CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18551/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RVEGLIANZA di L'aquilaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusoper la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila hadichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza delMagistrato sorveglianza di L’Aquila che ha rigettato il reclamo proposto avverso la sanzionedisciplinare dell’esclusione dalle attività ricreative e sportive per tre giorni, inflittagli dalConsiglio di disciplina per l’infrazione prevista dall’art. 77, comma 1, n. 16 del d. P.R. 30giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sullemisure privative e limitative della libertà).2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramitedel difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Pintus, deducendo tre motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo, la difesa eccepisce l’erronea applicazione degli artt. 666,comma 2, 125, comma 3, cod. proc. pen., e 38, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354(Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitativedella libertà; d’ora in poi Ord. pen.) e art. 81, commi 2 e 8, d. P.R. n. 230 del 2000 inrelazione alla mancata esplicitazione dei fatti addebitati e alla contestazione effettuata daparte del solo comandante di reparto; inoltre, la difesa deduce la mancanza di motivazionedella decisione sanzionatoria.Il Tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente ritenuto non riproponibili i motivi direclamo già proposti, atteso che la sentenza sez. 1, n. 8764 dep. 2017 adottata nei confrontidel medesimo ricorrente ha invece ritenuto ciò ammissibile. Inoltre, secondo la difesa il ricorrente ha correttamente specificato le propriecontestazioni in ordine ai fatti attribuitigli riportando tra virgolette la motivazione apparentedel Magistrato di sorveglianza, che si limitava a richiamare il verbale del Consiglio didisciplina, con generica indicazione dell’essersi il detenuto sottratto ai controlli; affermazionenon corrispondente al vero in quanto si afferma che l’[OSCURATO:PERSONA] non si era sottratto ai controlliessendosi invece tolto le scarpe.Quanto alla contestazione operata dal solo Comandante del carcere, senza lapresenza del Direttore, la difesa evidenzia l’erroneità della decisione del Tribunale lì dove haritenuto che la nullità della contestazione doveva essere effettuata nella prima fase utile che,ai sensi dell’art. 182, comma 2 cod. proc. pen., era la seduta del Consiglio di disciplina del12 marzo 2025. Si tratterebbe di una affermazione erronea perché con la sua presenzainnanzi al Consiglio di disciplina avrebbe sanato le nullità.Rileva, poi, al riguardo che la mancata presenza del detenuto non è soltanto dovuta aldiritto/dovere di non avallare una procedura illegittima, ma anche alla mancatacomunicazione della convocazione, circostanza che è stata implicitamente ammessa tantodalla Direzione del carcere, quanto dal Magistrato di sorveglianza che non ha motivato sulpunto.Sul profilo della mancata comunicazione della convocazione, nel ricorso si evidenziache nella fattispecie non opera il limite di deducibilità di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc.pen., secondo il principio applicato dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte dicassazione n. 5396 del 5 febbraio 2015, Rv. 263026.Infine, la difesa rileva la incompletezza della motivazione del provvedimento con ilquale è stata inflitta la sanzione disciplinare.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente eccepisce l’errata applicazione dell’art. 81,comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000 in relazione alla mancata comunicazione dellaconvocazione innanzi al Consiglio di disciplina, evidenziando che il detenuto è statoconvocato in maniera informale innanzi al Consiglio e non mediante comunicazione formale,con indicazione di data e ora della convocazione, ma venendo convocato nel momentostesso in cui lo stesso CDD si riuniva.2.3. Con il terzo motivo, la difesa eccepisce la violazione della disposizione di cui all’art.38, comma 1, Ord. pen., rilevando che i fatti contestati non costituiscono infrazione delregolamento, in quanto il detenuto si è sottoposto ai controlli togliendosi le scarpeevidenziando che non si tratta di una valutazione di merito, ma di una argomentazione tesaa evidenziare sotto il profilo formale che detta determinata condotta non è prevista comeinfrazione dal regolamento.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato, per le ragioni di seguito indicate.2. Deve in premessa evidenziarsi che il ricorso per cassazione avverso la decisioneassunta dal Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo ex art. 35-bis Ord. pen. può essereproposto unicamente, secondo quanto previsto dal comma 4-bis dello stesso articolo, perviolazione di legge, con esclusione, dunque, dei vizi di motivazione, i quali possonodiventare rilevanti soltanto quando, per la gravissima lacuna della trama del percorsogiustificativo della decisione, quest'ultimo possa ritenersi mancante o soltanto apparente.Inoltre,secondo l'orientamento consolidato di questa Corte il detenuto non puòsottoporre al Tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., questioni nuoveche non hanno costituito oggetto del reclamo diretto al magistrato di sorveglianza. Ciò inquanto il procedimento dinanzi al Tribunale di sorveglianza ha natura impugnatoria, con laconseguenza che, avendo esso carattere devolutivo, il reclamo deve essere fondato suspecifici motivi di doglianza facenti riferimento all'oggetto del primo giudizio, come definitodal relativo atto di impugnazione (Sez. 1, n. 2303 del 8/10/2020, dep. 2021, Mitrean, Rv.280229-01). Diversamente argomentando verrebbe leso il diritto al doppio grado digiurisdizione di merito, cui anche l'Amministrazione penitenziaria ha titolo nel procedimentogiurisdizionale previsto dall'art. 35-bis Ord. penIl reclamo, in ogni caso, deve avere ad oggetto motivi specifici e non meramentereiterativi di quelli già proposti innanzi al Magistrato di sorveglianza in conformità alla naturadi mezzo di impugnazione, ai sensi dell’art. 35-bis Ord. pen. non potendosi esaurire nelladiversa ricostruzione del fatto contestato, richiedendo la critica argomentata della decisione.Va, infatti, ribadito che i reclami previsti dall'ordinamento penitenziario in materiadisciplinare, posto il rinvio operato dagli artt. 678 e 666, comma sesto, cod. proc. pen. alladisciplina generale contenuta nell'art. 568 c.p.p. (in quanto applicabile) attesa la loro naturadi mezzi d'impugnazione concernenti una procedura giurisdizionalizzata (Corte Cost., sent.n. 341 del 2006, n. 349 del 1993, n. 410 del 1993, n. 53 del 1993), debbono esseresostenuti, a pena di inammissibilità secondo i principi generali che regolano le impugnazioni,da specifici motivi (Cass., Sez. I, 28 gennaio 2000, n. 648, rv. 215388; Cass., Sez. I, 26settembre 2007, n. 37332, rv. 237505 in tema di permessi)2. Ciò precisato, va rilevato che l’ordinanza impugnata ha valutato tuti i profili dedotticon l’appello avverso l’ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza ha rigettato il reclamoproposto dal condannato avverso la sanzione disciplinare, avendo il Tribunale esaminato latotalità dei motivi di reclamo.2.1. Quanto al primo motivo, con il quale si deduce l’omessa precisa contestazionedegli addebiti nonché la mancata contestazione da parte del Direttore, esso è destituito difondamento.In primo luogo, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, il Tribunale hacorrettamente osservato, alla luce dei principi sopra ricordati, la inammissibilità dei motivi digravame riferiti alle violazioni procedurali di cui agli artt. 81, comma 2 e 8 d.PR n. 230 del2000 e art. 38 Ord. pen. per essere gli stessi meramente reiterativi di quelli già proposti,difettando, del requisito della specificità, prescritto dall'articolo 581, comma 1-bis, lettera c)cod. proc. pen.In particolare, con riferimento al profilo di censura relativo alla contestazionedell’addebito da parte del Comandante di reparto, il Tribunale ha correttamente ribadito chetale eventuale nullità avrebbe dovuto essere sollevata, ai sensi dell’art. 182, cod. proc. pen.nell’ambito della seduta del Consiglio di Disciplina, così fornendo puntuale risposta alladoglianza difensiva, reiterata con il motivo di ricorso; ed altresì correttamente, il Tribunale haevidenziato che la rinunzia a comparire all’udienza, è stata frutto di una libera scelta delcondannato che ha comportato la decadenza dall’eccezione di nullità.Di conseguenza non appare pertinente il richiamo del ricorrente a Sez. U, n. 5396 del29/01/2015, P.g. in proc. Bianchi, Rv. 263026 – 01 che, in relazione alla nullità concernenteil mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcoolimetrico,della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ha affermato il principio secondo cuinel caso in cui la nullità dell'atto derivi da un mancato avviso di una garanzia difensiva, allacui conoscenza l'avviso stesso è preordinato, la sua deducibilità, da parte dell'indagato odell'imputato che vi abbia assistito, non è soggetta ai limiti previsti dall'art. 182 commasecondo, cod. proc. pen.Inoltre, quanto alla legittimazione del Comandante di reparto alla contestazionedell’addebito giova ricordare che essa può sussistere nel caso in cui, come nella fattispecieintervenga a tal fine la delega del Direttore del carcere (Sez. 1, n. 8986 del 05/02/2008,Campisi, Rv. 239512 - 01). In tale arresto, che va qui ribadito, si evidenzia in particolarecome la indicazione, da parte della legge, della figura del Direttore del carcere, «sia nelmomento di contestare il fatto, sia in quello di infliggere la sanzione, non è ricollegabile aprincipii di inderogabilità, essendo regola generale che un soggetto amministrativo possadelegare altri (nel medesimo suo àmbito) o essere sostituito per impedimento da funzionarioimmediatamente sottoordinato; quindi, quando il ricorrente lamenta che la contestazione siastata fatta dal comandante di reparto e la sanzione inflitta in presenza non del direttore madella sua vice, non individua alcuna ragione che abbia menomato il suo diritto di difesa -unico aspetto, poi, che possa essere sindacato da questa Corte (cfr. Sez. I, 21.11.2001,Camerino)».2.2. Quanto all’ulteriore profilo di censura, oggetto del secondo motivo di ricorso con ilquale si è eccepita la violazione di legge per la mancata convocazione innanzi al Consiglio diDisciplina, va rilevato oltre a quanto già sopra evidenziato, che esso risulta altresì infondatoalla luce del principioaffermato da questa Corte secondo cui in tema di reclami concernenti ilpotere disciplinare dell'amministrazione penitenziaria, l'omissione della previa contestazionedell'addebito al detenuto nelle forme previste dalla normativa regolamentare (art. 81 d.P.R.n. 230 del 2000) spiega effetti sulla validità del provvedimento adottato solo quando sia statapregiudicata la conoscenza del fatto addebitato o l'esplicazione dei diritti difensivi, e restaassorbita dalle comunicazioni eventualmente date al proposto "in limine" dell'udienzadisciplinare dal consiglio di disciplina, davanti al quale la convocazione può avvenire inqualsiasi momento, anche "ad horas". (Sez. 1, n. 35562 del 11/07/2008, Belfiore, Rv.241236 - 01).3. Infine, è infondato il terzo motivo di ricorso con il quale si contesta la riconducibilitàdella condotta consistita nel mancato togliersi le scarpe ad una infrazione disciplinare,giacché il Tribunale, pur evidenziando che si tratta di profilo che introduce una questione dimerito inammissibile, correttamente ha evidenziato come sia risultato incontroverso che ilrifiuto più volte opposto dal condannato di eseguire quanto richiestogli, ovvero quello dialzare i piedi per il controllo previsto all’uscita della cella, sia riconducibile, al di là dellavalutazione nel merito della condotta e della possibilità che il controllo potesse avvenire conaltre modalità, ad una inosservanza di un ordine impartito.4. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato. Alla pronunciasegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 18/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]