limita a contrapporre osservazioniche attengono esclusivamente alla curva di assorbimento di alcol nel sangue. Inproposito non può che ribadirsi il consolidato orientamento della Corte dilegittimità per cui «le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanzealcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per lageneralità dei casi, ma, posto un andamento generale basato sulla nota "curva diWidmark" - secondo cui la concentrazione di alcol, in andamento crescente tra i20 ed i 60 minuti dall'assunzione, assume un andamento decrescente dopo averraggiunto il picco massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo - varianoda soggetto a soggetto, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono allapossibilità di astratta previsione» (Sez. 4, n. 3862 del 10/11/2017; sez. 4 n. 4521del 13/09/2018, non massimate).3. Il terzo motivo, con cui si contesta la valutazione operata dalla Corte dellaversione difensiva del ricorrente, è inammissibile per aspecificità o, comunque,manifesta infondatezza.La Corte di appello, invero, in ossequio al principio per cui la regola di giudizioche richiede l'accertamento della sussistenza del reato "al di là di ogni ragionevoledubbio" implica che, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione deifatti, siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria e siamotivatamente esclusa la plausibilità della tesi difensiva (Sez.6, n. 7329 del 10/10/2024, dep. 2025, Rv. 288472 – 01) , ha preso in esame laricostruzione proposta in sede di impugnazione e con motivazione nonmanifestamente illogica l’ha disattesa. Da un lato la Corte ha osservato che erainverosimile che ricorrente, il quale all’atto dell’intervento della [OSCURATO:PERSONA] segni di alterazione psicofisica chiaramente riconducibiliall'assunzione di alcolici, potesse aver bevuto addirittura dopo l'incidente, in unmomento in cui si trovava in difficoltà al punto da non riuscire a proseguire lamarcia e essere costretto a chiedere aiuto al padre; dall’altro la Corte ha attribuitorilievo alle modalità di verificazione del sinistro stradale cagionato dall'imputato,avvenuto su un tratto di strada rettilineo in assenza di altri ostacoli o intralci allacircolazione e in regolari condizioni di tempo e di luce, tali da far desumere chelo stesso fosse da ricondurre ad uno stato di alterazione alcolica del conducente.Il ricorrente pone una censura generica e avversativa, limitandosi a ribadirela plausibilità della differente ricostruzione, senza, tuttavia, indicare ragioni tali dascardinare la tenuta logica del percorso argomentativo su indicato.4. Il quarto motivo, incentrato sulla statuizione relativa alla confisca delveicolo, è inammissibile. In proposito è sufficiente rilevare che tale censura nonera stata dedotta in appello ed è stata formulata per la prima volta con il ricorsoper cassazione. Deve, dunque, trovare applicazione il principio per cui non sonodeducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggettodi motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità siaannullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisionerispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto di motivazione peressere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (frale tante: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316; Sez. 2, n. 34044 del20/11/2020, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Rv. 279903; Sez. 2,n. 46765 del 09/12/2021, Rv. 282322).5.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen. Tenuto conto della sentenza della Cortecostituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementiper ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della [OSCURATO:PERSONA], somma così determinata in considerazione delle ragioni diinammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso in Roma in data 23 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]