CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 luglio 2026
Cassazione n. 22540/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Palermo il 14.01.1962, codicefiscale [OSCURATO:PERSONA] 62A14 G273D, residente in Roma, Via del Pozzetton. 117, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. MRMNRC 70T24 G273N) del Foro di Roma in virtù di quanto previstonell’art. 83 c.p.c. e del mandato in calce al ricorso, elettivamentedomiciliato presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n.5, con ri-chiesta di ricevere le comunicazioni a mezzo fax al numero06/89524569 ed al proprio domicilio digitale PEC emormino @pec.mormino.eu.[OSCURATO:SOCIETA]., C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA] con sede in Pa-lermo alla via Roccazzo n. 77, in persona del legale rappresentantepro-tempore, rappresentata e difesa, per mandato in calce al con-troricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 82A28iscritto all’Albo dei patrocinanti in Cassazione, ed elettivamente do-miciliata presso l’indirizzo di posta certificata del summenzionatoNumero registro generale 21772/2025Numero sezionale 452/2026Numero di raccolta generale 22540/2026Data pubblicazione 01/07/2026procuratore, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni enotificazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di postaelettronica certificata giovannipuntarello @ pec.it.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n° 1076 de-positata il 14 luglio 2025Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoredella lite (euro 1.276.985,36) ed al d.m. n° 55 del 2014, comemodificato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compensoper la fase decisionale. P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondereal resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro13.893,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre alNumero registro generale 21772/2025Numero sezionale 452/2026Numero di raccolta generale 22540/2026Data pubblicazione 01/07/2026rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contri-buto previdenziale ed all’iva, se dovuta.Roma, 30 giugno 2026.Il consigliere delegatoLuciano Varotti