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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 31665/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, articolando tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento in data 19 ottobre 2022, di conferma della condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 110 e 624 bis, comma 3, e 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso a Trento in data 4 aprile 2017); - che, con memoria in data 26 aprile 2023, il difensore del ricorrente meglio lumeggiava i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla prova del concorso del ricorrente nel furto in abitazione ascrittogli, è generico e non consentito in questa sede, essendo affidato a censure con le quali, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove (quali le dichiarazioni rese dal co-imputato nel verbale di interrogatorio reso al P.M. in data 16/10/2017) alla valutazione operatane dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture del fatto, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, invece, quivi preclusa, giacché diretta a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, senza allegare specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone ad alcun rilievo di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pag. 7 della sentenza impugnata) (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo ed il terzo motivo, protesi a censurare l'applicazione della contestata recidiva, nonché la dichiarazione di abitualità ex art. 103 cod. pen., sono manifestamente infondati, atteso il principio di diritto, valido anche per la dichiarazione di abitualità, per il quale la recidiva, quanto circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, ove contestata in calce a più imputazioni, deve intendersi riferita a ciascuna di esse, sempre che si tratti di reati di diversa indole (Sez. 2 , n. 22966 del 09/03/2021, Rv. 281456; Sez. 2, n. 56688 del 13/12/2017, Rv. 272146; Sez. 2, n. 3662 del 21/01/2016, Rv. 265782), come nel caso che occupa (vedasi pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata); - le ulteriori censure, meglio illustrate con la memoria, in ordine al merito della conferma della dichiarazione di abitualità, sono generiche, giacché richiamano elementi che il giudice di legittimità non è tenuto ad esaminare in assenza di specifica allegazione difensiva, opportunamente documentata in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071) - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 giugno 2023 Il consigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, articolando tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento in data 19 ottobre 2022, di conferma della condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 110 e 624 bis, comma 3, e 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso a Trento in data 4 aprile 2017); - che, con memoria in data 26 aprile 2023, il difensore del ricorrente meglio lumeggiava i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla prova del concorso del ricorrente nel furto in abitazione ascrittogli, è generico e non consentito in questa sede, essendo affidato a censure con le quali, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove (quali le dichiarazioni rese dal co-imputato nel verbale di interrogatorio reso al P.M. in data 16/10/2017) alla valutazione operatane dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture del fatto, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, invece, quivi preclusa, giacché diretta a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, senza allegare specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone ad alcun rilievo di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pag. 7 della sentenza impugnata) (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo ed il terzo motivo, protesi a censurare l'applicazione della contestata recidiva, nonché la dichiarazione di abitualità ex art. 103 cod. pen., sono manifestamente infondati, atteso il principio di diritto, valido anche per la dichiarazione di abitualità, per il quale la recidiva, quanto circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, ove contestata in calce a più imputazioni, deve intendersi riferita a ciascuna di esse, sempre che si tratti di reati di diversa indole (Sez. 2 , n. 22966 del 09/03/2021, Rv. 281456; Sez. 2, n. 56688 del 13/12/2017, Rv. 272146; Sez. 2, n. 3662 del 21/01/2016, Rv. 265782), come nel caso che occupa (vedasi pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata); - le ulteriori censure, meglio illustrate con la memoria, in ordine al merito della conferma della dichiarazione di abitualità, sono generiche, giacché richiamano elementi che il giudice di legittimità non è tenuto ad esaminare in assenza di specifica allegazione difensiva, opportunamente documentata in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071) - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il consigl
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