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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 giugno 2022

Cassazione n. 16775/2023

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seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 13/06/2022 dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 giugno 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione emessa il 15 aprile 2014 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che all'esito di giudizio abbreviato dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 368, primo e secondo comma, cod. pen., condannandola alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., ritenuta equivalente alle contestate circostanze aggravanti.

2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo con un primo motivo la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179 cod. proc. pen., per avere la Corte distrettuale, pur in assenza di una esplicita richiesta di trattazione orale ex art. 23-bis, comma 1, legge 18 dicembre 2020, n. 176, svolto l'udienza di discussione del 13 giugno 2022 in presenza delle parti (ossia del Procuratore generale e di un difensore d'ufficio), pronunciando la decisione senza consentire al difensore di fiducia dell'imputata di parteciparvi, ma indicando un difensore di fiducia che era stato in precedenza revocato il 24 maggio 2022 (Avv. [OSCURATO:PERSONA]), poiché l'imputata aveva nelle more nominato altro, ed unico, difensore di fiducia in persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, tuttavia, non veniva posto in grado di parteciparvi, atteso che nel relativo verbale di udienza veniva indicato il nominativo del precedente difensore di fiducia, a sua volta sostituito, in quanto considerato assente, da altro difensore, designato d'ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. peri.

Al riguardo si assume, inoltre, che la Corte d'appello, applicando all'esito del processo le disposizioni relative alle udienze cartolari (ex art. 23 -bis, comma 3, legge cit.), ha omesso di notificare il dispositivo della decisione all'unico difensore di fiducia dell'imputata.

2.1. Con un secondo motivo si lamentano plurimi vizi della motivazione con riferimento alla invocata prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cit. rispetto alle contestate circostanze aggravanti, avendo la Corte distrettuale basato il suo convincimento su un elemento di prova (i numerosi precedenti iscritti nel casellario giudiziale) diverso da quello reale, per essere l'imputata gravata da un solo precedente relativo ad un reato contro il patrimonio risalente al 2007.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 1 marzo 2023 il Procuratore generale ha illustrato le proprie conclusioni, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

4. Il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha trasmesso le sue conclusioni scritte alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 6 marzo 2023, insistendo nell'accoglimento dei motivi del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e ne determina l'accoglimento, con effetto logicamente assorbente rispetto al secondo motivo, risultando dalla documentazione allegata e dall'esame degli atti processuali ivi richiamati (cui questa Suprema Corte può accedere in considerazione del dedotto error in procedendo, secondo quanto affermato da Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) che l'udienza, prevista con rito "cartolare", si è svolta invece in presenza (del solo Procuratore generale e di un difensore d'ufficio designato, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., in sostituzione di altro difensore di fiducia già revocato dalla parte privata), pur in difetto di una esplicita richiesta di discussione orale ex art. 23-bis, comma 1, legge cit. e senza che all'imputato e al suo difensore di fiducia, nominato con atto depositato nella Cancelleria della Corte distrettuale il 25 maggio 2022, fosse stata data comunicazione della trattazione in presenza.

Ricevuto l'avviso d'udienza, infatti, il difensore di fiducia aveva ritualmente inoltrato conclusioni scritte a mezzo p.e.c. in data 6 giugno 2022, non presenziando in udienza nella legittima convinzione che la stessa sarebbe stata trattata nella forma di un contraddittorio cartolare.

2. Nell'evenienza procedimentale or ora indicata, avuto riguardo all'assenza di comunicazioni all'imputato e al suo difensore di fiducia che il processo sarebbe stato trattato in presenza e in pubblica udienza, deve ritenersi determinata una nullità di ordine generale a regime intermedio degli atti compiuti e della decisione adottata, deducibile dall'interessato nel primo atto utile e non sanabile dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del sostituto d'ufficio, ex art. 97, comma 4, cit., del difensore di fiducia non avvisato (cfr. Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022, Gioia, non mass.).

Al riguardo, inoltre, giova richiamare il principio affermato da questa Suprema Corte (Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598), là dove ha precisato che ove il giudice, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo, lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Ne consegue, in definitiva, che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello in dispositivo indicata.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 13/06/2022 dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 giugno 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione emessa il 15 aprile 2014 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che all'esito di giudizio abbreviato dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 368, primo e secondo comma, cod. pen., condannandola alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., ritenuta equivalente alle contestate circostanze aggravanti. 2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo con un primo motivo la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179 cod. proc. pen., per avere la Corte distrettuale, pur in assenza di una esplicita richiesta di trattazione orale ex art. 23-bis, comma 1, legge 18 dicembre 2020, n. 176, svolto l'udienza di discussione del 13 giugno 2022 in presenza delle parti (ossia del Procuratore generale e di un difensore d'ufficio), pronunciando la decisione senza consentire al difensore di fiducia dell'imputata di parteciparvi, ma indicando un difensore di fiducia che era stato in precedenza revocato il 24 maggio 2022 (Avv. [OSCURATO:PERSONA]), poiché l'imputata aveva nelle more nominato altro, ed unico, difensore di fiducia in persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, tuttavia, non veniva posto in grado di parteciparvi, atteso che nel relativo verbale di udienza veniva indicato il nominativo del precedente difensore di fiducia, a sua volta sostituito, in quanto considerato assente, da altro difensore, designato d'ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. peri. Al riguardo si assume, inoltre, che la Corte d'appello, applicando all'esito del processo le disposizioni relative alle udienze cartolari (ex art. 23 -bis, comma 3, legge cit.), ha omesso di notificare il dispositivo della decisione all'unico difensore di fiducia dell'imputata. 2.1. Con un secondo motivo si lamentano plurimi vizi della motivazione con riferimento alla invocata prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cit. rispetto alle contestate circostanze aggravanti, avendo la Corte distrettuale basato il suo convincimento su un elemento di prova (i numerosi precedenti iscritti nel casellario giudiziale) diverso da quello reale, per essere l'imputata gravata da un solo precedente relativo ad un reato contro il patrimonio risalente al 2007. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 1 marzo 2023 il Procuratore generale ha illustrato le proprie conclusioni, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha trasmesso le sue conclusioni scritte alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 6 marzo 2023, insistendo nell'accoglimento dei motivi del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e ne determina l'accoglimento, con effetto logicamente assorbente rispetto al secondo motivo, risultando dalla documentazione allegata e dall'esame degli atti processuali ivi richiamati (cui questa Suprema Corte può accedere in considerazione del dedotto error in procedendo, secondo quanto affermato da Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) che l'udienza, prevista con rito "cartolare", si è svolta invece in presenza (del solo Procuratore generale e di un difensore d'ufficio designato, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., in sostituzione di altro difensore di fiducia già revocato dalla parte privata), pur in difetto di una esplicita richiesta di discussione orale ex art. 23-bis, comma 1, legge cit. e senza che all'imputato e al suo difensore di fiducia, nominato con atto depositato nella Cancelleria della Corte distrettuale il 25 maggio 2022, fosse stata data comunicazione della trattazione in presenza. Ricevuto l'avviso d'udienza, infatti, il difensore di fiducia aveva ritualmente inoltrato conclusioni scritte a mezzo p.e.c. in data 6 giugno 2022, non presenziando in udienza nella legittima convinzione che la stessa sarebbe stata trattata nella forma di un contraddittorio cartolare. 2. Nell'evenienza procedimentale or ora indicata, avuto riguardo all'assenza di comunicazioni all'imputato e al suo difensore di fiducia che il processo sarebbe stato trattato in presenza e in pubblica udienza, deve ritenersi determinata una nullità di ordine generale a regime intermedio degli atti compiuti e della decisione adottata, deducibile dall'interessato nel primo atto utile e non sanabile dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del sostituto d'ufficio, ex art. 97, comma 4, cit., del difensore di fiducia non avvisato (cfr. Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022, Gioia, non mass.). Al riguardo, inoltre, giova richiamare il principio affermato da questa Suprema Corte (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598), là dove ha precisato che ove il giudice, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo, lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Ne consegue, in definitiva, che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello in dispositivo indicata. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso i
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